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Legge Regionale 04 giugno 1988, n. 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre nell’anno finanziario 1988, uno o più mutui per l’importo di lire 200.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione all’assunzione dei mutui previsti dal presente articolo, sono indicate, ai sensi del citato articolo 37 - ultimo comma - della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, nella tabella D) allegata alla presente legge.
3. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 12 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di 15 anni.
4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 29.365.000.000 dal 1989 al 2003.
8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall’anno 1989 con le successive leggi di bilancio.
9. L’ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1989.
10. L’autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1988; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell’esercizio 1988.
11. L’autorizzazione cessata può essere rinnovata nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.


Art.2
Determinazione delle spese di carattere pluriennale
1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l’anno 1988, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1988 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.


Art.3
Fondi globali
1. Nelle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1988.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinanti nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) lire 110.800.000.000;
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) lire 29.500.000.000;
c) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019) lire 7.00.000.000.


CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)
Art.4
Programma triennale 1988-1990 di opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24
1. Per l’attuazione di un programma di opere pubbliche di interesse degli enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 125.000.000.000 (cap. 08015/01) così ripartita:
- anno 1988 lire 20.000.000.000
- anno 1989 lire 50.000.000.000
- anno 1990 lire 55.000.000.000
2. Possono essere ammesse al finanziamento le seguenti categorie di opere:
1 - costruzione e completamento di chiese nelle località turistiche;
2 - ristrutturazione di edifici di culto;
3 - cimiteri;
4 - strade, piazze e parcheggi comunali;
5 - edifici comunali da adibire ad attività sociali anche polivalenti;
6 - sedi comunali;
7 - edilizia scolastica, esclusa la costruzione di nuovi edifici;
8 - mercati di interesse degli enti locali.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quote delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi di intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64.


Art.5
Finanziamento quinto programma triennale di opere pubbliche di cui al capo I, legge regionale n. 45 del 1976
1. Per l’attuazione del quinto programma triennale (1988-1989-1990) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 è autorizzata la spesa complessiva di lire 246.400.000.000 (cap. 08015) così ripartita:
- anno finanziario1988 lire 56.600.000.000
- anno finanziario 1989 lire 94.800.000.000
- anno finanziario 1990 lire 95.000.000.000
2. A decorrere dall’esercizio 1988 la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è determinata come segue:
a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti:
- anno 1988 lire 55.000.000
- anno 1989 e seguenti lire 120.000.000

b) Comuni con popolazione da 1.001 sino a 60.000 abitanti:
- anno 1988 lire 37.000.000
più lire 18.000 per abitante;
- anno 1989 e seguenti lire 80.000.000
più lire 40.000 per abitante;
c) Comuni di Sassari e Cagliari:
- anno 1988 rispettivamente: lire 1.800.000.000
e lire 3.150.000.000
- a- anno 1989 e seguenti rispettivamente lire 4.000.000.000
e lire 7.000.000.000
d) Amministrazioni provinciali:
- anno 1988 - per ciascuna - lire 5.000.000.000
- anno 1989 e seguenti - per ciascuna - lire 4.000.000.000
3. Per il triennio 1988-1989-1990, all’approvazione dei programmi d’intervento di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, i competenti consigli comunali e provinciali provvedono entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento che determina la misura dei finanziamenti loro attribuiti.


Art.6
Completamento quarto programma triennale di cui al capo I - legge regionale n. 45 del 1976
1. La spesa di lire 50.000.000.000, prevista per l’anno finanziario 1988 dall’articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, per completare la realizzazione del quarto programma triennale (1985-1986-1987) di opere pubbliche di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è rideterminata in lire 40.200.000.000, ed è posta a carico dell’anno finanziario 1989 (cap. 08015).

Art.7
Modalità erogazione finanziamenti
1. Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 si applicano anche ai fondi dei precedenti trienni; la determinazione delle somme da versare è subordinata alla presentazione di apposita richiesta contenente l’indicazione delle somme formalmente impegnate e dei relativi atti ed è commisurata alla differenza tra detti impegni e le somme già erogate.
2. L’ordinazione dei pagamenti di cui all’articolo 4, 3o comma, ed all’articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, nonchè di quelli previsti dal 1° comma del presente articolo, è subordinata alla presentazione di richiesta di trasferimento specificamente motivata in relazione ai tempi di attuazione dei programmi e firmata dal legale rappresentante dell’ente; detta richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione del tesoriere attestante l’ammontare delle disponibilità esistenti e destinate agli interventi inclusi nei programmi medesimi.
3. Il terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, è così modificato:
“I conti di cui trattasi dovranno essere aperti presso la sede o la filiale di uno degli istituti incaricati del servizio di tesoreria della Regione; in mancanza di esplicita richiesta dell’ente gestore all’apertura dei conti si provvederà, in coerenza con quanto previsto dal precedente comma, secondo le disposizioni della convenzione sul servizio di tesoreria della Regione”.


Art.8
Determinazione stanziamento interventi di cui al capo III della legge regionale n. 45 del 1976
1. E’ autorizzato lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988-1989-1990, da destinare agli interventi di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08017).

Art.9
Applicazione capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
1. Per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate, nell’anno 1988, le seguenti spese:
- lire 3.000.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potabilizzazione (cap. 08030);
- lire 3.500.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);
- lire 3.200.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 05015/07).
2. Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.
3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Per l’anno 1988 è sospesa l’esecutività dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.


Art.10
Completamento programmi opere acquedottistiche e fognarie
1. Per il completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, in corso di esecuzione da parte degli enti concessionari interessati, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75.000.000.000 in ragione di lire 25.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (cap. 08035/03).
2. L’attuazione dei relativi programmi è delegata agli enti interessati con le procedure di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24; la suddetta delega è immediatamente operativa fin dall’esercizio 1988.


Art.11
Ulteriori programmi di opere pubbliche
1. E’ autorizzata, per l’attuazione di ulteriori programmi di opere pubbliche, la spesa complessiva di lire 71.000.000.000 nel triennio 1988-1989-1990 così suddivisa:
a) recupero dei centri storici, restauro di edifici di particolare interesse storico - artistico, nonchè adeguamento delle infrastrutture di base (cap. 08031/31):
- anno finanziario 1988
lire 5.000.000.000
- anno finanziario 1989
lire 5.000.000.000
- anno finanziario 1990
lire 5.000.000.000
b) strade di interesse provinciale - completamento di opere inserite in precedenti programmi (cap. 08042/03):
- anno finanziario 1988 lire 8.000.000.000
- anno finanziario 1989
lire 8.000.000.000
c) opere di consolidamento e protezione degli abitati (cap. 08142/01):
- anno finanziario 1988
lire 10.000.000.000

d) opere di depurazione (cap. 05014/01):
- anno finanziario 1988
lire 10.000.000.000
- anno finanziario 1989
lire 10.000.000.000
- anno finanziario 1990
lire 10.000.000.000
L’importo di lire 10.000.000.000 previsto per l’anno finanziario 1988 è comprensivo dello stanziamento di lire 7.500.000.000 autorizzato con l’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.
2. I programmi di completamento ed i relativi finanziamenti delle strade di interesse provinciale di cui al punto b) del precedente comma sono trasferiti alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.
3. Le Amministrazioni provinciali possono impiegare i finanziamenti di cui alla lettera b) del precedente primo comma anche per interventi di manutenzione.
4. Alle spese di cui ai precedenti commi si fa fronte con quote delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione di progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64.
5. Con le assegnazioni di cui al precedente comma si fa fronte, nell’anno finanziario 1988, anche allo stanziamento di lire 10.000.000.000, già autorizzato con mezzi propri della Regione dall’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 - punto 5 - al fine dell’esecuzione di interventi di recupero di centri storici, di restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico - artistico, nonchè di adeguamento delle infrastrutture di base (cap. 08030/01).
6. Per l’esecuzione di opere di depurazione oltre agli stanziamenti di cui al primo comma lettera d) del presente articolo è autorizzata per l’anno 1988 la spesa di lire 1.000.000.000 cui si fa fronte con mezzi propri della Regione (cap. 05014/08).
7. Per il completamento dell’Auditorium del conservatorio di Sassari è autorizzata l’erogazione al Comune di Sassari della somma di lire 4.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per ognuno degli anni 1988 e 1989 (cap. 8069/08).
8. E’ autorizzata nell’anno 1988 la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma di opere di risanamento igienico - sanitario (cap. 08034/02).
9. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 15.000.000.000 per l’anno 1988 e lire 5.000.000.000 per l’anno 1989 per la realizzazione di un programma di interventi di valorizzazione ambientale infrastrutturale del territorio nelle aree urbane di Iglesias - Carbonia, Olbia, Tempio, Lanusei - Tortoli (cap. 03035).
10. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.04/I del programma straordinario di intervento per il biennio 1986-1987.


Art.12
Edifici di culto
1. E’ autorizzata, oltre allo stanziamento previsto dall’articolo 11, punto 4) della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per edifici di culto, restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico.
2. Degli stanziamenti di cui al precedente comma la somma di lire 2.000.000.000 in ragione di lire 1.000.000.000 per ognuno degli anni 1988 e 1989 è assegnata al Comune di Cagliari per il restauro della Basilica di Nostra Signora di Bonaria (cap. 08033/01).


Art.13
Edilizia ospedaliera
1. Lo stanziamento di cui all’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è rideterminato per il 1988 in lire 10.000.000.000 (cap. 08070/01).
2. Dello stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 2.000.000.000 è destinata al completamento del secondo lotto funzionale dell’Ospedale di Macomer.
3. Per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture ospedaliere di cui al primo comma è autorizzata, con mezzi propri della Regione, a titolo di anticipazione sulle future assegnazioni statali, l’ulteriore spesa complessiva di lire 16.000.000.000 in ragione di lire 8.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 (cap. 08070/01).


Art.14
Palazzo Consiglio regionale
1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti con la legge regionale 16 giugno 1980, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell’anno 1988, la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08004) per l’acquisizione dello stabile sito nel tratto immediatamente adiacente alla sede del Consiglio regionale all’angolo tra le vie Roma e Porcile e per il completamento dei lavori del palazzo del Consiglio regionale.

Art.15
Trasferimento degli abitati di Gairo e Osini
1. Per la prosecuzione ed il completamento del programma straordinario di cui all’articolo 14 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (cap. 08146/01).

Art.16
Completamento degli interventi sulle opere danneggiate dall’alluvione del periodo settembre - ottobre 1986
1. Ad integrazione degli stanziamenti previsti dall’articolo 2 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 61, è autorizzata, per l’anno 1988, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08155).

Art.17
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24
1. Il termine di sei mesi posto al primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è prorogato sino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed altresì non trovano applicazione, per il bilancio di previsione dell’anno 1988, le norme di cui all’ultimo comma dello stesso articolo.
2. Il secondo comma dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 22 aprile 1987 è sostituito dal seguente:
“I progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge (anche se tratta di opere finanziate con provvedimenti regionali), sono approvati con deliberazioni degli organi collegiali consiliari degli enti medesimi nell’ambito delle rispettive competenze, e devono essere corredati da un parere espresso dal responsabile del proprio ufficio tecnico ovvero da apposito comitato a tale scopo costituito tra i tecnici dipendenti con deliberazione degli organi collegiali dell’ente stesso.”
3. Il termine di cui al quinto comma dell’articolo 21 della stessa legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è ridotto a 45 giorni.


Art.18
Programma di opere pubbliche di cui all’articolo 11, legge regionale n. 44 del 1986 e di edilizia sanitaria
1. L’attuazione del programma straordinario triennale di opere pubbliche di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986), nonchè dei programmi di edilizia sanitaria relativi agli stanziamenti di bilancio già disposti sul capitolo 08070/01 a partire dall’anno finanziario 1986, è delegata agli enti interessati con le procedure di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, fatti salvi, comunque, quegli interventi per i quali siano stati definiti i relativi provvedimenti di concessione secondo la previgente normativa.
2. Per gli interventi inclusi in programmi, la cui progettazione è curata dall’Amministrazione regionale o direttamente o attraverso incarichi a liberi professionisti, si fa luogo alla delega di cui sopra a favore dell’ente interessato ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dell’Amministrazione regionale medesima.


Art.19
Impianti di depurazione Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all’articolo 1, terzo comma della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4, alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, con impianti attivati successivamente al 1° gennaio 1975, le quali abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per i necessari adeguamenti degli scarichi (cap. 05013).

