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Legge Regionale 9 marzo 1988, n. 7

Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1988.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1988, già autorizzato, con la legge regionale 8 gennaio 1988, n. 1, è prorogato, con le stesse modalità , sino al 30 aprile 1988.

Art.2
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 marzo 1988

Melis