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Legge Regionale 19 agosto 1986, n. 51

Finanziamenti di opere di miglioramento fondiario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire per gli anni dal 1986 al 2007 un limite d’impegno di lire 7.000.000.000. A tal fine nel bilancio per l’anno finanziario 1986, è istituito il capitolo 06072 (2.1.2.4.3.4.10.10).
Al relativo onere si fa fronte per l’annualità dell’anno 1986 con storno di una quota di pari importo dello stanziamento presente sul capitolo 06060 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 e, per le successive annualità , mediante il maggior gettito dell’imposta sulle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
Nello stesso bilancio per l’anno finanziario 1986, è soppresso il capitolo di spesa n. 06026/01; il relativo stanziamento di lire 19.000.000.000 è attribuito al capitolo n. 06026.
Per la realizzazione dei programmi di strade vicinali inviati a termini del Regolamento CEE 1760/68, alla Comunità Economica Europea e da questa non finanziati, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare le disponibilità iscritte nel capitolo 06088-01 del bilancio per l’anno finanziario 1986 con l’ulteriore somma di lire 8.600.000.000.
Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del capitolo 03016. Conseguentemente sono diminuite, come segue, le riserve delle sottoelencate voci della Tabella A) del fondo speciale di parte corrente, allegata alla legge finanziaria 1986:
1) disegno di legge concernente "Applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348". L. 1.000.000.000
2) disegno di legge concernente "Riforma dell’assistenza" L. 7.000.000.000
5) disegno di legge concernente "Sviluppo degli interventi sociali" L. 600.000.000


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



San Teodoro, lì 19 agosto 1986.

Melis