Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
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Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37

Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(PRINCIPI GENERALI)
Art.1
Oggetto
Con la presente legge la Regione Sarda, nell’esercizio delle competenze delegate ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348, disciplina la materia dell’assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, nel rispetto dell’autonomia e del pluralismo delle istituzioni, ed in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale.

Art.2
Finalità
In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a:
- promuovere l’accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post - universitari e d’istruzione superiore;
- permettere il raggiungimento dei più alti gradi d’istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d’ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;
- favorire l’orientamento verso facoltà , istituti d’istruzione superiore, corsi post - universitari le cui materie d’insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.
La realizzazione di tali finalità avviene mediante la collaborazione della Regione con gli Enti locali, le Università ,e gli Istituti di istruzione superiore.


Art.3
Interventi
Le finalità di cui al precedente articolo 2 sono perseguite mediante l’attuazione dei seguenti interventi:
1) assegni di studio e borse di studio;
2) servizi abitativi;
3) prestiti d’onore;
4) servizi di mensa;
5) facilitazioni di trasporto;
6) servizi di orientamento professionale;
7) servizi editoriali e librari;
8) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
9) servizi sanitari e di medicina preventiva;
10) servizi di promozione sportiva;
11) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;
12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all’ultimo comma dell’articolo seguente;
13) ogni altro servizio utile a favorire l’attuazione del diritto allo studio.


Art.4
Destinatari
Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente articolo 3 possono fruire gli studenti iscritti a corsi di laurea e di diploma, scuole e corsi di perfezionamento tenuti presso le Università e gli Istituti superiori di cui agli articoli 1, 20 e 198 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni distaccate.
Di tali prestazioni e servizi possono fruire altresì gli studenti iscritti alle Facoltà di cui all’articolo 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, operanti in Sardegna, all’atto della definizione delle procedure ivi previste.
Nell’attuazione degli interventi è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla Regione di provenienza dei destinatari.
Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato politico sono legittimati a fruire degli interventi di cui alla presente legge secondo i principi della vigente legislazione nazionale.


TITOLO II
(NORME DI ORGANIZZAZIONE)
Art.5
Enti di gestione
Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3 della presente legge sono istituiti nei comuni sede di Ateneo appositi enti denominati Enti regionali per il diritto allo studio universitario( E.R.S.U.), aventi personalità giuridica di diritto pubblico.
Gli enti - dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione - realizzano, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale ed in collaborazione con le Università e gli Istituti superiori, gli interventi di cui al precedente articolo 3.
Le modalità di funzionamento degli enti sono disciplinate dalla presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno.
Gli enti si articolano in uffici - anche decentrati - strutturati per raggruppamenti di attività affini.


Art.6
Statuti degli enti
Gli statuti - predisposti dal consiglio di amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti - sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
Gli statuti stabiliscono:
1) le modalità di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, nonchè i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi;
2) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all’attività del consiglio di amministrazione;
3) quanto altro previsto dalla presente legge.


Art.7
Organi degli enti
Sono organi degli enti il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

Art.8
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
1) tre rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalla Giunta regionale e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo;
2) un rappresentante per ogni comune sede di Ateneo eletto dai rispettivi consigli comunali;
3) il rettore di ciascuna Università od un suo delegato;
4) tre rappresentanti del corpo docente eletti dalle rispettive categorie;
5) tre rappresentanti degli studenti, che siano in corso di laurea all’atto dell’elezione, eletti dagli studenti medesimi.
La durata del consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. è pari a quella dei consiglieri di amministrazione delle rispettive Università.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore.
Ai componenti il consiglio di amministrazione competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.


Art.9
Funzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione dell’ente ha la seguenti funzioni:
- predispone lo statuto e le sue modifiche;
- nomina il direttore;
- propone la pianta organica alla Giunta regionale, che l’approva, sentita la competente Commissione consiliare;
- delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi;
- approva il bilancio di previsione;
- approva i conti consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;
- delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- delibera sull’acquisto di beni immobili, sull’accettazione di donazioni, eredità e legati, e sulle relative autorizzazioni;
- delibera su ogni altro provvedimento di competenza dell’ente per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.


