Legge Regionale 19 agosto 1986, n. 50
Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell’aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti n elle emissioni.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il CRIAS, oltre ai compiti stabiliti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, e da quelli previsti dalla presente legge, propone all’Amministrazione regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei problemi e dei fenomeni attinenti l’inquinamento atmosferico ed acustico.
Art.2
1) dall’Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, che lo presiede, o da un suo delegato;
2) da due funzionari dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, e da un funzionario dell’Assessorato dell’igiene e sanità , con qualifica non inferiore alla settima;
3) da un esperto in chimica, da un esperto in impiantistica industriale, da un esperto meteorologo, da un esperto in igiene pubblica, e da un medico igienista;
4) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell’inquinamento atmosferico di cui all’art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, designato dalle unità sanitarie locali da cui i servizi dipendono. Detti esperti partecipano ai lavori del comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti interessanti l’ambito territoriale di ciascun servizio;
5) dal capo dell’Ispettorato regionale della motorizzazione civile, o da un suo delegato;
6) dall’Ispettore regionale dei Vigili del fuoco, o da un suo delegato;
7) da un esperto designato dalla Unione regionale sarda delle Camere di commercio;
8) da un rappresentante della sezione sarda della Unione province italiane;
9) da un rappresentante della sezione sarda dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia.
Funge da segretario un funzionario appartenente alla sesta o settima qualifica funzionale in servizio presso l’Assessorato della difesa dell’Ambiente.
Il Comitato dura in carica cinque anni. Per la sostituzione di un componente in caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa, il successore viene nominato con le modalità previste dal primo comma e resta in carica sino alla scadenza del mandato del sostituto.
Ai componenti il Comitato spettano i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modifiche.
Art.3
A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all’esame del CRIAS.
I pareri del Comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati al precedente comma.
Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza delle maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.4
Il Comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l’incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al collegio.
Art.5
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì agli stabilimenti industriali ubicati nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino assegnati ad alcuna delle due zone di controllo previste dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
Le norme della presente legge si applicano anche agli stabilimenti di qualsiasi tipo che diano luogo ad emissioni di sostanze di qualsiasi natura, in misura e in condizioni tali da alterare la salubrità dell’aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati.
Art.6
Art.7
Individua i comuni sul cui territorio, per la presenza di impianti produttivi che con le loro emissioni, possono contribuire al deterioramento della qualità dell’aria, devono essere ubicate le reti medesime e ne determina la struttura e le dimensioni.
L’Assessorato della difesa dell’ambiente, sulla base delle determinazioni assunte dal CRIAS, predispone un progetto esecutivo di realizzazione delle reti di rilevamento.
Il progetto esecutivo è sottoposto all’approvazione del CRIAS.
Art.8
A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i necessari finanziamenti, sulla base di un piano finanziario annuale, redatto tenendo conto dei preventivi di spesa presentati dalle province o dai comuni interessati.
Le province o i comuni devono presentare all’Assessorato della difesa dell’ambiente, entro 60 giorni dalla scadenza dell’esercizio finanziario, dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Il finanziamento è disposto con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente.
Art.9
Il contributo, fissato nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta dall’Impresa per la realizzazione delle opere relative, è erogato con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sulla base di programmi d’intervento redatti dallo stesso Assessorato, sentita la Commissione consiliare competente.
Sull’ammissibilità delle domande al contributo deve essere acquisito il parere del CRIAS.
Art.10
Il Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico costituito ai sensi dell’articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, continua ad esercitare le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo comitato regionale.
Art.11
Art.12
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendente da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria).
L. 3.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella B allegata alla legge finanziaria 1986:
- voce 3 L. 1.000.000.000
- voce 8 L. 2.000.000.000
In aumento
02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissione, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale
(artt. 7 e 17 bis della LR 11 giugno 1974, n. 15, LR 19 maggio 1983, n. 14, LR 27 aprile 1984, n. 13, e art. 2 della presente legge).
L. 50.000.000
05 - ASSESSORATO DIFESA DELL’AMBIENTE
Cap. 05014/02 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.1.4.2.2.08.29 - (08.02) - Spese per studi e ricerche per l’acquisizione degli elementi utili per la redazione del progetto esecutivo di reti di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria e per la redazione dello stesso (art. 8 della presente legge)
L. 150.000.000
Cap. 05014/03 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.2.1.0.3.08.29 - (08.02) - Spese per la realizzazione di reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria nonchè per la ristrutturazione ed il potenziamento di quelle esistenti (art. 7 della presente legge).
L. 1.900.000.000
OMISSIS
Cap. 05014/04 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.1.4.1.2.08.29 - (08.02) - Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante affidamento alle province od ai comuni, di reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria (art. 9, della presente legge).
L. 150.000.000
Cap. 05014/05 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.2.4.3.3.08.29 - (02-02) - Contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni (art. 10 della presente legge).
L. 750.000.000
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02102, 05014/02, 05014/03, 05014/04 e 05014/05, del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.13
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a San Teodoro, addì 19 agosto 1986
Melis