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Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 69

Interventi straordinari a favore degli imprenditori artigiani e commerciali danneggiati dal nubifragio dell’ottobre 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani e commerciali, le cui aziende, dislocate nei comuni nei quali è stato dichiarato dalla Giunta comunale lo stato di calamità naturale a norma dell’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, sono state danneggiate dall’evento calamitoso verificatosi nell’ottobre 1986, un contributo, per la quota non coperta da polizza assicurativa, pari al 30 per cento del danno subito, relativo agli immobili e alle attrezzature adibite alle attività aziendali.

Art.2
Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate al sindaco nel cui territorio sono ubicate le aziende danneggiate. Alla copertura deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che specifichi i danni subiti.
La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dai comitati comunali dell’agricoltura integrati da un rappresentante degli artigiani o da un rappresentante dei commercianti e da un funzionario dell’Assessorato del turismo, artigiano e commercio. I sindaci provvedono alla liquidazione dell’indennizzo.


Art.3
L’Assessore del turismo, artigiano e commercio, sulla base delle segnalazioni dei comuni, provvede alla apertura dei conti correnti presso gli Istituti tesorieri della Regione Sarda, intestati "Regione Sarda, contributi in favore delle aziende artigiane e commerciali danneggiate da calamità naturali".
I pagamenti su detti conti correnti sono disposti dal sindaco, mediante emissione di assegni intestati ai singoli beneficiari.
I rendiconti delle somme messe a disposizione devono essere presentati dai comuni entro sei mesi dalla data di apertura dei conti correnti all’Assessorato del turismo, artigianato e commercio.


Art.4
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000.
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
L. 1.000.000.000
mediante riduzione della riserva prevista alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
In aumento
Capitolo 07071
(Nuova istituzione) - Contributi alle imprese artigiane, turistiche e commerciali danneggiate da evento calamitoso verificatosi nell’ottobre 1986 L. 1.000.000.000


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1986

Melis