Art.20
Mutui degli enti locali Modifiche alle leggi regionali n. 33 del 1986 e n. 16 del 1987
1. Il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, modificato dall’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 16, è sostituito dal seguente:
“Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e successive modificazioni, posteriormente alla totale utilizzazione delle provvidenze statali e regionali previste dall’articolo 2 della presente legge, ai fini della contrazione di ulteriori mutui, l’eventuale contributo regionale è determinato calcolando una rata d’ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento per i Comuni con popolazione residente alla data dell’ultima rilevazione dell’ISTAT fino a 5.000 abitanti e con interesse del 7 per cento per gli altri enti. Ove dovessero mutare le condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti, la misura del tasso d’interesse sarà adeguata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.”
2. Il terzo comma dell’articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 16, è sostituito dal seguente:
“Ai fini della predisposizione del primo programma di intervento previsto dall’articolo 5, sono ammesse a contributo le istanze per l’ammortamento dei mutui da contrarre con istituti anche diversi dalla cassa depositi e prestiti che dovessero pervenire all’Assessorato dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1988; le somme non impegnate alla scadenza del primo programma per richieste degli enti locali non formulate o inaccoglibili, saranno utilizzate con programmi successivi senza i vincoli previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 5 per il primo programma”.


Art.21
Disposizioni in materie di appalti di opere pubbliche
1. Per i lavori di qualunque natura da appaltarsi o affidati in concessione ovvero appaltati od affidati in concessione nel territorio della Regione Sardegna, direttamente dall’Amministrazione o dalle Aziende regionali od indirettamente anche con ordinamento autonomo, subordinati a parere, approvazione od assenso della Regione medesima, o finanziati in tutto od in parte dagli enti regionali, dalle Province, dai Comuni, dagli Organismi comprensoriali, dai Consorzi di bonifica, è vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare tutta o in parte l’opera assunta, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto ed una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del deliberamento.
2. E’ pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura se non ad enti o istituti di credito, senza l’autorizzazione preventiva dell’ente appaltante.
3. Sono permessi soltanto i cottimi o la esecuzione dei movimenti di terre e previa autorizzazione dell’ente appaltante l’affidamento di impianti altamente specializzati se l’appalto non rientra tra le categorie di lavori per le quali l’impresa appaltante è iscritta all’albo degli appaltatori pubblici.
4. E’ fatta salva l’applicazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.


Art.22
Comitato tecnico regionale sanitario
1. All’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18, è aggiunto il seguente comma:
“Il parere del Comitato non è richiesto per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nonchè per il riattamento e la ristrutturazione non comportanti sostanziali modifiche nella destinazione d’uso”.


Art.23
Formazione catasto strade provinciali e censimento circolazione
1. Per le finalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 (cap. 08257) in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Art.24
Espropriazione di opere pubbliche Incarichi professionali a tecnici esterni
1. Per il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è autorizzata, nell’anno 1988, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 08247).

Art.25
Bollettino ufficiale degli avvisi di gara
1. E’ istituito presso l’Assessorato dei lavori pubblici il “” su cui le amministrazioni appaltanti opere pubbliche, forniture e servizi a finanziamento, anche parziale, della Regione, sono obbligate, pena nullità dell’appalto, a pubblicare, entro i termini di legge, gli avvisi di gara, per i lavori di importo superiore a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13.
2. Con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono dettate le modalità e procedure da seguirsi per la raccolta degli avvisi di gara, nonchè per la stampa e diffusione del bollettino di cui sopra.
3. Oltre che sul bollettino degli appalti, gli avvisi di gara devono essere pubblicati nell’albo della stazione appaltante e nell’albo pretorio del comune ove l’ente ha la sede.
4. I lavori di importo superiore a un milione di ECU sono soggetti anche alle norme di pubblicità indicate dall’articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con le modifiche previste dall’articolo 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbono eseguire.
5. Nelle more dell’attuazione del disposto indicato nel primo comma, le amministrazioni sono obbligate ad attenersi alle disposizioni statali vigenti in materia.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quantificati (cap. 08238/01):- in lire 200.000.000 per l’anno 1988;
- in lire 80.000.000 per gli anni 1989 e seguenti.


Art.26
Fondo integrativo per finanziamento opere pubbliche - legge n. 588 del 1962
1. A valere sulle disponibilità presenti nel fondo speciale di cui al titolo di spesa 5.2.03 - riassegnazione somme impegnate e non pagate - del V Programma esecutivo del Piano di rinascita, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, possono essere disposti trasferimenti al titolo di spesa 5.2.01 - fondo per l’integrazione degli stanziamenti destinati alle opere pubbliche - del medesimo programma esecutivo per le iniziative considerate da quest’ultimo titolo, qualora lo stesso risulti privo di disponibilità.
2. A detto trasferimento si provvede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori competenti.
3. In caso di esaurimento delle disponibilità del suddetto titolo di spesa 5.2.03, per le iniziative considerate dal titolo di spesa 5.2.01 può attingersi, con la procedura di cui al comma precedente, alle disponibilità di cui ai titoli di spesa 8.4.3/I par. IV. 3 - Fondo di riserva - del programma di intervento per gli anni 1982-1984 approvato dal CIPE l’8 giugno 1983 e 10.4.03/I par. 4.3 - Fondo di riserva - del programma straordinario d’intervento per il biennio 1986-1987 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988 della legge 24 giugno 1974, n. 268.


CAPO III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA)
Art.27
Fondo regionale per edilizia abitativa
1. In aggiunta agli stanziamenti disposti a favore del Fondo regionale per l’edilizia abitativa ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e dell’articolo 24 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 (cap. 08112).
2. La spesa di lire 20.000.000.000 prevista per l’esercizio finanziario 1988 ai termini dell’articolo 24 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è rideterminata in lire 15.000.000.000 (cap. 08112).
3. Mediante l’utilizzo degli stanziamenti di cui al precedente comma l’Amministrazione regionale è autorizzata a riproporre, secondo le procedure di cui all’articolo 9 della legge regionale del 30 dicembre 1985, n. 32, il programma di intervento previsto dalla stessa legge, avvalendosi, per la concessione dei finanziamenti agevolati, di apposito pubblico avviso con validità permanente.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l’Amministrazione regionale è autorizzata ad aggiornare la convenzione in essere con gli istituti di credito fondiario.


Art.28
Acquisizione di aree per edilizia agevolata e convenzionata
1. Al fine di favorire l’attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata l’Amministrazione regionale è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, a concedere anticipazioni finanziarie ai comuni per l’acquisizione delle aree nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1982, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l’ottenimento delle anticipazioni di cui al precedente primo comma i Comuni debbono inoltrare domanda alla Regione, unitamente all’indicazione della disciplina urbanistica delle zone nelle quali debbono essere effettuati gli interventi, con l’indicazione:
- dei soggetti attuatori degli interventi;
- delle aree da assegnare ai soggetti attuatori;
- dei tempi di realizzazione degli interventi;
- dei costi di cessione degli alloggi da parte delle imprese e della spesa massima per le cooperative;- del piano economico - finanziario degli interventi con la specificazione delle fonti di finanziamento degli interventi stessi.
3. Le anticipazioni finanziarie, da concedersi prioritariamente a fronte di interventi edilizi sostenuti da finanziamenti pubblici comunque concessi, non sono gravate di oneri per interessi, hanno la durata massima di tre anni e sono da restituire alla Regione con le seguenti modalità (cap. entrata 36216):
- 50 per cento nel secondo anno successivo a quello della concessione;
- 50 per cento nel terzo anno successivo a quello della concessione.
4. Alla restituzione delle anticipazioni i Comuni fanno fronte con le somme corrispettive introitate per la cessione delle aree, da iscriversi nei bilanci dei Comuni stessi con vincolo di restituzione alla Regione.
5. Per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (cap. 08093/01).


Art.29
Incremento massimali di mutuo di edilizia agevolata
1. Per i programmi di edilizia agevolata convenzionata assegnati a cooperative edilizie e imprese, non ancora avviati per cause non dipendenti dal soggetto beneficiario, il massimale di mutuo agevolato è pari a quello definito per il biennio 1986-87 della legge regionale n. 457 del 1978.
2. L’incremento di massimale di mutuo di cui al precedente comma si applica anche ai programmi di edilizia agevolata convenzionata per i quali si è provveduto ad emettere il provvedimento di impegno già dall’anno 1987.
3. Gli stanziamenti disposti dall’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, modificato dall’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, e dall’articolo 23 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, sono incrementati (cap. 08109):
- per l’esercizio 1988 di lire 350.000.000;
- per l’esercizio 1989 di lire 85.000.000;
- per l’esercizio dal 1990 al 1993 di lire 65.000.000;
- per l’esercizio dal 1994 al 1997 di lire 50.000.000;
- per l’esercizio dal 1998 al 2001 di lire 20.000.000;
- per l’esercizio 2002 di lire 5.000.000.


Art.30
Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e con la legge 25 marzo 1982, n. 92, programmi di edilizia abitativa sperimentale, mediante l’assegnazione di contributi in conto capitale in misura non superiore al quaranta per cento del costo di intervento.
2. I programmi di cui al precedente comma, finalizzati anche all’utilizzazione delle risorse locali, sono destinati a favore delle cooperative edilizie di abitazione e localizzati prioritariamente nei Comuni con maggiore tensione abitativa.
3. I requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi e le caratteristiche degli alloggi stessi realizzati con i finanziamenti del presente articolo sono quelli stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. I contributi di cui al precedente primo comma sono concessi ai consorzi regionali di cooperative maggiormente rappresentativi con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione per la regolamentazione dei programmi sperimentali.
5. I programmi di ripartizione dei contributi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, con la quale sono tra l’altro stabiliti:
- la misura del contributo concedibile;
- i costi di intervento ammissibili a contributo;
- i soggetti destinatari dei contributi;
- le clausole della convenzione da stipularsi con i soggetti finanziati nella quale dovranno essere fissati, tra l’altro, gli obiettivi e le modalità dei temi sperimentali.
6. Per la realizzazione dei programmi di cui ai commi precedenti è disposto lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (cap. 08112/01).


Art.31
Mutui alle cooperative edilizie
1. Al fine di assicurare i finanziamenti anche alle cooperative edilizie ammesse in graduatoria nel quinto progetto biennale d’intervento in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed escluse dal finanziamento per le limitate disponibilità finanziarie del progetto biennale predetto, il limite d’impegno autorizzato dall’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni, è incrementato, dall’esercizio finanziario 1988 all’esercizio 2004, di lire 5.000.000.000 per ciascun anno (cap. 08109).

Art.32
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (cap. 08092/02) per la concessione dei finanziamenti, previsti dal paragrafo III. 2 del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, relativi all’acquisizione da parte dei Comuni di aree edificabili, nonché all’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per esser attribuito al titolo di spesa 8.3.2./I del citato programma d’intervento.
2. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei Comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.3.2./I.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quote delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64.


CAPO IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.33
Destinazione della quota derivante dalla “Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura” - Legge n. 752 del 1986
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l’applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate, nell’anno 1988, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021) lire 150.000.000
b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01) lire 4.000.000.000
c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026/02) lire 30.000.000.000
d) contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (cap. 06051) lire 13.000.000.000
e) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (LR 29 novembre 1961, n. 14; art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01) - lire 7.000.000.000
f) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della LR 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 33 e art. 28 della LR 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06086) - lire 8.000.000.000
g) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150) - lire 2.650.000.000
h) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150) - lire 2.650.000.000
i) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163) - lire 4.550.000.000
l) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167) - lire 2.100.000.000
m) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro alimentari, di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni, dall’articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e dall’articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222) - lire 2.000.000.000
n) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione e l’ampliamento e le attrezzature di stabilimenti razionali (cap. 06231/01) - lire 4.000.000.000
o) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01) - lire 4.000.000.000
p) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261) - lire 6.500.000.000
q) riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262) - lire 1.500.000.000
r) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01) - lire 3.500.000.000
s) anticipazioni per lo svolgimento dell’azione organica n. 8 del primo piano annuale di attuazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (cap. 06291/01) - lire 10.000.000.000
2. L’Assessore alla programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui alla voce s) (cap. 06291/01), mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dal pertinente capitolo di bilancio istituito per l’erogazione dei benefici previsti dall’azione organica n. 8 (coltivazioni tipiche meridionali) (cap. 06291); le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo 06291/01.


