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Legge Regionale 19 agosto 1986, n. 50

Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell’aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti n elle emissioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le funzioni in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico ed acustico sono esercitate dalla Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, che si avvale del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico della Sardegna (CRIAS).
Il CRIAS, oltre ai compiti stabiliti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, e da quelli previsti dalla presente legge, propone all’Amministrazione regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei problemi e dei fenomeni attinenti l’inquinamento atmosferico ed acustico.


Art.2
Il Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico della Sardegna, nominato con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente, è composto:
1) dall’Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, che lo presiede, o da un suo delegato;
2) da due funzionari dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, e da un funzionario dell’Assessorato dell’igiene e sanità , con qualifica non inferiore alla settima;
3) da un esperto in chimica, da un esperto in impiantistica industriale, da un esperto meteorologo, da un esperto in igiene pubblica, e da un medico igienista;
4) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell’inquinamento atmosferico di cui all’art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, designato dalle unità sanitarie locali da cui i servizi dipendono. Detti esperti partecipano ai lavori del comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti interessanti l’ambito territoriale di ciascun servizio;
5) dal capo dell’Ispettorato regionale della motorizzazione civile, o da un suo delegato;
6) dall’Ispettore regionale dei Vigili del fuoco, o da un suo delegato;
7) da un esperto designato dalla Unione regionale sarda delle Camere di commercio;
8) da un rappresentante della sezione sarda della Unione province italiane;
9) da un rappresentante della sezione sarda dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia.
Funge da segretario un funzionario appartenente alla sesta o settima qualifica funzionale in servizio presso l’Assessorato della difesa dell’Ambiente.
Il Comitato dura in carica cinque anni. Per la sostituzione di un componente in caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa, il successore viene nominato con le modalità previste dal primo comma e resta in carica sino alla scadenza del mandato del sostituto.
Ai componenti il Comitato spettano i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modifiche.


Art.3
Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti dei comuni direttamente interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno.
A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all’esame del CRIAS.
I pareri del Comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati al precedente comma.
Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza delle maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art.4
Il Comitato, per l’istruttoria delle singole pratiche o per lo studio di specifici problemi, può organizzarsi in gruppi di lavoro determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.
Il Comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l’incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al collegio.


Art.5
Nell’ambito della Regione Sardegna le norme, i principi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono estese a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l’atmosfera.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì agli stabilimenti industriali ubicati nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino assegnati ad alcuna delle due zone di controllo previste dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
Le norme della presente legge si applicano anche agli stabilimenti di qualsiasi tipo che diano luogo ad emissioni di sostanze di qualsiasi natura, in misura e in condizioni tali da alterare la salubrità dell’aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati.


Art.6
L’Amministrazione regionale, al fine di predisporre il piano regionale di risanamento della qualità dell’aria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, è autorizzata a realizzare reti locali di rilevamento e di controllo delle qualità dell’aria ovvero a ristruttura o potenziare quelle esistenti.

Art.7
Al fine della predisposizione delle opere di cui al precedente articolo il CRIAS promuove, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, gli studi e le ricerche necessarie per l’acquisizione degli elementi utili per la redazione del progetto esecutivo delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria.
Individua i comuni sul cui territorio, per la presenza di impianti produttivi che con le loro emissioni, possono contribuire al deterioramento della qualità dell’aria, devono essere ubicate le reti medesime e ne determina la struttura e le dimensioni.
L’Assessorato della difesa dell’ambiente, sulla base delle determinazioni assunte dal CRIAS, predispone un progetto esecutivo di realizzazione delle reti di rilevamento.
Il progetto esecutivo è sottoposto all’approvazione del CRIAS.


Art.8
La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria sono affidate alle province o ai comuni sui cui territori le reti medesime sono installate.
A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i necessari finanziamenti, sulla base di un piano finanziario annuale, redatto tenendo conto dei preventivi di spesa presentati dalle province o dai comuni interessati.
Le province o i comuni devono presentare all’Assessorato della difesa dell’ambiente, entro 60 giorni dalla scadenza dell’esercizio finanziario, dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Il finanziamento è disposto con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente.


Art.9
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni.
Il contributo, fissato nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta dall’Impresa per la realizzazione delle opere relative, è erogato con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sulla base di programmi d’intervento redatti dallo stesso Assessorato, sentita la Commissione consiliare competente.
Sull’ammissibilità delle domande al contributo deve essere acquisito il parere del CRIAS.


Art.10
L’istituzione del Comitato di cui al precedente articolo 2 dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico costituito ai sensi dell’articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, continua ad esercitare le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo comitato regionale.


Art.11
Nelle more dell’attuazione della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, i componenti in seno al Comitato di cui al punto 2 dell’articolo 2 ed il segretario, sono nominati, rispettivamente, tra i funzionari della sesta fascia funzionale e della quinta o sesta fascia funzionale.

Art.12
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in annue lire 3.000.000.000 si fa fronte con l’utilizzazione del fondo speciale per le spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (cap. 03017) del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3, per lire 1.000.000.000, e della riserva di cui alla voce 8, per lire 2.000.000.000 della tabella B allegata alla legge finanziaria per l’anno 1986.
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendente da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria).
L. 3.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella B allegata alla legge finanziaria 1986:
- voce 3 L. 1.000.000.000
- voce 8 L. 2.000.000.000

In aumento
02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissione, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale
(artt. 7 e 17 bis della LR 11 giugno 1974, n. 15, LR 19 maggio 1983, n. 14, LR 27 aprile 1984, n. 13, e art. 2 della presente legge).
L. 50.000.000

05 - ASSESSORATO DIFESA DELL’AMBIENTE
Cap. 05014/02 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.1.4.2.2.08.29 - (08.02) - Spese per studi e ricerche per l’acquisizione degli elementi utili per la redazione del progetto esecutivo di reti di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria e per la redazione dello stesso (art. 8 della presente legge)
L. 150.000.000

Cap. 05014/03 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.2.1.0.3.08.29 - (08.02) - Spese per la realizzazione di reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria nonchè per la ristrutturazione ed il potenziamento di quelle esistenti (art. 7 della presente legge).
L. 1.900.000.000
OMISSIS

Cap. 05014/04 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.1.4.1.2.08.29 - (08.02) - Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante affidamento alle province od ai comuni, di reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell’aria (art. 9, della presente legge).
L. 150.000.000

Cap. 05014/05 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.2.4.3.3.08.29 - (02-02) - Contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni (art. 10 della presente legge).
L. 750.000.000

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02102, 05014/02, 05014/03, 05014/04 e 05014/05, del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a San Teodoro, addì 19 agosto 1986

Melis