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Legge Regionale 17 novembre 1986, n. 62

Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Allo scopo di consentire la regolarizzazione delle intestazioni catastali, di agevolare gli interventi in agricoltura e di stimolare la ricomposizione e gli accorpamenti fondiari, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto sulle imposte e le spese gravanti sulle parti che stipulano atti notarili, aventi per oggetto compravendite, permute, divisioni, donazioni e alienazioni in genere di terreni agricoli.
La misura del contributo sarà pari al 75 per cento degli oneri sostenuti.
Sono escluse dalle provvidenze le imposte e le spese assoggettate a misura fissa.
L’intenzione di avvalersi delle provvidenze previste della presente legge deve essere espressamente dichiarata nell’atto notarile.


Art.2
Il contributo di cui al precedente articolo 1 potrà essere concesso anche a favore di coloro che regolarizzano il titolo di proprietà con le modalità previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 346, recante "Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale".

Art.3
Per essere ammessi ai benefici della presente legge, i terreni indicati negli atti notarili o giudiziari devono avere utilizzo e destinazione agricola.
La destinazione agricola dei terreni deve permanere per almeno dieci anni dalla data di trascrizione dell’atto, in caso contrario il contributo percepito dovrà essere restituito. L’obbligo della restituzione del contributo grava su colui che risulta proprietario al momento del cambiamento di destinazione. L’obbligo della restituzione è limitato al contributo percepito da colui che ha acquistato la proprietà del terreno attraverso l’atto per il quale sono stati concessi i contributi.
I contributi previsti dalla presente legge possono essere riconcessi, a valere sugli stessi terreni, solo dopo dieci anni dalla concessione dei precedenti contributi.


Art.4
Le domande tendenti a ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, assieme all’atto notarile o giudiziarie e alla documentazione comprovante le spese sostenute.
L’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale assegna agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura le disponibilità del bilancio regionale destinate all’attuazione della presente legge.
Per l’ordinazione dei pagamenti, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l’emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.


Art.5
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in lire 600.000.000 e gravano sul capitolo 06334 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986.
Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
lire 600.000.000
mediante riduzione della riserva di cui al punto 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento
Capitolo 06334 -
(nuova istituzione) Cat. Progr. 06.18 - 1.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) Contributi per la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli (artt. 1 e 2 della presente legge)
lire 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 novembre 1986

Melis