Art.34
Infrastrutture agricole
1. E’ autorizzata, nel triennio 1988-1989-1990, la spesa complessiva di lire 57.000.000.000 per la realizzazione delle seguenti strutture ed infrastrutture agricole:
a) laghi collinari (cap. 06083/01):
- anno finanziario 1988 lire 4.000.000.000
- anno finanziario 1989 lire 3.000.000.000
- anno finanziario 1990
lire 3.000.000.000

b) strade vicinali ed interpoderali e acquedotti rurali (cap. 06086/03):

- anno finanziario 1988

lire 10.000.000.000
- anno finanziario 1989

lire 8.000.000.000

c) completamento strade vicinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 20 e n. 26 e successive modificazioni (cap. 08195/02):

- anno finanziario 1988
lire 5.000.000.000

d) elettrodotti rurali (cap. 06087/02):
- anno finanziario 1988
lire 4.000.000.000
e) strutture ed infrastrutture nelle terre pubbliche dirette alla valorizzazione dei terreni di proprietà degli enti pubblici ai termini dell’articolo 38 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, come modificato dall’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (cap. 06089/02):
- anno finanziario 1988
lire 5.000.000.000
- anno finanziario 1989
lire 10.000.000.000
- anno finanziario 1990
lire 5.000.000.000
2. Alle spese di cui al presente articolo si fa fronte con quote delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con mezzi propri della Regione sino alla concorrenza complessiva di lire 2.000.000.000 finanziamenti per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale ai Comuni gestori di aziende elettriche (cap. 06087/03).


Art.35
Infrastrutture agrarie danneggiate
1. L’onere previsto dal secondo comma dell’articolo 2, della legge regionale 17 novembre 1986, n. 61, per gli interventi relativi alle infrastrutture ed alle opere pubbliche agrarie, è rideterminato in lire 28.000.000.000; all’onere aggiuntivo di lire 3.000.000.000 si fa fronte con le disponibilità esistenti nel fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, al fine di far fronte alle ulteriori necessità verificatesi in sede di attuazione degli interventi per il ripristino di infrastrutture pubbliche agrarie (cap. 06120).


Art.36
Credito di esercizio
1. A valere sulle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzato, nell’anno finanziario 1988, lo stanziamento di lire 15.000.000.000 (cap. 06098/02) per la concessione di concorsi nel pagamento di interessi sui prestiti contratti da pastori e allevatori associati, ai termini dell’articolo 16 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9

Art.37
Concorso interessi su mutui di miglioramento
1. Il limite d’impegno di cui all’ultimo comma dell’articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è rideterminato in lire 18.547.000.000 e la sua durata è protratta fino all’anno 2003 (cap. 06068).
2. All’onere relativo fino all’anno 2000 si provvede attraverso le quote spettanti alla Regione in applicazione dell’articolo 3, punto 3), della legge 8 novembre 1986, n. 752; all’ulteriore onere derivante dalle annualità dal 2001 al 2003 si farà fronte con l’utilizzazione della quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.


Art.38
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
1. E’ autorizzata, nell’anno 1988 la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 per incrementare il fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (cap. 06285); tali somme sono destinate al titolo di spesa P. 1.06 e sono erogate per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

Art.39
Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado
1. La Regione è autorizzata ad istituire presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale, un fondo di rotazione per la concessione agli organismi cooperativi di secondo grado operanti in Sardegna nella trasformazione e commercializzazione agricola, di anticipazioni finanziarie ai medesimi esclusivamente necessarie per il pagamento dei prodotti conferiti dai soci. 2. Le anticipazioni predette sono gravate del tasso passivo di interesse vigente in Sardegna, per il credito agrario di esercizio, nel momento della loro utilizzazione, comunque non inferiore a quello minimo fissato in campo nazionale.
3. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono concesse sotto forma di apertura di credito in conto corrente, possono essere utilizzate entro limiti di importo stabiliti per lo scopo indicato al primo comma e devono essere rimborsate con il ricavo delle vendite dei prodotti.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, stabilisce i criteri di gestione dei “Fondo”; autorizza l’affidamento della stessa agli istituti anzi indicati mediante apposita convenzione e ripartisce tra i medesimi le disponibilità finanziarie relative.
5. L’Assessore anzidetto esercita ogni altro potere di indirizzo e controllo sulla gestione tecnica e amministrativa del “Fondo” e sulla regolare utilizzazione delle anticipazioni.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000.000.000 (cap. 06109) così ripartita:
- anno finanziario 1988
lire 5.000.000.000
- anno finanziario1989
lire 3.000.000.000
- anno finanziario1990
lire 3.000.000.000


Art.40
Contributi a Consorzi
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio latterie sociali della Sardegna con sede in Macomer la somma di lire 2.380.000.000 (cap. 06244) per il pagamento dell’IVA e degli imprevisti inerenti la realizzazione del centro regionale per la commercializzazione dei prodotti lattiero - caseari, di cui alla lettera B) del comparto lattiero - casario del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - casario, previsti dal titolo 6.1.3. del programma di sviluppo economico e sociale per la Sardegna per gli anni 1976-1978, approvato dal CIPE l’8 giugno 1976.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio cooperativo carni “3C” un contributo di 300.000.000 di lire a titolo di rimborso per le spese sostenute per il completamento e l’attivazione degli impianti del frigo macello di Chilivani, ai fini dell’ammasso AIMA delle carni nell’ambito dei provvedimenti per la siccità (cap. 06243-02).
3. Al fine di consentire lo sviluppo dei trasporti al servizio dell’agricoltura per una efficace politica di commercializzazione dei prodotti agricoli è autorizzata nell’anno 1988 l’erogazione di un contributo al CO.S.T.A.S. (Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell’agricoltura sarda) di lire 150.000.000 (cap. 06336).
4. E’ autorizzata l’erogazione di un contributo straordinario di lire 374.000.000 (cap. 06337) al CON.SAR.CO.RI. (Consorzio sardo fra le coopereative della Rinascita) finalizzato al ripiano del disavanzo esistente al 1° gennaio 1988.
5. Una quota pari a lire 2.000.000.000 dello stanziamento del capitolo 06273-01 è destinata al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano per il completamento della centrale di spumantizzazione e dell’essicatoio di prodotti agro - alimentari, e per il secondo lotto dei lavori concernenti l’azienda agricola di Barisardo.
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio provinciale ortofrutticolo di Cagliari un contributo straordianario di lire 400.000.000 per far fronte alle passività contratte a causa della insufficienza dei conferimenti e per favorire l’adeguamento strutturale e organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06227).


Art.41
Contributo alle confederazioni delle imprese agricole
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle confederazioni delle imprese agricole la somma di lire 240.000.000 per il pagamento dell’IVA e degli imprevisti inerenti l’impianto e il funzionamento del sistema informativo di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20 (cap. 06007).

Art.42
Distillazione agevolata Provvidenze a favore delle cantine sociali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento di lire 2.000.000.000 nell’anno finanziario 1988 (cap. 06229/03) alla distilleria DI.CO.VI.SA. di Assemini per la distillazione agevolata della vernaccia ed altri vini a denominazione di origine geografica, di proprietà delle cantine sociali interessate, in giacenza alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare sarà pari a quello medio di realizzo degli anni 1986 e 1987, desumibile dalla documentazione amministrativo - contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.
3. Gli stanziamenti autorizzati dall’articolo 33 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 5 sono destinati, in deroga alla stessa norma, al completamento dei programmi della DI.CO.VI.SA. di Assemini (cap. 06237).
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, a favore delle cantine sociali che abbiano ottenuto finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per i fondi pubblici. Tale tasso si applica alle parti di detti finanziamenti tuttora in essere.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla cantina sociale di Iglesias - società cooperativa a responsabilità limitata - un contributo straordinario di lire 400.000.000 necessario per far fronte alle passività contratte a causa dell’insufficienza dei conferimenti avvenuti negli anni dal 1984 al 1987 e per favorire l’adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06233).


Art.43
Anticipazioni delle “azioni organiche” previste dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986)
Anticipazioni delle “azioni organiche” previste dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986)
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento nel Mezzogiorno, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le provvidenze relative alle azioni organiche, n. 7 (allevamenti zootecnici), e n. 9 (forestazione produttiva), di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 dicembre 1986, in attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le disponibilità iscritte rispettivamente nei capitoli 06290/01 e 06292/01.
2. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al comma primo, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l’erogazione dei benefici previsti dalle predette azioni organiche (capp. 06290 e 06292).
3. A carico degli stanziamenti dei capitoli relativi alle azioni organiche n. 8 e n. 9 possono sostenersi, inoltre, rispettivamente le “spese di allevamento in agrumeti riconvertiti”, a suo tempo finanziabili dalla Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del Progetto speciale n. 11 e gli interventi di forestazione produttiva, in attuazione della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13.
4. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico dei capitoli del bilancio indicati al comma primo.


Art.44
Anticipazione dei contributi concessi per opere di miglioramento fondiario
1. L’anticipazione prevista dall’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 è estesa a tutte le categorie di richiedenti, nella stessa misura prevista per gli imprenditori agricoli a titolo principale, sono fatte salve le misure più favorevoli previste nella predetta norma.

Art.45
Anticipazioni alle cooperative per l’attuazione di programmi per lo sviluppo zootecnico
1. L’Amministrazione regionale, previa domanda delle cooperative interessate, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo concesso a termini dell’articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1956, n. 1367 per l’attuazione dei programmi diretti allo sviluppo zootecnico, ivi compresi quelli di assistenza sanitaria; la misura dell’anticipazione è pari ai due terzi del contributo.

Art.46
Modalità nelle anticipazioni alle associazioni allevatori
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura massima del cinquanta per cento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, i contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, modificata dall’articolo 43, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, sulla base della spesa approvata dai programmi di attività dell’anno precedente.
2. L’approvazione del programma annuale ed il conguaglio dell’anticipazione del contributo, che non può in ogni caso superare i due terzi del contributo concesso, avviene dopo l’approvazione del bilancio regionale relativo all’anno di svolgimento del programma; il saldo del contributo è corrisposto dopo la presentazione del consuntivo delle spese sostenute.


Art.47
Completamento frigomacello di Chilivani
1. E’ autorizzata per l’anno 1988 la spesa di lire 2.500.000.000 per il completamento delle strutture e linee di macellazione, l’ampliamento delle celle frigorifere e il completamento delle strutture di commercializzazione del frigomacello di Chilivani (cap. 06243).

Art.48
Piano agrumi
1. Una quota di lire 5.000.000.000 delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64, è destinata ad integrare gli stanziamenti da impiegare per la concessione dei benefici diretti alla riconversione di colture idonee di arancio e di mandarino (cap. 06035/01).

Art.49
Estensione di interventi a favore di cooperative
1. Le provvidenze regionali per la realizzazione di strutture cooperative possono essere concesse per tutte le fattispecie contemplate negli articoli 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interventi possono comprendere, altresì, le opere e i lavori che riguardino l’adeguamento tecnologico, la manutenzione straordinaria delle strutture, la sostituzione e revisione degli impianti tecnologici e delle attrezzature, le attrezzature elettro - contabili e di laboratorio, nonchè gli impianti fognari - depurativi, anche se realizzati congiuntamente a consorzi di utenti o a Comuni.
3. L’aliquota relativa alle spese generali e oneri vari può essere ammessa, nei singoli progetti, nella stessa misura prevista per le opere di miglioramento fondiario.


Art.50
Contributi oleifici sociali cooperativi
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata per l’anno 1988 ad erogare agli oleifici sociali cooperativi un contributo straordinario di lire 400.000.000 per favorire l’adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata. (Cap. 06238).

Art.51
Ambito concessione mutui acquisto terreni per tecnici agricoli
1. I mutui per l’acquisto di terreni previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 - estesi ai tecnici agricoli dal secondo comma dell’articolo 43 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 - possono essere concessi nei casi previsti dalla legge 6 marzo 1968, n. 377, recante: “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura” o quando i richiedenti, contemplati nella medesima legge, abbiano i requisiti di tempo lavorativo e di reddito previsto dal quarto comma dell’articolo 6 della citata legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

Art.52
Mutui per acquisto fondi rustici
1. L’articolo 9, lettera b) della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, intitolata “Concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici”, si interpreta nel senso che è escluso dal mutuo l’acquisto di terreni oggetto di diritto di successione, anche parziale, in favore degli imprenditori agricoli aventi titolo, tanto mediante trasferimenti diretti tra coeredi che con trasferimenti successivi.

