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Legge Regionale 22 dicembre 1987, n. 59

Modifica all’articolo 22 della Legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, concernente "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali" ed altri interventi di carattere finanziario in favore delle stesse.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
All’articolo 22 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi:
"Ogni qual volta non risulti possibile il ricorso alle anticipazioni di cui al comma precedente, ovvero le stesse siano accordate in misura insufficiente, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, può autorizzare - a domanda - le Unità sanitarie locali a contrarre anticipazioni mensili con gli istituti tesorieri per fronteggiare temporanee deficienze di cassa.
Ciascuna anticipazione mensile è contratta in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio di tesoreria e per un importo non eccedente un dodicesimo dell’assegnazione annualmente attribuita all’Unità sanitaria locale, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento della spesa di parte corrente e risultante iscritta nel Titolo I dell’entrata del bilancio relativo all’esercizio cui l’anticipazione stessa si riferisce.
Qualora il bilancio non risulti ancora approvato dal competente organo regionale di controllo, l’entità dell’anticipazione va riferita all’assegnazione attribuita all’Unità sanitaria locale nell’esercizio precedente".


Art.2
I trasferimenti di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, possono essere disposti a favore delle Unità sanitarie locali in pendenza della somministrazione del mutuo che la Regione è autorizzata a contrarre per il finanziamento della spesa sanitaria dell’anno 1984 ai termini dell’articolo 2 bis del decreto - legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733.
Tale facoltà potrà essere esercitata anche in pendenza della somministrazione di ulteriori mutui che lo Stato dovesse autorizzare per il finanziamento della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986.
I trasferimenti sono limitati, nel massimo, agli importi per i quali ciascuna Unità sanitaria locale concorre alla determinazione dell’ammontare del mutuo da richiedere e non possono essere disposti posteriormente alla totale somministrazione del mutuo medesimo.
Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

ENTRATA
Capitolo 51008 -
Ricavo dei mutui contratti per l’adeguamento dei bilanci 1984 delle Unità sanitarie locali (art. 1, D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n.733)
L. 60.832.000.000

12 - IGIENE E SANITA'
Capitolo 12102 -
Somme da attribuire alle Unità sanitarie locali per l’adeguamento dei bilanci 1984 (art. 1, D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733)
L. 60.832.000.000


Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 dicembre 1987

Melis