Art.10
Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, o, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di cinque suoi componenti.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.


Art.11
Scioglimento del consiglio di amministrazione
In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.
Contestualmente la Giunta provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell’ente.
Entro 90 giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.


Art.12
Presidente dell’ente
Il consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge tra i suoi membri, con votazioni separate, il presidente ed il vice presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle delibere del consiglio medesimo, provvede all’ordinaria amministrazione, firma gli atti ed i documenti.
Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il consiglio, adotta - sentito il direttore - i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta consiliare.
In caso di assenza o d’impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.


Art.13
Composizione del collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con votazioni separate e con voto limitato a un solo nominativo, scelti fra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti.
I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione.
Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.
Ai componenti il collegio dei revisori competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo dal Regolamento emanato con decreto dal Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.


Art.14
Competenze del collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti:
1) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;
2) controlla la gestione economica e finanziaria dell’ente;
3) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’ente.
Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.


Art.15
Direttore dell’ente
Il direttore dell’ERSU, scelto tra i funzionari direttivi in servizio di ruolo presso l’Ente, è nominato dal consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
Il direttore dirige il personale, sovraintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento dell’ente.


Art.16
Mezzi finanziari e patrimonio dell’ente
L’ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento della Regione per il funzionamento dell’ente e per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
b) tasse e contributi di cui all’articolo 50 della presente legge;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi.
Il patrimonio dell’ente, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, è costituito da:
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Opera universitaria all’atto del decreto ministeriale di trasferimento di cui all’articolo 33, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
- i beni mobili ed immobili acquistati dall’ente con i contributi regionali di cui alla lettera a), del comma precedente;
- i beni mobili ed immobili acquistati per effetto di donazioni, eredità e legati.


Art.17
Controllo
Il controllo sugli atti degli enti è esercitato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste per gli enti strumentali della Regione.
Sono sottoposte al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti il regolamento organico del personale, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l’alienazione e l’acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l’accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a lire 100.000.000, le emissioni di prestiti e di obbligazioni, la assunzione di mutui e prestiti, le liti attive e passive, le transazioni.
Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle delibere degli enti con gli indirizzi ed i programmi della Giunta e del Consiglio regionale.


Art.18
Procedimento di controllo
Le deliberazioni indicate dall’articolo precedente ad eccezione di quelle relative ai bilanci preventivi, alle variazioni ai bilanci ed ai rendiconti, per i quali si applica l’articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 - divengono esecutive qualora entro 30 giorni dal loro ricevimento non venga pronunciato dalla Giunta l’annullamento per vizi di legittimità, ovvero la non approvazione per motivi di merito.
Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla Giunta entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.
Le predette deliberazioni diventano esecutive qualora non venga pronunciato l’annullamento per vizi di legittimità entro 20 giorni dalla data di ricevimento.
I termini di cui al primo ed al terzo comma rimangono sospesi qualora vengano richiesti ulteriori elementi istruttori. In tal caso la Giunta deve provvedere entro 20 giorni dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.


TITOLO III
(FUNZIONI DELLA REGIONE)
Art.19
Programmazione regionale
Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere della Commissione regionale di cui al successivo articolo 20, approva il piano di interventi per il diritto allo studio universitario.
Il piano, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi, in via prioritaria e determina l’ammontare dei finanziamenti globali per ciascun E.R.S.U..
Il piano, inoltre, stabilisce le direttive per l’organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli E.R.S.U. e per il loro coordinamento con i servizi del diritto allo studio nella scuola di ogni ordine e grado, con i servizi socio sanitari e di educazione permanente, nonchè con quelli delle altre istituzioni culturali.
Il piano stabilisce altresì , in correlazione con l’andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, l’adeguamento annuale delle seguenti voci: limiti di reddito familiare per l’attribuzione degli assegni di studio di cui al successivo articolo 22; entità dell’assegno di studio di cui al successivo articolo 22; fasce di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi del successivo articolo 34.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della somma già assegnata per ciascun E.R.S.U. nell’anno precedente.