Art.53
Modifica norme su trasferimenti catastali
1. Le provvidenze previste dalla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, recante “Agevolazioni per i trasferimenti e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli” riguardano anche gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sono estese ai fabbricati rurali, funzionali ai fondi sui quali insistono o alle aziende delle quali fanno parte.
2. La restituzione del contributo, prevista dal secondo comma dell’articolo 3 della citata legge regionale n. 62 del 1986, è esclusa quando la modifica della destinazione agricola del terreno è dovuta ad intervento della pubblica amministrazione.
3. Sono abrogati il quarto comma dell’articolo 1 ed il terzo comma dell’articolo 3 della citata legge regionale n. 62 del 1986.


Art.54
Progetto Videotel
1. Lo stanziamento di lire 100.000.000, autorizzato dall’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, per la realizzazione del “”, può essere utilizzato direttamente dall’Amministrazione regionale (cap. 06023).

Art.55
Patrimoni silvo - pastorali di Comuni
1. Lo stanziamento del capitolo 06307 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1988, destinato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo - pastorale, può essere utilizzato anche per quelle erogate a tal fine dagli stessi comuni negli anni 1986 e 1987.
2. Nella concessione dei contributi l’Amministrazione regionale può derogare dal limite temporale previsto dall’articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910.


Art.56
Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli
1. L’ultimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 41, è così modificato:
“L’organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati da uno statuto elaborato dalle due Regioni interessate ed approvato con decreti dei rispettivi presidenti”.


Art.57
Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell’anno 1988 la somma di lire 300.000.000 (cap. 06011/03) al a titolo di rimborso delle spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato nel periodo 1984-1987 presso l’ufficio speciale istituito ai termini dell’articolo 2, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, e per i maggiori oneri derivanti dagli interessi legali relativi ai compensi del personale addetto all’assistenza tecnica e transitato all’ERSAT, in applicazione dell’articolo 20, della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5.

Art.58
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5
1. Al primo comma, secondo alinea dell’articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, dopo le parole “delle organizzazioni professionali agricole”, aggiungere “ed attribuiti in forma paritaria alla Coldiretti, Confcoltivatori e Unione regionale degli agricoltori.”

Art.59
Fondo regionale per la prevenzione degli incendi
1. E’ autorizzata nell’anno 1988, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 06266) quale incremento del fondo regionale per la prevenzione degli incendi di cui agli articoli 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e 41 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

Art.60
Mostra zootecnica di Macomer
1. E’ autorizzata per l’anno 1988 l’erogazione al Comune di Macomer della somma di lire 500.000.000 per il completamento dei locali destinati alla mostra zootecnica (cap. 06168/01).

CAPO V
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E TURISMO)
Art.61
Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi Legge regionale n. 66 del 1976
1. L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050) è determinata, per l’anno finanziario 1988, in lire 10.000.000.000; tale disponibilità è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

Art.62
Interventi a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie imprese industriali ed edilizie - Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1984 e alla legge regionale n. 6 del 1987
1. L’articolo 50 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e l’articolo 51 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 sono sostituiti dal seguente:
“L’Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti fra piccole e medie imprese individuali, societarie o cooperative operanti nei settori dell’industria, dell’edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica e aventi sede nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l’integrazione dei relativi fondi.
Per l’ammissione all’incentivo i consorzi, operanti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo ed aventi alla stessa data fondi di garanzia depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a lire 50.000.000, devono presentare apposita richiesta all’Assessorato dell’industria entro il 30 giugno di ciascun anno.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dianzi indicato, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo i relativi stanziamenti previsti nel bilancio di ciascun anno, per il 20 per cento, fra tutti i consorzi ammessi ai sensi del comma precedente e, per l’80 per cento ai consorzi medesimi, in proporzione all’ammontare degli affidamenti accordati alle imprese associate ed in essere al termine dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.
Nella ripartizione relativa all’anno 1988 è utilizzata anche la disponibilità derivante dai residui di stanziamento (cap. 09041).”


Art.63
Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi tra le imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1984
1. L’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra imprese individuali, societarie o cooperative, operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica e aventi sede nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l’integrazione dei relativi fondi.
Per l’ammissione all’incentivo i consorzi, operanti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo ed aventi alla stessa data fondi di garanzia depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a lire 50.000.000, devono presentare apposita richiesta all’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, entro il 30 giugno di ciascun anno.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dianzi indicato, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo i relativi stanziamenti previsti nel bilancio di ciascun anno, per il 20 per cento, fra tutti i consorzi ammessi ai sensi del comma precedente e, per l’80 per cento ai consorzi medesimi, in proporzione all’ammontare degli affidamenti accordati alle imprese associate ed in essere al termine dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.
Nella ripartizione relativa all’anno 1988 è utilizzata anche la disponibilità derivante dai residui di stanziamento (cap. 07063)”.


Art.64
Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra le imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell’artigianato Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1984
1. Dopo l’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente:
“L’Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra le imprese artigiane individuali o cooperative, aventi sede nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l’integrazione dei relativi fondi.
Per l’ammissione all’incentivo i consorzi, operanti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo ed aventi alla stessa data fondi di garanzia depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a lire 50.000.000, devono presentare apposita richiesta all’Assessorato del turismo, artigianato e commercio entro il 30 giugno di ciascun anno.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dianzi indicato, approva i piani di assegnazione dei contributi, ripartendo i relativi stanziamenti previsti nel bilancio di ciascun anno, per il 20 per cento, fra tutti i consorzi ammessi ai sensi del comma precedente e, per l’80 per cento ai consorzi medesimi, in proporzione all’ammontare degli affidamenti accordati alle imprese rispettivamente associate ed in essere al termine dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.
Nella ripartizione relativa all’anno 1988 è utilizzata anche la disponibilità derivante dai residui di stanziamento (cap. 07063/01)”.


Art.65
Concorsi interessi prestiti a favore di imprese operanti in vari settori produttivi
1. Per gli anni 1986 e 1987, l’articolo 4 bis della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, quale modificato con l’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 è interpretato nel senso che il beneficio previsto da tale norma si applica anche alle imprese non operanti nel settore dell’industria che abbiano ottenuto, da istituti e aziende di credito, prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente tra le piccole e medie imprese industriali (cap. 09042/01).

Art.66
Concorso interessi su prestiti delle piccole e medie imprese industriali ed edilizie Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1984
1. L’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, salvi gli effetti di cui al precedente articolo 63, è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di cinque punti, il concorso per l’abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti concessi, da istituti o aziende di credito, alle piccole e medie imprese individuali, societarie e cooperative operanti nei settori dell’industria, dell’edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica, quando tali prestiti siano garantiti da un consorzio di garanzia fidi avente sede in Sardegna e costituito fra imprese operanti nei predetti settori.
Il concorso di cui al precedente comma fa carico agli stati di previsione della spesa dell’Assessorato dell’industria (cap. 09042-01) e viene erogato tramite gli istituti ed aziende di credito concedenti, con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.”


Art.67
Concorso interessi su prestiti delle imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1984
1. L’articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, salvi gli effetti di cui al precedente articolo 63, è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di cinque punti, il concorso per l’abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti concessi, da istituti o aziende di credito alle imprese individuali, societarie o cooperative o consortili, operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, quando tali prestiti siano garantiti da un consorzio di garanzia fidi avente sede in Sardegna e costituito tra imprese operanti nei predetti settori.
Il concorso di cui al precedente comma fa carico agli stati di previsione della spesa dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio (cap. 07064) e viene erogato tramite gli istituti ed aziende di credito concedenti, con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.”


Art.68
Concorso interessi su prestiti delle imprese artigiane Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1984
1. Dopo l’articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, salvi gli effetti di cui al precedente articolo 63, è aggiunto il seguente:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di cinque punti, il concorso per l’abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti concessi, da istituti o aziende di credito, alle imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell’artigianato, quando tali prestiti siano garantiti da un consorzio di garanzia fidi avente sede in Sardegna e costituito tra imprese operanti nel predetto settore.
Il concorso di cui al precedente comma fa carico agli stati di previsione della spesa dell’Assessorato del turismo, artigianato (cap. 07064) e commercio e viene erogato tramite gli istituti ed aziende di credito concedenti, con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.”


Art.69
Fondi regionali presso gli istituti di credito
1. L’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio è autorizzato a disporre, nell’ambito di ciascuna legge di intervento, l’assestamento finanziario tra i fondi istituiti con propri provvedimenti presso gli Istituti di credito convenzionati con la Regione per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie di settore.
2. L’assestamento finanziario di cui al precedente comma è effettuato sulla base dell’effettivo fabbisogno relativo alle erogazioni da disporre sui fondi stessi.


Art.70
Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo e la miglior qualificazione delle attività di intermediazione, anche in vista della realizzazione del mercato unico europeo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti al ruolo di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, contributi in conto interessi sui mutui da essi contratti presso gli Istituti di credito convenzionati con la Regione, per l’acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche.
2. Il mutuo non può avere durata superiore a cinque anni e l’importo assistibile dal contributo regionale non può superare la somma di lire 20.000.000.
3. Il tasso da porre a carico dei beneficiari è pari a quello previsto per gli imprenditori commerciali per le operazioni poste in essere in applicazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L’emissione del provvedimento di concessione è delegata, attraverso apposita convenzione stipulata dall’Assessore competente in materia di commercio agli istituti di credito convenzionati.
5. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi alle cooperative e ai consorzi promossi o gestiti da agenti e rappresentanti di commercio, di cui al primo comma del presente articolo, che intendano migliorare e qualificare l’attività di intermediazione attraverso la concentrazione di servizi e la realizzazione o l’acquisizione di moderne strutture nonchè l’acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche.
6. Il contributo in conto capitale non può superare il 40 per cento della spesa ammessa, nè comunque essere superiore a lire 400.000.000 per ogni iniziativa; esso è disposto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell’Assessore competente in materia di commercio.
7. Il contributo in conto interessi può avere una durata non superiore a cinque anni se il relativo mutuo è finalizzato all’acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche, e non superiore a 10 anni se è finalizzato alla realizzazione o acquisizione di strutture immobiliari; l’importo del mutuo assistibile non può superare il 60 per cento della spesa ammessa ed il tasso a carico dei soggetti beneficiari è pari a quello di cui al precedente terzo comma.
8. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui ai precedenti primo e quinto comma è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni finanziari dal 1988 al 1997 (cap. 07050); le stesse annualità sono versate in un fondo da costituire presso gli Istituti di credito convenzionati.
9. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al quinto comma è autorizzato, nell’anno 1988, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07051).


Art.71
CIS - Credito industriale sardo
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1988, al - la somma di lire 16.978.000.000 (cap. 04172) a titolo d’integrazione della quota di partecipazione della Regione all’incremento del relativo fondo di dotazione.

Art.72
Credito di esercizio
1. L’ammontare dei prestiti di cui all’articolo 27 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, relativo al credito di esercizio non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di lire 800.000.000.

Art.73
Agevolazioni per l’innovazione tecnologica
1. Al fine di promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica:
- nelle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675;
- nelle imprese artigiane, individuali e societarie, cooperative e consortili;
- nelle nuove imprese artigiane che realizzino attività industriali, purchè i lavoratori siano in possesso di qualifica idonea per l’esercizio delle suddette attività;
con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l’occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività, possono essere concessi prestiti con ammortamento quinquennale, pari al 50 per cento del costo, al netto di IVA, per l’acquisto o l’utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983 nonchè di:
a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico che governa a mezzo di opportuni programmi la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto e magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l’utilizzazione delle macchine degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b), c);
e) acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.
2. Sono ammesse a beneficiare delle predette incentivazioni solo le iniziative per le quali sia già stata inoltrata domanda per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalle leggi statali 3 ottobre 1987, n. 399 e/o 1° marzo 1986, n. 64 (art. 12, quarto comma); tale condizione di ammissibilità non si applica per le iniziative previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma.
3. Nel caso in cui le agevolazioni di cui alle leggi 3 ottobre 1987, n. 399 e 1° marzo 1986, n. 65, vengano concesse ed erogate, il finanziamento di cui ai commi precedenti si configura come un’anticipazione sugli stessi, conservando invece la natura di prestito agevolato per la parte rimanente ed eccedente l’ammontare delle agevolazioni statali.
4. Qualora la domanda di agevolazione di cui alle leggi statali sopra citate non venga accolta e sia stata già concessa l’agevolazione regionale, quest’ultima acquisisce definitivamente la natura di prestito agevolato.
5. L’importo del finanziamento concesso ad ogni singola impresa, individuale o societaria, cooperativa e consortile, non può superare il miliardo di lire.
6. Il tasso da porre a carico delle imprese beneficiarie è pari a quello adottato per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.
7. Per l’attuazione degli interventi previsti dal comma primo si provvede mediante l’istituzione presso il Credito industriale sardo di un “Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica”; detto fondo è suddiviso in due sezioni, una riservata al finanziamento delle imprese industriali, l’altro al finanziamento delle imprese artigiane.
8. Sulla scorta dell’istruttoria delle richieste effettuate dal suindicato Istituto di credito, gli Assessori dell’industria e dell’artigianato, nelle rispettive competenze, dispongono la concessione dei prestiti di cui ai commi precedenti, che vengono erogati a carico delle disponibilità del “Fondo” anzidetto.
9. L’Assessore dell’industria, di concerto con l’Assessore del turismo, artigianato e commercio e con l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio stipulano con il Credito industriale sardo apposita convenzione per la disciplina dei rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al precedente comma.
10. Per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
- Sezione aziende industriali, la somma complessiva di lire 7.500.000.000 (cap. 09045) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;
- Sezione aziende artigiane, la somma complessiva di lire 4.500.000.000 (cap. 07038) in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.


