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Legge Regionale 15 luglio 1986, n. 48

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20: Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna (modificata dalla LR 24 maggio 1984, n. 25).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, già modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, è modificata secondo quanto disposto dai successivi articoli.

Art.2
Il titolo è così modificato: "Norme in materia di referendum popolare regionale".

Art.3
L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Può essere indetto referendum popolare per:
a) deliberare l’abrogazione di una legge regionale o di un atto avente valore di legge fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione dei bilanci;
b) deliberare l’abrogazione di un regolamento o atto o provvedimento amministrativo regionale;
c) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province, ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
d) esprimere il parere su un progetto di modificazione dello Statuto ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
e) esprimere parere prima della loro approvazione su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale;
f) esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale".


Art.4
Il Titolo I è così modificato:
TITOLO I
NORME GENERALI IN MATERIA DI REFERENDUM


Art.5
Nell’articolo 2, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
"Nel caso di cui alle lettere b), e), ed f) il referendum è indetto qualora ne facciano richiesta almeno 10.000 elettori.
Nel caso di cui alla lettera f), qualora il referendum sia limitato ad una parte della popolazione ai sensi del successivo articolo 8, è sufficiente che la richiesta sia sostenuta da 7.000 elettori".


Art.6
Nell’articolo 4 dopo la dizione "della legge o dell’atto avente forza di legge" è inserita la dizione "o del regolamento o atto o provvedimento amministrativo" e dopo la parola "abrogazione" è inserita la dizione "ovvero dei progetti di legge o di regolamento o di altri atti o provvedimenti amministrativi o questioni su cui si chiede il parere".

Art.7
Nell’ottavo comma dell’articolo 6 e nel primo e quarto comma dell’articolo 7 la dizione "il numero di diecimila richiedenti" è sostituito dalla dizione "il numero di richiedenti prescritto".

Art.8
Nel primo comma dell’articolo 8 la dizione "o dalla deliberazione di cui all’articolo 2" è sostituita dalla dizione "o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma dell’articolo 2".
Nel terzo comma la dizione "per l’abrogazione di leggi diverse" è sostituita dalla seguente "relativi ad atti o questioni differenti".
Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nel caso previsto dalla lettera f) dell’articolo 1, qualora la questione su cui si richiede che venga espresso parere sia di interesse locale e non riguardi l’intera Regione, il comitato promotore può richiedere che il referendum sia limitato alla popolazione di una o più province ovvero a quella residente nel territorio corrispondente alla circoscrizione di uno dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni".


Art.9
Il secondo comma dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 1 la sezione centrale contiene l’indicazione degli estremi della legge o dell’atto avente forza di legge o del regolamento o dell’atto o provvedimento amministrativo o delle singole parti di essi di cui è chiesta l’abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta in colore verde la parola "abrogazione" e in quella a destra sono scritte, in colore rosso, le parole "non abrogazione".
Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dalla lettere e) ed f) dell’articolo 1 la sezione centrale deve contenere in forma chiara e leggibile gli estremi dell’eventuale progetto di legge o regolamento o atto o provvedimento su cui è richiesto il parere, nonchè il quesito sottoposto all’elettore, formulato succintamente e in modo che questi possa rispondere affermativamente o negativamente. Nella sezione di sinistra è scritta in colore verde la parola " si" e in quella a destra, in colore rosso, la parola " no"".
Il penultimo comma è così sostituito:
"Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a due atti o questioni differenti, all’elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per uno dei quesiti. L’elettore entra due volte in cabina e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solo quando ha riconsegnata sigillata la prima".
Nell’ultimo comma la dizione "all’abrogazione" è soppressa.


Art.10
Nell’articolo 16, dopo la dizione "della legge o dell’atto avente forza di legge" è inserita la dizione "o del regolamento o dell’atto o del provvedimento amministrativo".

Art.11
Gli articoli 17 e 18 sono riuniti in un unico articolo 17. Di seguito è inserito il seguente articolo 18:
"Nei casi previsti dalle lettere e) ed f) del precedente articolo 1, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato ne dispone con proprio decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".


Art.12
Il primo comma dell’articolo 19 è così sostituito:
"La procedura per il referendum di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 1, è sospesa se, in qualunque momento, l’atto avente forza di legge o il regolamento o singole disposizioni di essi o l’atto o il provvedimento amministrativo cui si riferisce il referendum sono abrogati".
Dopo il primo comma è inserito il seguente:
"La procedura per il referendum è altresì sospesa se, in qualunque momento, venga ritirato il progetto di legge o di regolamento o l’atto o provvedimento su cui si intendeva richiedere il parere, ovvero nel caso che la questione su cui si intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente e totalmente irrilevante".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 luglio 1986

Melis