Art.20
Commissione regionale per il diritto allo studio
E’ istituita la universitario, nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:
- l’Assessore regionale della pubblica istruzione o un suo delegato, che la presiede;
- i rettori delle Università o i loro delegati;
- i presidenti degli E.R.S.U.;
- i direttori degli E.R.S.U.;
- i sindaci dei comuni sedi di Ateneo o i loro delegati;
- i presidenti delle province o i loro delegati;
- tre studenti per ciascun Ateneo, eletti dagli studenti medesimi;
- tre docenti per ciascun Ateneo, di cui un ordinario, un associato ed un ricercatore, eletti dal corpo docente;
- tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- tre componenti designati dalle organizzazioni regionali degli imprenditori operanti nei settori agricolo, industriale e commerciale.
La commissione dura in carica tre anni.
In caso di decadenza o cessazione dall’incarico di un componente si procede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione stessa. Per i componenti di origine elettiva alla sostituzione si provvede mediante il ricorso al primo dei non eletti.
La commissione si riunisce di diritto il primo giorno non festivo del mese di novembre, nonchè su iniziativa dell’Assessore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La commissione esprime e formula proposte sulla predisposizione e sulle modalità di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime pareri sulle deliberazioni degli E.R.S.U. in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attività previste dalla presente legge.
Ai componenti la commissione spettano le indennità ed i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.21
Funzioni della Giunta regionale
La Giunta regionale:
- esercita le funzioni di vigilanza sull’attività degli E.R.S.U. ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
- delibera, con decreto del suo Presidente, lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli E.R.S.U. ai sensi dell’articolo 11 della presente legge;
- delibera, con decreto del suo Presidente, l’indizione delle elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge, fissandone tempi e modalità in accordo con le Università ;
- realizza il servizio di orientamento ed informazione professionale ai sensi del successivo articolo 46.


TITOLO IV
(MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI)
CAPO I
(PROVVIDENZE DI NATURA PECUNIARIA)
Art.22
Assegni di studio
L’assegno di studio è attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l’espletamento di un pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell’ente.
Sono legittimati a partecipare al concorso i soggetti che risultino avere i requisiti di merito previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni e che risultino altresì appartenere a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 18.000.000. Detto reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed è elevabile di lire 1.000.000 per ciascun componente a carico.
L’importo dell’assegno di studio è fissato in lire 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l’Università o in località di comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 1.500.000 per gli altri. Il Consiglio di amministrazione identifica le località dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede dell’Università, in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.
In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l’assegno di studio è confermato sino all’ultimo anno di corso.


Art.23
Criteri per l’attribuzione dell’assegno di studio
Fatti salvi i requisiti di reddito e di merito di cui all’articolo precedente, l’attribuzione dell’assegno è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:
a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione o da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili,
b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;
c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano d’età.


Art.24
Divieto di cumulo
L’assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria.
Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l’opzione.


Art.25
Studenti portatori di handicaps
Qualora il soggetto legittimato a fruire dell’assegno di studio appartenga alle categorie di cui all’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, l’importo dell’assegno può essere elevato con delibera motivata dal consiglio di amministrazione.
Il diritto all’assegno può essere convertito in:
- dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;
- assegnazione di alloggi;
- assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi;
- ogni strumento idoneo a superare l’handicap individuale.
A tal fine il consiglio di amministrazione emana apposito regolamento.