Art.74
Contributo al consorzio per il nucleo di industrializzazione dell’Oristanese
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata per l’anno 1988 ad erogare un contributo straordinario di lire 700.000.000 a favore del consorzio per il nucleo di industrializzazione dell’Oristanese per la realizzazione di una centralina eolica di produzione di energia elettrica a basso costo necessaria al funzionamento dell’impianto di depurazione consortile (cap. 09025-01).

Art.75
Carta sughericola della Sardegna
1. Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 700.000.000 (cap. 09004) così ripartita:
- anno finanziario 1988
lire 350.000.000
- anno finanziario 1989
lire 350.000.000


Art.76
Stazione sperimentale del sughero
1. Dello stanziamento del capitolo 09015/01 una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla manutenzione straordinaria degli immobili della stazione sperimentale del sughero.

Art.77
Mercati agro – alimentari
1. Gli stanziamenti autorizzati dal quinto comma dell’articolo 56 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sono destinati, in deroga alla stessa norma, alla sottoscrizione, da parte della Regione, di quote azionarie, anche non paritarie, delle società consortili che realizzano e gestiscono sul territorio della Sardegna i mercati agro - alimentari all’ingrosso di cui all’articolo 11 della legge 26 febbraio 1986, n. 41 (cap. 07049); è confermata la destinazione degli stanziamenti di cui all’ultimo comma del citato articolo 56 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; lo stanziamento di lire 6.000.000.000 già previsto per l’anno finanziario 1988 è posto a carico dell’anno 1989.

Art.78
Promozione studi di mercato
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1988, all’Unione Regionale Confcommercio con sede in Cagliari un contributo di lire 250.000.000 per la realizzazione di studi di mercato relativi alla produzione ed al collocamento dei prodotti sardi, con particolare riferimento ai settori ortofrutticolo e florovivaistico, e per l’effettuazione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un sistema meccanografico di informazione commerciale (cap. 07074).

Art.79
Opere turistiche
1. Alla spesa dello stanziamento di lire 13.685.000.000 iscritto al capitolo 07003/03 del bilancio per l’anno finanziario 1988 si provvede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con l’applicazione dei criteri e modalità di accesso ai finanziamenti stabiliti dalla legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le occorrenze finanziarie relative ai programmi di intervento predisposti in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono accreditati con decreto dell’Assessore competente, sulla base dei soli programmi approvati dalla Regione, negli appositi conti correnti istituiti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1; la disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli stanziamenti iscritti nei precedenti esercizi finanziari.
3. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzata l’ulteriore spesa complessiva di lire 30.000.000.000 (cap. 07002/01) per l’esecuzione delle opere turistiche di cui all’articolo 1, della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
4. Per l’attuazione, a totale carico della Regione, di un programma concernente la ristrutturazione, l’ampliamento e la costruzione di ostelli per la gioventù è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.000.000.000 (cap. 07003/05), così ripartita:
- anno finanziario 1988
lire 15.000.000.000
- anno finanziario 1989
lire 10.000.000.000
5. Alla spesa dei fondi di cui al precedente comma si provvede con l’applicazione dei criteri e modalità stabiliti dalla legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per il completamento funzionale dei lavori relativi alla realizzazione del complesso dei servizi turistici integrati congressuali - sportivo - culturali nel comune di Alghero è autorizzato, per il triennio 1988/1990, lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 (cap. 08215) così ripartiti:
- anno 1988
lire 3.000.000.000
- anno 1989
lire 5.000.000.000
- anno 1990
lire 7.000.000.000
7. Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti, con la destinazione di cui al precedente comma, al titolo di spesa 8.3.4/I del programma di intervento per gli anni 1982/84 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
8. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (cap. 08215) per l’attuazione di un piano di completamento di opere pubbliche di interesse turistico, ivi comprese quelle relative agli itinerari turistico - culturali di cui ai precedenti programmi approvati dalla Regione, in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.


Art.80
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 - periodo di utilizzo e relativo tasso di interesse - soppressione del preammortamento
1. Per la realizzazione delle iniziative ammesse alle anticipazioni creditizie agevolate della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso - con il beneficio del tasso agevolato nella competente misura fissata in applicazione dell’articolo 7 della stessa legge - un periodo massimo di complessivi 36 mesi decorrenti dalla data di stipula con i convenzionati istituti di credito del contratto condizionato di mutuo.
2. Gli interessi agevolati dovuti sui ratei di utilizzo e di saldo dei mutui sono portati in aumento al complessivo ammontare delle concesse anticipazioni creditizie e con queste cumulativamente posti in ammortamento ventennale, ad intervenuta ultimazione dell’opera finanziata, alla scadenza del terzo anno dalla stessa data di decorrenza assunta nel precedente primo comma.
3. Eventuali ritardi rispetto ai termini di ultimazione dei lavori stabiliti a norma del primo comma del presente articolo comportano, per l’intero periodo eccedente i termini medesimi, l’applicazione a carico del mutuatario inadempiente del tasso passivo di mora, nonchè la decadenza dal beneficio della concessa provvidenza creditizia regionale, e conseguente recupero delle maturate esposizioni finanziarie, qualora all’ultimazione dei lavori ed alla messa in ammortamento dell’anticipazione regionale non venga provveduto, su formale proroga dell’Amministrazione, entro i successivi 12 mesi.
4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei beneficiari delle anticipazioni creditizie precedentemente concesse ma non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè all’ultimazione dei lavori ed alla messa in ammortamento delle anticipazioni medesime venga provveduto - indipendentemente dall’eventuale minore termine originariamente stabilito per tale ultimazione dai formali atti di concessione - entro il termine massimo di cui al precedente primo comma, ovvero, se già scaduto alla predetta data, entro i successivi 12 mesi, eccezionalmente prorogabili con formale provvedimento dell’Amministrazione una sola volta ed in presenza di documentate e comprovate cause di forza maggiore, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.
5. Salva l’ipotesi di decadenza per l’inosservanza del nuovo termine così fissato, negli ammissibili casi di cui al precedente quarto comma e ferma restando la sanzione del previsto tasso di mora per gli eventuali ritardi al termine di ultimazione delle opere venuti a maturazione dopo l’entrata in vigore della presente legge, il beneficio sia del tasso agevolato di interesse sulle somministrazioni in acconto che dell’ammortamento ventennale delle somme dovute per tale interesse è limitato alle sole quote di interesse ancora insolute o maturande.


Art.81
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e modalità erogazione finanziamenti
1. L’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1964, n. 8, è sostituito dal seguente:
“Le costruzioni, le attrezzature e le aree finanziate con la presente legge, non possono essere destinate ad altra finalità per venti anni dalla data di inizio dell’ammortamento, in conformità del vincolo che sarà disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge.
Il beneficiario dovrà altresì impegnarsi a non cedere, per la durata del vincolo, gli immobili o le attrezzature realizzati senza aver ottenuto il preventivo benestare dell’Amministrazione regionale.
Analogamente, la cessione di quote od azioni da parte di una società beneficiaria delle provvidenze creditizie o contributive deve essere preventivamente approvata dall’Amministrazione regionale, che dovrà esprimere il proprio benestare entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la decorrenza dei termini viene sospesa da una richiesta di chiarimenti o documentazione da parte della stessa.
Le disposizioni di cui al precedente terzo comma trovano applicazione anche nei confronti dei beneficiari delle provvidenze precedentemente concesse, per tutta la durata del vincolo di destinazione d’uso.
Il vincolo in parola viene imposto anche a coloro che beneficiano del contributo di cui all’articolo 8 ed ha la durata di venti anni dall’ultimazione dell’opera.
Solo in casi del tutto eccezionali e dopo attenta valutazione delle risultanze delle gestioni, il vincolo di cui sopra può essere sciolto con decreto dell’Assessore regionale del turismo di concerto con quello del bilancio e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, qualora dopo almeno tre anni dall’entrata in esercizio dello stabile il movimento turistico risulti irrilevante e la finalità dell’iniziativa siasi dimostrata non corrispondente alle esigenze della località.
La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni.
Il mutamento di destinazione è sempre subordinato al rimborso totale delle somme mutuate ovvero alla restituzione del contributo.”
2. Il secondo comma dell’articolo 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 1986, n. 151, è abrogato.
3. Alla utilizzazione degli stanziamenti disponibili sul capitolo 07017-01 si provvede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti degli stanziamenti iscritti al medesimo capitolo negli esercizi precedenti.


Art.82
Credito di esercizio alle aziende turistico – ricettive
1. Il contributo in conto interessi previsto dall’articolo 64 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è concesso agli operatori che si impegnano a tenere in funzione le strutture ricettive per un periodo non inferiore a 120 giorni.
2. Il contributo rapportato alla durata del periodo di esercizio annuale, è determinato nelle seguenti misure:
a) 30 per cento del tasso di sconto per un periodo di esercizio non inferiore ai 120 giorni;
b) 40 per cento del tasso di sconto per un periodo di esercizio non inferiore ai 150 giorni;
c) 50 per cento del tasso di sconto per un periodo di esercizio non inferiore ai 165 giorni.

3. All’accertamento dell’effettivo prolungamento dell’esercizio stagionale provvedono gli enti provinciali del turismo competenti per territorio.
4. E’ abrogato l’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1987, n. 84, ed ogni altra disposizione dello stesso regolamento in contrasto con le norme di cui ai commi precedenti (cap. 07022).


Art.83
Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali
1. L’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:
“L’ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole confederazioni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1 sono determinati, sulla base del numero dei soci effettivamente iscritti a ciascuna di esse nell’anno precedente, con decreto dell’Assessore competente per materia, da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, sentite le confederazioni aventi diritto.
L’erogazione dei contributi predetti prescinde dalle risultanze economiche di esercizio delle confederazioni beneficiarie.”


Art.84
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20 Contributi alle confederazioni
1. Le provvidenze di cui all’articolo 3, lettere a) e b) della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20, sono concesse, sempre nei limiti percentuali ivi fissati, anche per gli anni 1988, 1989 e 1990.
2. Il limite massimo di cui alla lettera a) del citato articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20, è fissato in lire 350.000.000 ed i relativi programmi di investimento devono essere realizzati entro quattro anni dalla data della comunicazione della concessione del contributo.


Art.85
Provvidenze regionali in favore dell’impresa artigiana: incremento massimali di investimento e misure dei prestiti di esercizio
1. I massimali di investimento ed i massimali di credito di esercizio stabiliti, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, rispettivamente dagli articoli 4 e 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
a) massimali di investimento:
- lire 200.000.000 per le imprese individuali e societarie;
- lire 600.000.000 per le cooperative ed i consorzi.
2. Detti importi sono rispettivamente elevati a lire 400.000.000 ed a lire 1.000.000.000 quando i soggetti beneficiari si avvalgano delle sole provvidenze creditizie, con irrevocabile rinuncia scritta a quelle contributive;
b) massimali di credito di esercizio:
- lire 60.000.000 per le imprese individuali e societarie;
- lire 100.000.000 per le cooperative ed i consorzi.
3. Restano valide le disposizioni di cui all’articolo 6 - n. 1 - della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.


Art.86
Cooperative artigiane di garanzia
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1988, alle cooperative artigiane di garanzia operanti in Sardegna la somma di lire 1.000.000.000 a titolo di contributo una tantum per le finalità di cui all’articolo 61 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.
2. Lo stanziamento di cui al primo comma è ripartito fra le cooperative che ne facciano domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in proporzione al numero dei soci aderenti a ciascuna di esse.
3. Le cooperative che abbiano goduto del contributo di cui all’articolo 61 della citata legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, potranno partecipare alla ripartizione unicamente in rapporto all’incremento dei loro soci registratosi fra la data di concessione del predetto intervento ed il 31 dicembre 1987 (cap. 07029).


