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Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 67

Provvidenze a favore degli operatori del settore pesca danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’ottobre 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nell’ottobre 1986, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore degli operatori del settore della pesca singoli od associati, che esercitano l’attività nei Comuni di Tortoli; Villagrande Strisaili: località "Su Carcadorgiu"; Muravera: località "Colostrai", "S. Giovanni", "Feraxi"; Villaputzu: "Rio Longu Flumini" e "Rio Flumini Durci"; Muravera -Villaputzu: "Flumendosa" e che abbiano subito danni al prodotto in allevamento.
Per la concessione del contributo gli operatori dovranno presentare domanda all’Assessorato della difesa dell’Ambiente corredata da una dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà , dalla quale risulti che l’attività svolta rientra tra quelle per le quali è prevista la concessione del contributo, la sussistenza del danno, la misura dello stesso ed il periodo in cui si è verificato l’evento dannoso.
Il contributo erogato con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente, non potrà superare la misura dell’80 per cento della perdita economica subita e dichiarata nell’atto di cui al precedente comma.


Art.2
Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge è autorizzata, nell’anno 1986, la spesa di lire 800.000.000.
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE; BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 400.000.000
mediante riduzione della sottoelencate riserve di cui alla Tabella A) allegata alla legge finanziaria:
voce 5 lire 100.000.000
voce 7 lire 300.000.000

Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 400.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della Tabella B) allegata alla legge finanziaria.

05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
In aumento
Capitolo 05093 -
(Nuova istituzione) - Cat. Progr. 05.07 - (02.07) -
- 2.1.2.4.3.3.10.24 - Contributi a favore degli operatori nel settore della pesca singoli od associati danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’ottobre 1986


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1986

Melis