Art.26
Borse di studio
L’ente può istituire borse di studio annuali, da attribuirsi per concorso a favore degli studenti che – pur trovandosi in condizioni economiche disagiate – non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.
L’importo della borsa di studio non può superare i due terzi di quello previsto per l’assegno di studio.
Possono altresì essere istituite per concorso borse di studio per la preparazione di tesi di laurea e per la frequenza - anche all’estero - di corsi di perfezionamento e di specializzazione in materie di rilevante interesse scientifico e culturale con particolare riguardo agli obiettivi del programma di sviluppo della Regione.
Le borse di cui al comma precedente sono incompatibili con tutte le altre borse equiparabili o aventi le medesime finalità.


Art.27
Prestiti d' onore
L’Ente può concedere prestiti d’onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purchè abbiano superato gli esami dell’anno accademico precedente previsti dal piano di studi prescelto.
I prestiti sono concessi a tasso agevolato su delibera del consiglio di amministrazione dell’ente. Quest' ultimo stabilisce altresì le modalità per la restituzione.


Art.28
Sussidi straordinari
Agli studenti in disagiate condizioni economiche ai sensi del precedente articolo 22 che, per gravi motivi di salute o per la frequenza di corsi universitari all’estero, non abbiano potuto ottemperare alle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, può essere erogata annualmente, e per un massimo di due anni, una somma comunque non superiore all’importo dell’assegno di studio, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell’ente.
La deroga è applicabile anche con riferimento alla fruizione dei servizi abitativi di cui all’articolo 38.


Art.29
Contributi per la frequenza di corsi di laurea e di diploma
Agli studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all’estero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22 della presente legge che intendano frequentare corsi di laurea e di diploma di cui all’articolo 4, non istituiti presso gli Atenei e gli istituti di istruzione superiore operanti nell’Isola, la Regione concede un contributo, pari all’ammontare dell’assegno di studio, qualora presso le sedi prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore degli studenti universitari.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica per la frequenza di corsi universitari all’estero.


Art.30
Domande di contributo
Il contributo di cui all’articolo precedente è concesso su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il mese di settembre di ogni anno presso l’Assessorato della pubblica istruzione, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 22.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia dell’autocertificazione di cui al secondo comma dell’articolo 35;
- copia dell’iscrizione presso la sede universitaria o l’istituto di istruzione superiore prescelto;
- certificato attestante la residenza in Sardegna da almeno cinque anni o, per i figli di lavoratori emigrati, certificato di stato di famiglia e dichiarazione redatta ai sensi dell’articolo 3, n. 4, del decreto assessoriale 29 dicembre 1978, n. 2214.
Al termine di ogni anno accademico il beneficiario è tenuto a presentare un’attestazione rilasciata dalla sede universitaria o dall’istituto di istruzione superiore frequentati dalla quale risultino gli esami del corso di laurea o di diploma prescelti, il numero di esami sostenuto ed il voto riportato in ciascuno di essi.


Art.31
Concessione del contributo
Nell’ambito della somma stanziata annualmente con apposita norma della legge finanziaria, in base al piano annuale di cui all’articolo 19, i contributi sono concessi, entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità di cui al precedente articolo 23.

Art.32
Contributo per spese di viaggio
Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al precedente articolo 29 e con le medesime procedure, la Regione concede altresì una maggiorazione pari al dieci per cento della somma globalmente percepita a titolo di contributo per spese di viaggio.
La stessa maggiorazione è concessa agli studenti sardi o figli di lavoratori emigrati all’estero che godono di assegni di studio o di altre provvidenze pecuniarie attribuite per concorso in sedi universitarie, per la frequenza di corsi di laurea non esistenti in Sardegna.
La maggiorazione è altresì concessa ai figli di lavoratori emigrati all’estero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22 per la frequenza presso le sedi universitarie e gli istituti di istruzione superiore della Isola.
Il disposto di cui ai commi precedenti non si applica per la frequenza di corsi universitari all’estero.


