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Legge Regionale 10 luglio 1986, n. 46

Integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, concernente l’istituzione del Comitato regionale di controllo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il Comitato regionale di controllo di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, è integrato, per l’esercizio della propria attività sugli atti delle Unità sanitarie locali, da un esperto in materia sanitaria eletto dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale.
Per la validità delle adunanze del Comitato regionale è richiesto l’intervento di 5 componenti di cui almeno 4 elettivi.


Art.2
L’obbligo di pubblicazione previsto dall’articolo 22 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, sussiste per tutti gli enti sottoposti al controllo dei comitati di cui alla citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3
L’amministrazione regionale è autorizzata a promuovere i comandi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, al fine di assicurare il funzionamento dei Comitati di controllo, in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale ed a parziale modifica di quanto indicato nel secondo e quarto comma dello stesso articolo, per un massimo di 94 unità distinte come segue:
- n. 13 della VI fascia funzionale;
- n. 31 della V fascia funzionale;
- n. 22 della IV fascia funzionale;
- n. 28 della III fascia funzionale.
All’articolo 4, punto 3, della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 3, tra le qualifiche della IV fascia funzionale è aggiunta quella di "Archivista specializzato dattilografo".


Art.4
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.100.000.000 per l’anno 1986 ed in lire 2.200.000.000 per gli anni successivi.
Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
Lire 1.100.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1° giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 20 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)
lire 1.000.000.000

Capitolo 02022 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
lire 60.000.000

Capitolo 02023 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
lire 25.000.000

Capitolo 02050 -
Compensi per il lavoro straordinario al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; DPR 19 giugno 1979, n. 348; LR 27 agosto 1982, n. 22; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 6 maggio 1984, n. 18; art. 2, LR 5 agosto 1985, n. 17 e LR 5 novembre 1985, n. 26)
lire 10.000.000

Capitolo 02052 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; DPR 19 giugno 1979, n. 348; LR 5 dicembre 1979, n. 62; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 15 e LR 8 maggio 1984, n. 18)
Lire 5.000.000

Al maggiore onere derivante dall’applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1986, si fa fronte con la quota del maggior gettito delle imposte ipotecarie e di registro derivanti dal loro naturale incremento.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno 1986 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.5
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 luglio 1986

Melis