Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 9 marzo 1988, n. 8

Nuove norme relative alla composizione ed al funzionamento del comitato comunale dell’agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Presso ogni comune è istituito un comitato comunale dell’agricoltura, con durata pari a quella del consiglio comunale. In caso di scioglimento del consiglio comunale il comitato rimane in carica fino al suo rinnovo.
2. Il comitato, nominato con delibera del consiglio comunale, è composto:
a) dal sindaco, o da un assessore delegato, che lo presiede;
b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
c) da un esperto, dottore in scienze agrarie o medico veterinario o perito agrario, eletto dal consiglio comunale.
3. Funge da segretario del comitato un impiegato del comune.
4. Il sindaco, come presidente del comitato, può richiedere all’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale la partecipazione di un funzionario dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale o di uno degli enti regionali operanti in agricoltura o di un consorzio di bonifica.


Art.2
1. Il comitato esercita una funzione consultiva e propositiva nei confronti degli enti pubblici e privati relativamente all’attività agricola e agro - industriale esercitata nel territorio comunale.
2. Il comitato esercita, inoltre, le altre funzioni attribuitegli dalla normativa nazionale e regionale.


Art.3
1. Il comitato si riunisce tutte le volte che il presidente di sua iniziativa, o si richiesta di almeno tre componenti, ne dispone la convocazione.

Art.4
1. Le sedute del comitato sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le decisioni del comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.


Art.5
1. Al quarto comma dell’articolo 13 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, modificato dall’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1982, le parole "delle commissioni comunali dell’agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "dei comitati comunali dell’agricoltura".

Art.6
1. Ai componenti del comitato è attribuita una medaglia di presenza per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata, e comunque per un numero non superiore a dieci nel corso di un anno, nella misura indicata nel punto c) del terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art.7
1. Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge valutate in lire 200 milioni annui a decorrere dal 1988 si fa fronte col maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
2. Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per il 1988 è istituito il seguente capitolo: Trasferimento ai comuni per il pagamento di medaglie di presenza ai componenti il comitato comunale dell’agricoltura (art. 6 della presente legge) lire 200.000.000
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo della Regione per il 1988 e sui rispettivi capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 marzo 1988.

Melis