TITOLO IV
(MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI)
CAPO II
(SERVIZI)
Art.33
Regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi
Il consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. predispone ed approva il regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi erogati dall’ente, armonizzandolo con le esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università e degli Istituti superiori.
Il regolamento deve prevedere forme d’incentivazione dell’associazionismo cooperativo finalizzato alla gestione, da parte dei destinatari della presente legge dei servizi culturali, sportivi ed editoriali.
Le cooperative costituite per la gestione dei servizi di cui al comma precedente devono essere composte per almeno un terzo da studenti universitari iscritti a non oltre il terzo anno fuori corso del rispettivo corso di laurea.
Il consiglio di amministrazione procede annualmente alla verifica dei suddetti requisiti.
Nel regolamento devono altresì essere previste forme di partecipazione degli studenti al controllo sulla gestione dei servizi.


Art.34
Partecipazione al costo dei servizi
Gli studenti partecipano al costo dei servizi in proporzione del reddito. A tal fine il consiglio di amministrazione determina la tariffazione dei servizi in correlazione con le seguenti tre fasce di reddito:
- prima fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito massimo pari a quello necessario per l’accesso al concorso per l’assegno di studio;
- seconda fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al 50 per cento;
- terza fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al cento per cento.
I servizi sono fruiti al prezzo di costo effettivo dagli utenti che risultano al di fuori della terza fascia di reddito.


Art.35
Criteri di accertamento del reddito
Per l’accertamento del reddito l’ente deve far riferimento a quello dichiarato per l’anno precedente – ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – da tutti i componenti il nucleo familiare dello studente.
Il reddito è comprovato con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’ente può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 7, comma settimo, del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 776.
Per gli studenti di nazionalità straniera e per quelli italiani il cui nucleo familiare risiede all’estero il reddito di cui al primo comma è accertato dall’ente sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei paesi d’origine o dei paesi stranieri in cui risiede il nucleo familiare, debitamente tradotte e vistate dall’autorità diplomatica o consolare italiana e munito della attestazione del controvalore in lire italiane.
Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall’ente con le modalità più idonee.


Art.36
Falsità nella dichiarazione
Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero, fatte salve le eventuali sanzioni penali e disciplinari, è immediatamente interdetto l’accesso al servizio, dal quale rimarrà escluso per tutto il successivo corso di studi.

Art.37
Servizi abitativi
Gli enti realizzano e gestiscono per gli studenti residenze e collegi universitari. Nel caso in cui tali strutture siano insufficienti rispetto alla domanda di utenza, gli enti hanno facoltà di stipulare convenzioni per l’uso di edifici in proprietà di altri soggetti – pubblici e privati - purchè siano garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.
Presso i centri residenziali di cui al primo comma sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di svago, sale per riunioni. Il consiglio di amministrazione dell’ente può autorizzare la utenza esterna di tali strutture.
Mediante accordi e convenzioni il consiglio di amministrazione dell’ente può altresì consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l’uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l’utenza interna.


Art.38
Norme per l’ammissione a servizi abitativi
Alle strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti.
Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di continuità scolastica previsti dall’articolo 22 della presente legge ai fini dell’erogazione dell’assegno di studio.
L’ammissione al concorso è subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 35.
Nella formulazione della graduatoria è data priorità agli studenti in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’assegno di studio. Per i restanti alloggi si procede sulla base delle condizioni di reddito e di merito ai sensi degli articoli 19 e 23 della presente legge.


Art.39
Servizi mense
Il servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U. La gestione mediante appalto è ammessa solo in caso d’impossibilità della gestione diretta per carenza di personale o di strutture, purchè siano assicurate le medesime forme di controllo previste dall’articolo seguente.
Sono legittimati a fruire del servizio secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 34 della presente legge gli studenti iscritti a non oltre il secondo anno fuori corso. Gli iscritti agli anni successivi possono fruirne al costo reale.
Sono legittimati altresì a fruire del servizio al suo costo reale gli studenti iscritti alle scuole medie superiori dei comuni sede di Ateneo, purchè ciò non pregiudichi la funzionalità del servizio nè comporti oneri aggiuntivi per l’ente, ed a condizione che lo stesso ente provveda direttamente alla gestione.
L’utenza del personale universitario docente e non docente, nonchè quella dei partecipanti ai dottorati di ricerca sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra le università e gli E.R.S.U., nel rispetto del principio dell’erogazione a costo reale.