Art.87
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
1. I contributi per l’apprendistato e in conto occupazione, rispettivamente previsti dal comma secondo dell’articolo 17 e dal comma primo dell’articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono entrambi stabiliti, per le assunzioni di personale successive all’entrata in vigore della presente legge, nella misura annua di lire 5.000.000.
2. La misura annua del contributo in conto occupazione alle imprese artigiane, qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, già prevista dal terzo comma dell’articolo 17 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, in lire 4.000.000 è elevata a lire 6.000.000.
3. Il comma primo dell’articolo 19 della citata legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è così sostituito: “Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 17 e 18, le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei sei mesi precedenti alla data di assunzione oggetto della richiesta di contributi, salvo che il licenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro”.
4. Nella legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, dopo l’articolo 18, è istituito il seguente articolo 18 bis:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto occupazione alle imprese sia individuali che societarie, cooperative o consortili, aventi sede legale in Sardegna ed operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, da esse effettuate successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
I contributi sono concessi in costanza di rapporto di lavoro per la durata di un triennio ed il loro ammontare, per ogni unità lavorativa assunta, è quello fissato per le imprese artigiane dal primo comma dell’articolo 18 della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono escluse dalle provvidenze di cui al presente articolo le imprese che abbiano licenziato propri dipendenti nei sei mesi precedenti la data di assunzione oggetto della richiesta di contributo, salvo che il licenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro.
Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 1.500.000.000 annue (cap. 07047/01).”
5. Alla stessa legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- all’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
“Le provvidenze di cui al primo comma sono altresì concesse nel settore dell’acquacoltura aziendale ad alta produttività e specializzazione tecnica non comprese e non complementari al normale esercizio dell’attività agricola; “
- al primo comma dell’articolo 26 è aggiunto il seguente alinea:
“per il settore dell’acquacoltura aziendale ad alta produttività e specializzazione tecnica di cui all’articolo 2 dell’Assessorato della difesa dell’ambiente.”


Art.88
Contributi a favore degli artigiani Legge regionale 21 luglio 1976, n. 40
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64, sono autorizzate, nell’anno 1988, la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 07028/01) per la concessione dei contributi in conto capitale e la spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 07031/01) per l’incremento del fondo di rotazione per la concessione di prestiti agevolati e di anticipazioni di contributi a favore delle aziende artigiane ai termini della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Art.89
Anticipazione degli incentivi contributivi previsti dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno (art. 9 legge n. 64 del 1986)
Anticipazione degli incentivi contributivi previsti dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno (art. 9 legge n. 64 del 1986)
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi di intervento nel Mezzogiorno, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le provvidenze stabilite dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, giusta disposizione dell’articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le disponibilità iscritte sul capitolo 07035/02.
2. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore del turismo, artigianato e commercio, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al comma primo, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l’erogazione dei benefici previsti dalle norme anzicitate (cap. 07035-07035/01).
3. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo del bilancio indicato al comma primo.
4. All’erogazione delle provvidenze di cui al precedente primo comma si provvede mediante l’apertura presso la tesoreria regionale, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 38 del 10 maggio 1979, di appositi conti correnti bancari a favore degli Istituti di credito con i quali l’Assessorato del turismo, artigianato e commercio stipula apposite convenzioni per l’istruttoria e l’erogazione delle agevolazioni stesse.


Art.90
Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese Legge regionale n. 21 del 1985
1. L’operatività del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese, previsto dall’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, è estesa alle imprese artigiane singole, associate e alle forme miste di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art.91
Comitati provinciali prezzi
1. Per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dall’articolo 41, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, in ordine all’attività dei comitati provinciali per i prezzi, sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati, è autorizzata la relativa spesa valutata in annue lire 60.000.000 (cap. 07073).

CAPO VI
(PROGETTI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE)
Art.92
Progetti speciali
1. E’ autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di lire 160.000.000.000 per l’attuazione di un programma di progetti speciali finalizzati a favorire l’occupazione.
2. Il programma degli interventi si articola per settori e per aree territoriali, in rapporto al tasso di disoccupazione rilevata su base ISTAT al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’intervento.
3. Tali progetti sono attuati dall’Amministrazione regionale preferibilmente mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.
4. Gli stessi progetti sono caratterizzati, nell’ambito delle politiche di sviluppo, da azioni tese a massimizzare le ricadute occupazionali; possono prevedere, per ampliarne la portata, l’utilizzo coordinato di risorse regionali, statali e comunitarie.
5. Tali progetti devono prevedere l’utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:
- una quota non inferiore all’80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 15 per cento per la dotazione delle attrezzature;
- una quota non superiore al 5 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.
6. Gli interventi specificati e coordinati in un programma predisposto dall’Amministrazione regionale riguardano le seguenti azioni:
a) impianto, cura, risanamento, vigilanza e ricostituzione di compendi boschivi; recupero di aree degradate a valorizzazione delle terre pubbliche;
b) cura, risanamento, ripristino e sistemazione dei litorali e attivazione di strutture di servizio;
c) servizi urbani, risanamento e riqualificazione di ambiti territoriali compromessi da inquinamento o da degrado ambientale;
d) attivazione di servizi sociali, sanitari e culturali principalmente rivolti all’integrazione delle attività scolastiche, all’affermazione dei valori della identità, all’attività di prevenzione, all’inserimento di soggetti portatori di handicap o emarginati sociali, alla tutela degli anziani con particolare riguardo ai soggetti non autosufficienti;
e) censimento e catalogazione di beni pubblici, riordino delle procedure di gestione;
f) censimento, catalogazione, restauro, manutenzione, ammodernamento funzionale di beni culturali e librari;
g) progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale, direttamente finalizzati all’inserimento nel contesto produttivo, attraverso preliminare intesa col sistema produttivo;
h) progetti finalizzati all’acquisizione di conoscenze e loro elaborazione economica, quale supporto alla delineazione di più organici interventi di indirizzo degli investimenti e della produzione industriale, artigiana, agricola e commerciale.
7. L’avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla legislazione vigente; lo stesso rapporto di lavoro è a termine ed è correlato alla natura ed alla durata del progetto; può essere a tempo pieno o parziale.
8. Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi di categoria del settore privato applicabili in via diretta o analogica per i profili professionali similari.
9. Il programma di cui al primo comma specifica gli interventi relativi alle azioni indicate nel sesto comma, le aree territoriali interessate, le categorie dei soggetti attuatori e i mezzi finanziari da impegnare.
10. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le forze sociali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
11. A tal fine, i soggetti interessati, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono presentare alla Giunta regionale proposte utili alla predisposizione ed all’attuazione del programma.
12. Sulla base del programma approvato dal Consiglio, la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui al comma successivo, approva i progetti di intervento e ne delibera il finanziamento e l’affidamento ai soggetti attuatori, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica, le quali devono esprimere il parere in seduta congiunta entro 15 giorni utili.
13. I progetti sono attuati dai soggetti destinatari e sono verificati, prima dell’approvazione della Giunta regionale, nella loro rispondenza qualitativa rispetto agli obiettivi previsti, da un Comitato interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
14. Il Comitato interassessoriale è integrato, di volta in volta, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto dei progetti.


Art.93
Capitoli di spesa per l’attuazione dei progetti speciali
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 92 sono istituiti nel bilancio regionale per l’anno finanziario 1988 i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:
Capitolo 05016 –
Interventi per i compendi boschivi ed il recupero di aree degradate (art. 92, lett. a) della presente legge)
lire 35.000.000.000
Capitolo 06089/03 –
Interventi per la valorizzazione di terre pubbliche (art. 92, lett. a) della presente legge)
lire 25.000.000.000
Capitolo 07003/06 –
Interventi per i litorali (art. 92, lett. b) della presente legge)
lire 25.000.000.000
Capitolo 04161/03 –
Interventi per i servizi, il risanamento e la riqualificazione urbana (art. 92, lett. c) della presente legge)
lire 15.000.000.000
Capitolo 11097 –
Interventi per i servizi ed i beni culturali (art. 92, lett. d) e f) della presente legge)
lire 10.000.000.000
Capitolo 10076 –
Interventi per i servizi sociali e per gli anziani (art. 92, lett. d) della presente legge)
lire 10.000.000.000
Capitolo 12064 –
Interventi di prevenzione sanitaria e di inserimento dei soggetti portatori di handicap nell’attività scolastica e lavorativa (art. 92, lett. d) della presente legge)
lire 25.000.000.000
Capitolo 02178 –
Interventi per i beni pubblici (art. 92, lett. e) della presente legge)
lire 5.000.000.000
Capitolo 10012 –
Interventi per la formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale (art. 92, lett. g) della presente legge)
lire 5.000.000.000
Capitolo 03066 –
Studi e ricerche per una organica programmazione degli interventi (art. 92, lett. h) della presente legge)
lire 5.000.000.000
2. I provvedimenti di impegno sul capitolo 02178 sono assunti dall’Assessore regionale degli affari generali di concerto con gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; analogamente i provvedimenti sul capitolo 03066 sono assunti dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori regionali dell’industria, dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dell’artigianato, turismo e commercio a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; i provvedimenti sul capitolo 12064 sono assunti dall’Assessore regionale all’igiene e sanità di concerto con gli Assessori regionali del lavoro e della pubblica istruzione a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati.
3. Le spese iscritte in conto dei capitoli 02178, 03066, 10012, 10076 e 12064 del bilancio per l’anno 1988 non utilizzate al termine dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’anno finanziario successivo.


Art.94
Progetti comunali finalizzati all’occupazione
1. L’articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, modificato dalla legge regionale 4 agosto 1987, n. 34, è così sostituito:
“L’Amministrazione regionale, al fine di incentivare l’occupazione, è autorizzata ad erogare ai Comuni che predispongano progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e alla promozione o sostegno di progetti occupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorse locali, la somma di lire 100.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 (cap. 10136), tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.
Le somme di cui al precedente comma sono ripartite ed assegnate ai Comuni secondo il seguente criterio:
- 35 per cento in parti uguali;
- 35 per cento sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre 1986;
- 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati censiti al 31 dicembre 1986.
La ripartizione viene predisposta dall’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed approvata dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
I finanziamenti devono essere utilizzati dai Comuni, secondo la disciplina del proprio ordinamento e conformemente alle modalità e finalità predette, per promuovere iniziative volte ad avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio e possono essere integrati con proprie risorse finanziarie o con altre risorse materiali, sia di natura territoriale che immobiliare, dirette o derivate da altre fonti pubbliche e private.
I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l’utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:
- una quota non inferiore all’80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 13 per cento per la dotazione delle attrezzature;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.
I progetti possono essere attuati dai Comuni o da Organismi dei quali il Comune è parte, sia attraverso la forma della partecipazione diretta a Consorzi fra soggetti pubblici e privati, sia attraverso forme di convenzionamento con soggetti imprenditoriali affidatari del progetto.
L’avviamento ed il rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, sono regolati dalla legislazione vigente; per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per profili professionali similari. Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
Al fine di attivare la procedura di cui all’articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, i progetti sono esaminati dalla commissione regionale o circoscrizionale competente, previo esame con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro anche mediante la stipula delle convenzioni ivi previste.
Le convenzioni devono stabilire i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare d’intesa con la Regione, eventuali forme di turnazione tra disoccupati le quali non possono essere comunque inferiori a 8 mesi nel caso di assunzioni a tempo pieno o a 12 mesi nel caso di assunzione a tempo parziale.
L’Amministrazione regionale opera il coordinamento ed effettua i controlli sull’utilizzo delle somme e sull’attuazione dei progetti. La Regione cura, inoltre, le necessarie forme di integrazione e di sostegno dei progetti, sia operando adeguati interventi di assistenza tecnica di valore generale da garantire su scala regionale o territoriale d’area, sia operando i necessari raccordi ed interventi con le attività di formazione professionale specificatamente finalizzate.
I Comuni, entro il 30 settembre di ciascun anno, devono presentare, pena l’esclusione dai finanziamenti nelle successive annualità, una relazione sullo stato di attuazione dei lavori secondo il progetto annuale o poliennale approvato; detto termine del 30 settembre si intende definito anche in relazione al primo adempimento già fissato al 30 gennaio 1987 relativamente al primo anno di operatività degli interventi di cui al presente articolo.
I Comuni che non abbiano proceduto alla totale o parziale utilizzazione dei fondi loro destinati in forza del presente articolo in conto dell’annualità 1987 possono utilizzare detti stanziamenti in modo conforme alla disciplina di cui ai precedenti punti.”
2. La maggiore spesa derivante dall’applicazione del presente articolo ammonta a lire 40.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e a lire 100.000.000.000 per l’anno 1990.
3. Per il corrente anno 1988, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 87 della legge regionale 4 agosto 1987, n. 34, così come sostituito dalla presente legge, i Comuni sono autorizzati a mantenere il regime giuridico ed economico previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni. La disciplina di cui ai surrichiamati commi entrerà comunque in vigore con l’esercizio finanziario 1989.


