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Legge Regionale 7 novembre 1986, n. 60

Norme in materia di personale delle Unità sanitarie locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Adeguamento delle piante organiche provvisorie
Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le Unità Sanitarie Locali devono provvedere, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’adeguamento delle piante organiche provvisorie dei presidi ospedalieri, mediante trasformazione dei posti di assistenza ospedaliero, ancorchè coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario, fino a realizzare, nell’ambito dei servizi ospedalieri, una dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice direttori sanitari pari alla dotazione organica degli assistenti medici.

Art.2
Modalità di espletamento delle procedure concorsuali
Contestualmente alla adozione del provvedimento di cui all’articolo 1, l’Assessore regionale all’igiene e sanità autorizza le Unità Sanitarie Locali ad espletare i concorsi per titoli ed esami, per la copertura dei relativi posti.
Tali concorsi, riservati agli assistenti ospedalieri di ruolo in servizio presso le Unità Sanitarie Locali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, devono essere banditi dalle Unità Sanitarie Locali entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, ed espletati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente.


Art.3
Norme di salvaguardia
A seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali, ciascuna Unità Sanitaria Locale compila graduatorie distinte per le singole discipline ai fini della assegnazione dei posti di aiuto, corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario agli assistenti appartenenti alla Unità Sanitaria Locale stessa che risultino vincitori.
Le graduatorie di cui al precedente comma possono essere utilizzate, per il tempo necessario, entro il termine massimo di un triennio, fino alla completa attuazione del disposto di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
I posti rimasti vacanti a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali non possono essere coperti finchè rimangono in servizio in soprannumero gli assistenti già titolari del relativo posto poi trasformato ai sensi dell’articolo 1 della presente legge.


Art.4
Norma finanziaria
Al finanziamento della spesa per l’attuazione della presente legge si provvede mediante la quota corrente del fondo sanitario regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 novembre 1986

Melis