Art.40
Commissione di controllo
Per il controllo sulla gestione del servizio di cui all’articolo precedente il consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. nomina un’apposita commissione formata da cinque membri. Di essi due sono designati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti i restanti tre sono scelti tra gli studenti di ciascun Ateneo e designati dai loro rappresentanti in seno al consiglio stesso.

Art.41
Facilitazioni di trasporto
Gli enti stipulano con le aziende di trasporto apposite convenzioni per l’applicazione di tariffe agevolate a favore degli studenti universitari, nonchè per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art.42
Servizi sanitari e di medicina preventiva
La dimora per motivi di studio fuori dall’abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell’unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l’Ateneo ai sensi del quarto comma dell’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli studenti stranieri fruiscono dell’assistenza sanitaria in base al disposto di cui alla lettera a) dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art.43
Servizio editoriale e librario
Il servizio editoriale e librario ha lo scopo di favorire, in collaborazione con l’Università e nel rispetto dell’autonomia della ricerca scientifica e della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.
La produzione del materiale sarà effettuata in collaborazione con l’Università.
Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.
Può essere altresì promossa, in collaborazione con l’Università, con enti locali, con enti e istituti pubblici o privati, la costituzione di centri di ascolto audiotelevisivo, anche in forma decentrata.


Art.44
Servizi per attività culturali ricreative e turistiche
L’ente promuove e favorisce:
a) l’organizzazione di dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli;
b) la creazione di posti di ritrovo per studenti, dotati di strumenti ricreativi e d’informazione;
c) gli scambi culturali, i viaggi ed i soggiorni in Italia ed all’estero con finalità di studio.
I servizi di cui al comma precedente sono organizzati in collaborazione con l’Università e gli enti locali.


Art.45
Servizi sportivi
L’ente favorisce l’accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari nonchè a quelli appartenenti o gestiti da enti locali.
L’ente promuove altresì l’organizzazione di attività sportive ed agonistiche, sia nell’ambito universitario sia in collaborazione con le federazioni sportive.


Art.46
Servizio di orientamento professionale
Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi coloro che frequentano l’ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.
Il servizio è realizzato dalla Regione, di concerto con l’Università, avvalendosi delle strutture degli E.R.S.U..
La Regione fornisce annualmente agli E.R.S.U. dati sulle rilevazioni statistiche relative all’andamento del mercato del lavoro ed agli sbocchi occupazionali.


TITOLO V
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI)
Art.47
Norma transitoria
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge devono essere perfezionati i procedimenti per l’elezione dei membri dei consigli di amministrazione degli enti e per la loro costituzione, di cui al precedente articolo 8.
Nei tre mesi successivi i consigli di amministrazione degli enti adottano gli statuti e li trasmettono al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 6.
Fino a quando non sono perfezionati i procedimenti previsti dal presente articolo, le Opere universitarie continuano ad esercitare le funzioni a mezzo dei propri organi.
Ad integrazione dello stanziamento di L. 4.000.000.000, disposto con l’articolo 58 - quarto comma - della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria), è autorizzata, nello stesso anno 1987, la concessione di un ulteriore finanziamento di lire 8.330.000.000 (cap. 11078/01) a favore delle Opere universitarie di Cagliari e di Sassari per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e per gli adempimenti di cui al successivo articolo 49, quinto comma.
In attesa della definizione dei procedimenti di cui all’articolo 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, gli E.R.S.U. sono autorizzati a stipulare convenzioni con le Facoltà di cui al medesimo articolo, finalizzate a consentire agli studenti ad esse iscritti il godimento dei servizi previsti dalla presente legge.