Art.95
Finanziamenti alla SFIRS, all’En. M.Sa.ed alla SIPAS
1. E’ autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di lire 9.000.000.000 per l’aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) (cap. 09040), di lire 9.000.000.000 per l’aumento del fondo di dotazione dell’Ente Minerario Sardo (En.M.Sa) (cap. 09016/02) e di lire 9.000.000.000 alla Società Investimenti Programma Alimentare Sardo (SIPAS) (cap. 09037-02).
2. Le disponibilità predette sono destinate alla realizzazione di programmi di interventi di industrializzazione, di reindustrializzazione e di riconversione delle attività produttive svolte, direttamente o tramite società controllate o partecipate, per iniziative che comportino nuova occupazione nelle aree di crisi.
3. I finanziamenti sono erogati previa approvazione, da parte della Giunta regionale, dei programmi anzidetti predisposti dai soggetti di cui al primo comma, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica che deliberano in seduta congiunta.


CAPO VII
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE)
Art.96
Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1988, la spesa di lire 300.000.000 per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

Art.97
Locazione finanziaria agevolata per attività agricole
1. La Regione è autorizzata a concedere le provvidenze contributive e creditizie, previste dalle proprie leggi, in favore delle imprese agricole che intendano provvedere agli investimenti ammessi, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria.
2. Sono operazioni di locazione finanziaria ammesse quelle definite e disciplinate dall’articolo 83, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrate dall’articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, stipulate tra gli imprenditori beneficiari e gli istituti o società esercenti detta attività e convenzionate con la Regione.
3. Ferme le altre procedure di ammissione, controllo e verifica degli investimenti e forniture, i benefici di cui al primo comma sono corrisposti tramite la società locatrice, che deve ridurre i canoni a carico del conduttore beneficiario in misura equivalente.
4. Alla scadenza del contratto, gli impianti, macchinari e forniture oggetto della locazione finanziaria disciplinata ai commi precedenti possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all’uno per cento del loro valore di acquisto.
5. Ove gli impianti siano stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l’acquisto, per l’importo predetto, si estende alle aree medesime.
6. La Regione, direttamente o tramite organismi delegati, liquida e corrisponde alle società di locazione in un’unica soluzione, previo esperimento dei controlli e collaudi prescritti e la registrazione del contratto di locazione finanziaria, un contributo, in conto canoni, di valore pari alla somma del contributo in conto capitale e del contributo sugli interessi stabiliti per gli investimenti realizzati dall’imprenditore nelle forme ordinarie.
7. Il contributo in conto interessi di cui al sesto comma è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento, e quelle a carico del beneficiario calcolate a tasso agevolato.
8. I tassi anzidetti sono quelli applicati, al momento della concessione delle provvidenze, nei rispettivi settori; il tasso di attualizzazione è pari a quello di riferimento.
9. I contributi di cui ai precedenti commi relativi ad investimenti fanno carico ai pertinenti capitoli del bilancio regionale.
10. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al secondo comma, è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore avente titolo ai benefici di cui al primo comma, purchè essi rimangano nell’ambito del territorio regionale. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l’insolvenza di questi, che sono a suo carico.


Art.98
Locazione finanziaria agevolata per attività artigiane
1. Le provvidenze contributive previste dalle leggi regionali in favore delle imprese artigiane sono estese in misura equivalente agli ammessi investimenti, realizzati totalmente o parzialmente mediante operazioni di locazione finanziaria.
2. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta o indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
3. Ferme le altre procedure di ammissione, controllo e verifica degli investimenti e forniture, i benefici di cui al primo comma sono concessi, anche parzialmente, in alternativa ai contributi sugli interessi e sono corrisposti al conduttore beneficiario, per il tramite di società di locazione finanziaria convenzionate con la Regione.
4. Alla scadenza del contratto, gli impianti, i macchinari, gli immobili e le forniture oggetto della locazione finanziaria disciplinata ai commi precedenti, possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all’uno per cento del loro valore di acquisto se trattasi di beni mobili e del cinque per cento se trattasi di beni immobili.
5. I contributi in conto canoni sono concessi in modo da risultare equivalenti in valore attuale al contributo in conto capitale stabilito per gli investimenti realizzati dall’ imprenditore nelle forme ordinarie.
6. La Regione, direttamente o tramite gli organismi delegati, liquida e corrisponde alle società di locazione in un’unica soluzione, previo esperimento dei controlli e collaudi prescritti, e la registrazione del contratto di locazione finanziaria, un contributo, in conto canoni, di valore pari al contributo in conto capitale stabilito per gli investimenti realizzati dall’imprenditore nelle forme ordinarie.
7. I contributi di cui al sesto comma fanno carico al capitolo 07028 del bilancio regionale e possono essere liquidati tramite le aziende di credito ed istituti di credito delegati ai termini dell’articolo 12 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, come integrata dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 19, e del relativo regolamento di attuazione.
8. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al secondo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore avente titolo ai benefici di cui al primo comma, purchè essi rimangano nell’ambito del territorio regionale; il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l’insolvenza di questi, che sono a suo carico.


Art.99
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 Anticipazioni alle imprese di navigazione
1. L’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, modificata dalla legge regionale 19 luglio 1954, n. 15 è così sostituito:
“Le anticipazioni di cui all’articolo precedente possono essere accordate subordinatamente al concorso delle seguenti condizioni:
a) che l’impresa abbia permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede legale, la sede amministrativa e quella di armamento, nonché ove ne possieda, i principali magazzini, depositi ed attrezzature accessorie;
b) che tutte le navi di proprietà dell’impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione;
c) che l’impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, facendovi altresì scalo normalmente in relazione alla natura dell’attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti;
d) che l’impresa assuma l’obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre nei limiti delle capacità operative dei cantieri navali sardi e quando non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio o evidenti ragioni di economicità e tempestività;
e) che, in ordine al personale da imbarcare su navi di stazza lorda superiore alle 250 tonnellate, l’impresa assuma l’obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare.”
2. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, modificata dalla legge regionale 19 luglio 1954, n. 15 è così sostituito:
“Il mancato adempimento o l’inosservanza anche parziale di quanto prescritto all’articolo 2 implica l’obbligo alla immediata restituzione delle anticipazioni ottenute e della integrazione degli interessi fino alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e nel caso di locazione finanziaria allo scioglimento del contratto e alle conseguenze previste al punto 8 dell’articolo 13.”


Art.100
Integrazione alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 Locazione finanziaria agevolata per le imprese di navigazione ed estensione dell’intervento
1. Alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo 13:
“In alternativa alle anticipazioni previste dagli articoli precedenti, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese di navigazione aventi titolo, che intendono provvedere all’acquisto dei consentiti mezzi di trasporto marittimo mediante operazioni di locazione finanziaria, un contributo in conto canoni.
Il contributo di cui al comma precedente è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento, e quelle calcolate al tasso del cinque per cento.
Il tasso di riferimento è quello vigente per il credito navale al momento della concessione del contributo; il tasso di attualizzazione è pari a quello di riferimento.
Il contributo fissato dal secondo comma del presente articolo, calcolato per contratti aventi durata non superiore a nove anni è posto a carico del fondo di rotazione istituito dall’articolo 1 e viene concesso con le procedure stabilite dall’articolo 7 della presente legge.
Ai fini del presente articolo sono operazioni di locazione finanziaria quelle definite dall’articolo 83, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tra gli imprenditori beneficiari e gli istituti e società esercenti detta attività, all’uopo convenzionati con la Regione.
Il contributo stabilito ai precedenti commi è erogato, previa registrazione del relativo contratto di locazione e cura delle parti e previa verifica dell’investimento da parte dell’istituto gestore del fondo, all’impresa beneficiaria tramite la società locatrice, che deve ridurre i canoni a carico del conduttore - utilizzatore in misura equivalente. L’ammontare del contributo anzidetto viene liquidato in rate annuali, costanti e posticipate, di durata pari a quella del contratto.
Alla scadenza del contratto i natanti oggetto della contribuzione regionale di cui ai precedenti commi possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all’uno per cento del loro valore di acquisto.
In caso di insolvenza del conduttore il contratto di locazione finanziaria può essere sciolto; previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, la società locatrice deve concedere in locazione i natanti ad altra impresa avente i requisiti stabiliti dall’articolo 2. Il nuovo conduttore è tenuto al pagamento dei canoni residui gravanti sul precedente, oltre agli interessi passivi maturati per l’inadempienza contrattuale di quest’ultimo, acquisendo titolo alle rate di contributo non ancora erogate.”
2. Le anticipazioni e i contributi in conto canoni previsti dalla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni sono estesi a favore delle imprese aventi la loro sede legale in Sardegna, che intendano provvedere alla costruzione o realizzazione di bacini galleggianti destinati al servizio del settore naval - meccanico.
3. Le anticipazioni e i contributi in conto canoni previsti dalla stessa legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili anche agli investimenti effettuati nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine fa fede la data della fattura di acquisto o, nel caso di locazione finanziaria, quella di stipula del contratto.
4. Una quota pari al cinquanta per cento delle disponibilità annue del fondo di cui all’articolo 1 della citata legge regionale n. 20 del 1951, conteggiati in esse gli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione per il corrispondente esercizio finanziario, è prioritariamente utilizzata per iniziative finalizzate alla navigazione costiera o locale.


Art.101
Investimenti delle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea
1. Il contributo per l’acquisto di materiale rotabile in favore delle imprese ed aziende private è equiparato alla misura stabilita dall’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 per gli enti, imprese ed aziende pubbliche.
2. I contributi previsti dal quinto comma dell’articolo 9 della citata legge regionale n. 16 del 1982 per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine deposito, possono essere concessi anche ad imprese ed aziende private purchè consorziate od associate.


Art.102
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 05078 del bilancio 1988 sono utilizzati con le modalità di cui all’articolo 78 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.
2. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1988, la spesa di lire 500.000.000 per l’attuazione di interventi rivolti alla sospensione delle attività di pesca nello stagno di Cabras al fine di consentirne il riposo biologico (cap. 05082-parte).
3. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000.000.000 per l’esecuzione di opere preliminari ed urgenti dirette alla salvaguardia dell’ambiente naturale ed alla protezione dall’inquinamento dello stagno di Molentargius (cap. 05078/08).
4. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per il completamento della viabilità interna e dei servizi dei compendi ittici di Marceddi e Corru Mannu (cap. 05078/08) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per opere relative all’argine interlagunale ed il completamento nella valle policoltura di Torrevecchia nel compendio ittico di Marceddi (cap. 05078/08) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 (cap. 05078/08) per il completamento del recupero ittico e per le spese di adduzione, servizi ed infrastrutture dello stagno “Sa Praia” di Villaputzu in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
7. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (cap. 05078/08) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per il completamento dei lavori di bonifica e per la realizzazione di opere a terra dello stagno Calich di Alghero.
8. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (cap. 05078/08) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la bonifica idrobiologica ed il disinquinamento dello stagno di Marceddi.
9. E’ autorizzata nell’anno 1988 la spesa di lire 2.000.000.000 per l’esecuzione di opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortoli - Arbatax (cap. 05078/08).
10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi di cui al capitolo 05078/08 sono realizzati con le modalità previste dall’articolo 4 di detta medesima legge.


Art.103
Provvidenze varie a favore della pesca
1. Per le finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernenti gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata nell’anno 1988 la spesa di lire 400.000.000 (cap. 05081/02).
2. Gli interventi previsti dall’articolo 84 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sono estesi anche ai danni causati da moria o perdita di novellame, di prodotto maturo o di prodotto intermedio compresa la molluschicoltura, arsellicoltura e mitilicoltura (cap. 05098/01).
3. Al fine di favorire la ripresa dell’attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 300.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede sociale in Portoscuso che esercitano nell’anno 1988 la pesca del tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all’attivazione della campagna di pesca per l’anno 1988 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresi la manutenzione di imbarcazioni, l’acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti, le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio sardo tra cooperative di pescatori e affini, con sede in Cagliari, un contributo, per l’anno 1988, di lire 250.000.000 per la costituzione di un nucleo di assistenza tecnica a favore delle cooperative aderenti al predetto organismo (cap. 05098/03).
5. Al fine di favorire la ripresa dell’attività di allevamento ittico e della molluschicoltura è autorizzata, nell’anno finanziario 1988, la spesa di lire 500.000.000, per la concessione di contributi a favore delle cooperative di pescatori per il ripristino ed il consolidamento delle peschiere distrutte dalla mareggiata del gennaio - febbraio 1987 (cap. 05078/07).


