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Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 60

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1987.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.

Art.2
1. Il capitolo 02017 è inserito nell’elenco n. 3, allegato al bilancio regionale per l’anno 1987.

Art.3
1. Le spese iscritte in conto dei capitoli 02133, 02170, 05003, 05004, 05005, 05006, 05013-01, 05013-02, 05030, 11015-01, 12194 e 12198 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987 non utilizzate al termine dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

Art.4
1. Nella spesa dello stanziamento iscritto al capitolo 08116 vengono seguite le procedure di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

Art.5
1. I capitoli 05013/01, 05013/02, 05013/03, 05013/04 e 05013/05, relativi all’applicazione della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, concernente "Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica", sono classificati come in appresso:
Capitolo 05013/01 -
cat. progr. 05.01 (2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02)
Capitolo 05013/02 -
cat. progr. 05.01 (2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02)
Capitolo 05013/03 -
cat. progr. 05.01 (2.1.2.4.3.3.10.29) (02.02)
Capitolo 05013/04 -
cat. progr. 05.01 (2.1.2.4.3.3.10.29) (02.02)
Capitolo 05013/05 -
cat. progr. 05.01 (2.1.2.4.3.3.10.29) (02.02)


Art.6
1. Alla fine del terzo comma dell’articolo 51 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 37 l’espressione "allegata alla legge regionale 18 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria)" è sostituita dalla seguente "allegata alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria)".

Art.7
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1987

Melis