Art.48
Trasferimento delle funzioni e dei beni
Le funzioni già spettanti ai sensi dell’articolo 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle Opere universitarie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali e non statali sono esercitate dalla Regione ai sensi della presente legge.
Gli enti istituiti con la presente legge succedono nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie.


Art.49
Stato giuridico del personale
Gli E.R.S.U. succedono alle Opere universitarie nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli E.R.S.U. sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti dell’Amministrazione regionale.
Il rapporto di impiego è disciplinato dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini previsti dai precedenti commi, gli organi di amministrazione degli E.R.S.U. deliberano il regolamento organico del personale previsto dall’articolo 9 entro sessanta giorni dal loro insediamento, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’area regionale, adeguando il regolamento stesso alle norme delle predette leggi regionali, ivi comprese quelle relative all’inquadramento nel nuovo assetto professionale stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. I regolamenti organici adottati ai sensi del presente comma sono approvati contestualmente dalla Giunta regionale.
Gli organi di amministrazione delle soppresse Opere universitarie provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e durante il regime transitorio di cui al terzo comma dell’articolo 47, ad adeguare i preesistenti regolamenti organici alle norme di stato giuridico e di trattamento economico del personale dipendente dell’Amministrazione regionale, come previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di trasferimento del personale delle Opere universitarie alla Regione in forza del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1983 adottato ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348.


Art.50
Tasse e contributi
I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle Tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono versati dalle Università e dagli Istituti superiori direttamente al tesoriere dell’ente.
Le tasse di cui all’articolo 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell’ente.


Art.51
Norma finanziaria
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in lire 19.130.000.000 nell' anno finanziario 1987 ed in lire 13.800.000.000 nell’anno finanziario 1988 ed in quelli successivi.
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
02 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02095 -
Spese per la partecipazione del personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale a corsi di specializzazione istituiti dall’Amministrazione statale o da Università degli studi (art. 19, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)
lire 930.000.000

03- STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 4.300.000.000
mediante riduzione della riserva prevista al punto 2 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria)

In aumento
02- STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per l’uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983 nº 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13)
lire 20.000.000

11 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11078/01 -
Contributi regionali per il funzionamento delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari (art. 58 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 e artt. 47 e 49 della presente legge)
lire 8.330.000.000

Capitolo 11078/02 - AS - (di nuova istituzione) -
1.2.1.5.8.2.06.04 - cat. progr. 11.03 (05.04) – Finanziamenti dello Stato per l’assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, da attuare tramite gli enti regionali, per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) (art. 33 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13 della presente legge)
pm.

Capitolo 11078/03 - (di nuova istituzione) -
1.2.1.5.8.2.06.04 - cat. prog. 11.03 (05.04) – Contributi annui della Regione per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) (artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13 della presente legge)
lire 500.000.000

Capitolo 11078/04 – (di nuova istituzione) -
1.1.1.6.1.2.06.04 - cat. progr. 11.03 (05.03 – Contributi agli studenti sardi e ai figli di lavoratori emigrati all’estero per la frequenza di corsi di laurea e di diploma non istituiti presso gli Atenei e gli Istituti d’istruzione superiore della Sardegna e per spese di viaggio per frequentare corsi universitari (artt. 29 e 32 della presente legge)
lire 80.000.000

Nell’anno finanziario 1987 si fa fronte alla spesa di lire 19.130.000.000, quanto a lire 10.200.000.000, con gli stanziamenti già previsti nei capitoli 11078 e 11078/01 del bilancio regionale per lo stesso anno, quanto a lire 5.230.000.000, con le previste riduzioni delle competenze dei capitoli 02095 e 03016, e quanto alla differenza di lire 3.700.000.000, col prelevamento, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986, mediante pari riduzione della riserva prevista alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria).
A partire dall’anno finanziario 1988 si fa fronte alla spesa di lire 13.800.000.000, con l’utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato alla Regione per l’attuazione dell’assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e con parte delle risorse proprie di carattere permanente, destinate nel 1987 all’applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 settembre 1987

Melis