Art.104
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e ulteriori interventi a favore della pesca
1. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l’acquisto di nuove imbarcazioni, la costruzione, l’ammodernamento ed il miglioramento, ivi comprese sostituzioni di apparati motori e apparecchiature di bordo, nonchè per la manutenzione straordinaria delle navi da pesca aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate.
2. Possono beneficiare delle provvidenze del presente articolo i pescatori singoli o associati iscritti nei compartimenti marittimi della Sardegna, che quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nella Regione da almeno 5 anni alla data di presentazione della istanza per la concessione delle agevolazioni, nonchè le Cooperative di pescatori e i loro consorzi e le società dei pescatori che abbiano sede legale nella Regione.
3. Il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere concesso nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile ed è cumulabile con analoghi contributi statali e comunitari sino alla concorrenza del 70 per cento della spesa stessa.
4. La partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, anche se prestata sotto forma di mutuo, non può essere inferiore al 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.
5. Nella determinazione degli indirizzi politico - amministrativi prescritti dall’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, si osservano gli indirizzi comunitari e statali vigenti in materia.
6. Le provvidenze di cui ai precedenti commi possono far carico, oltre che sul capitolo 05088 del bilancio per l’anno finanziario 1988 e sui capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, anche sul titolo di spesa 8.1.8./i del programma d’intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000.
7. E’ autorizzato il versamento di lire 4.000.000.000 dal titolo di spesa di cui al precedente comma al fondo di rotazione istituito con l’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 e disciplinato dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. S’intendono comprese fra le attività di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 come integrato dall’articolo 89 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, quelle relative alla pesca; le relative provvidenze fanno carico, per i contributi in conto capitale, sul capitolo 05115 del bilancio per l’anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi e, per i concorsi negli interessi, sul fondo di rotazione di cui al precedente comma (cap. 05089).
9. A valere sul fondo di rotazione di cui al precedente settimo comma, possono essere concessi prestiti di esercizio ai pescatori, singoli od associati nonchè alle cooperative o loro consorzi e società di pescatori, iscritti presso i compartimenti marittimi della Sardegna.
10. I prestiti di cui al precedente comma, sono concessi sino all’importo di lire 2.000.000 per ogni natante posseduto o comunque utilizzato, aumentato di lire 500.000 per ogni tonnellata di stazza lorda del medesimo naviglio, per la durata ed ai tassi stabiliti per le analoghe provvidenze previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 11; i rapporti tra l’Amministrazione regionale e l’istituto di credito sono regolati mediante apposita convenzione.
11. Nell’articolo 3, secondo comma della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, è soppressa la parte terminale, dalle parole “nè i limiti massimi” fino al punto.
12. Le anticipazioni e i contributi di cui agli articoli 2 e 7 della citata legge regionale n. 2 del 1953 possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dagli stessi, anche per i seguenti:
a) la sostituzione del natante, attraverso la costruzione o acquisto ed armamento di altro mezzo;
b) la revisione dello scafo, non ammissibile ad intervalli inferiori a sette anni salvo danneggiamenti derivanti da calamità naturali o da infortunio;
c) la sostituzione del motore, non ammissibile prima di sette anni dalla installazione di un motore nuovo, salvo perdita o danneggiamento grave derivante da calamità naturali o da infortunio;
d) la sostituzione di attrezzature da pesca e di apparecchiature di bordo: la dotazione di reti e di palamiti potrà essere parzialmente sostituita di anno in anno, per essere integralmente rinnovata nell’arco di un triennio, mentre le altre attrezzature ed apparecchiature di bordo potranno essere sostituite secondo i normali tempi di usura.
13. Le anticipazioni e i contributi di cui ai citati articoli 2 e 7 non potranno interessare più di un natante in esercizio quando le iniziative siano promosse da pescatori singoli, nè più di un natante in esercizio ogni cinque soci quando esse siano promosse da cooperative.
14. Nella stessa legge regionale n. 2 del 1953 i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 4 e 5 dell’articolo 7 sono soppressi.
15. Il regolamento di attuazione della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, sulle provvidenze a favore dell’industria peschereccia emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 144 è abrogato.


Art.105
Provvidenze a favore dei molluschicoltori ed arsellatori
1. Per la valutazione del danno economico di cui all’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 8 causato dalla moria di novellame e di prodotto maturo, concorrono i sottospecificati elementi:
a) per quanto riguarda il prodotto maturo in allevamento:
- fatture degli acquisti di novellame e/o di prodotto da allevamento riferiti al periodo di inseminazione per la produzione 1986;
- aumenti ponderali: tale fattore di crescita nella misura media di 2 Kg. per ogni Kg. di novellame acquistato e posto in allevamento per il ciclo produttivo 1986;
- il valore del prodotto: tale valore deve essere riferito al prezzo medio di mercato all’epoca dell’evento;
- le eventuali fatture delle vendite effettuate nello stesso periodo, riferite al prodotto in allevamento, comprovate dalle scritture contabili.
Tale elemento deve essere portato in detrazione dall’ammontare complessivo del danno determinato in forza dei precedenti elementi;
b) per quanto riguarda il novellame:
- fatture acquisti riferite ai periodi di inseminazione per l’annata 1986;
- spese sostenute per l’immissione nei vivai.
Tali spese dovranno essere documentabili.
2. In mancanza di determinazione analitica del danno economico subito, fondata e comprovata dagli elementi di cui al precedente comma per le imprese di molluschicoltori gestite in forma associativa e/o cooperativa, l’ammontare del contributo è fissato una tantum nella misura di lire 10.000.000 per socio molluschicoltore moltiplicato per numero dei soci.
3. In quest’ultimo caso l’ammontare complessivo dei contributi non potrà superare il 50 per cento della misura del danno subito indicato nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
4. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei requisiti soggettivi (qualifica di pescatore professionale, iscrizione nel registro delle imprese di pesca) ed oggettivi (concessione area demaniale di coltivazione).
5. Per i molluschicoltori ed arsellatori singoli o associati non obbligati alla tenuta di libri contabili il contributo è erogato a favore di ciascun soggetto, previa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi (qualifica di pescatore), ed oggettivi (titolarità della concessione demaniale, ove richiesta), nella misura del 50 per cento del danno indicato nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Qualora la misura dell’ammontare del danno dichiarato da un singolo molluschicoltore e arsellatore superi rispettivamente 20.000.000 e 10.000.000 il contributo una tantum è erogato nella misura fissa sotto specificata:
a) lire 10.000.000 per mitilicoltore;
b) lire 5.000.000 per arsellatore.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 115 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 come modificato dalle leggi regionali 10 dicembre 1986, n. 71 e 31 marzo 1987, n. 8.


Art.106
Finanziamenti ai Comuni per acquisto di terreni
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, pari al 100 per cento della spesa ritenuta congrua, ai Comuni della Sardegna per l’acquisto di terreni ritenuti essenziali per la costituzione di un patrimonio di aree pubbliche finalizzato alla creazione di parchi comunali.
2. Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 (cap. 04161/01) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.


Art.107
Cessione immobili società collegate ERSAT
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai singoli Comuni per il recupero al patrimonio pubblico, di superfici di interesse turistico e sociale, nonchè eventuali immobili derivanti dalla disponibilità di beni delle società collegate all’ERSAT e regolate dal codice di procedura civile, non suscettibili di destinazione agricola in base all’articolo 15 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, da utilizzare per attività degli stessi Comuni ovverossia per fini sociali. In specie, le superfici e gli immobili restano vincolati al patrimonio pubblico e non possono essere alienati a favore di privati nè essere utilizzati per attività private.
2. Le aree ricadenti nella fascia costiera fino ad una distanza di 1.500 metri dal mare saranno acquisite col vincolo di inedificabilità assoluta, di esse sarà garantita la fruizione pubblica.
3. Sulle aree predette sarà consentita unicamente, previa deliberazione del Consiglio comunale, la realizzazione di strade di accesso, di spazi attrezzati per la sosta, di punti di ristoro e delle relative opere di collegamento con le reti dei servizi primari.
4. Per i finanziamenti di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 (cap. 04161/02).


Art.108
Cooperative di produzione Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16
1. L’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, è sostituito dal seguente:
“Onde favorire l’acquisto degli stabilimenti delle imprese ammesse a procedura concorsuale, da parte di dipendenti delle stesse imprese, i finanziamenti di cui all’articolo 3, possono comprendere anche l’acquisto della relativa attrezzatura, purchè ritenuta valida, e in deroga all’articolo 4, potranno arrivare al 100 per cento della spesa occorrente per l’acquisto degli stabilimenti di cui sopra, ferma restando la condizione della validità tecnico - economica della iniziativa.
Ai fini dell’accertamento dell’ammissione a procedura concorsuale, sarà sufficiente, ancorchè non dichiarata dal Tribunale, una perizia giurata da un dottore commercialista indicato dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dei dipendenti e del consenso scritto del proprietario dell’Azienda interessata.
Saranno ammesse ai benefici del presente articolo 5 le cooperative o loro consorzi con precedenza a quelle formate da ex dipendenti dell’azienda in cessione.”


Art.109
Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell’acqua per l’irrigazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 1.500.000.000 al Consorzio di bonifica della Nurra, per intervenire a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell’acqua per l’irrigazione, nel periodo della siccità del 1987 (06229/07).
2. L’erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.


CAPO VIII
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT)
Art.110
Pubblica istruzione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all’attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 700.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l’attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.
2. La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell’anno scolastico 1987-1988 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
3. In consonanza con quanto disposto dall’articolo 11, lettera d) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, negli articoli della legge stessa, ove ricorre il riferimento a Comuni e consorzi di Comuni, si aggiunge l’espressione “ovvero più Comuni in forma associata”.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1988, un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 ai Comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle Province per la costruzione e l’arredamento di case dello studente (cap. 11026); lo stanziamento sopraccitato viene utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lettera d), e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, e la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
5. E’ autorizzato il finanziamento, per un importo di lire 625.000.000, per l’attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall’Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, continuativamente, alla valorizzazione e conservazione del materiale librario raro e di pregio, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1; la relativa spesa fa carico al capitolo 11108 del bilancio della Regione per l’anno 1988 ed a quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi ed è valutata in annue lire 545.000.000.
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ad erogare annualmente contributi a favore delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private, nonchè ad erogare spese per l’attuazione del servizio bibliotecario regionale con riferimento al servizio nazionale di lettura; i relativi oneri fanno carico al capitolo 11105/01 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 ed ai capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi; la relativa spesa è valutata in annue lire 520.000.000.
8. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi complessivi per lire 1.000.000.000, in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da ripartire in proporzione alla popolazione scolastica, ai Comuni sede di Istituto professionale di Stato per l’agricoltura per spese di gestione (cap. 11038-01).
9. A titolo di integrazione del contributo statale di cui all’articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 44, l’Amministrazione è autorizzata ad erogare contributi annui per complessive lire 3.500.000.000 (cap. 11018/01) ai Comuni interessati per il funzionamento della scuola materna statale.
10. L’Amministrazione regionale, tenuto conto degli scopi istituzionali della Pontificia facoltà teologica della Sardegna e al fine di rendere possibili lo sviluppo delle ricerche storiche, umanistiche e antropologiche con riferimento alla realtà sarda, è autorizzata ad erogare al predetto istituto un contributo di lire 200.000.000, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e per l’acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche (cap. 11085).


Art.111
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, norme sul diritto allo studio
1. Nell’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, sono introdotte le seguenti variazioni:
1) prima della lettera a), l’espressione decorrente dalle parole “nel limite” e fino alla parola “per” è soppressa e viene sostituita con la seguente: “nella misura del 75 per cento della spesa, per:”;
2) la lettera c) è così sostituita: “C) spese di gestione e oneri per il personale, esclusi quelli relativi alle scuole materne statali”;
3) dopo la lettera c) è aggiunto il seguente comma: “Dalla erogazione dei contributi di cui alla lettera a), b) e c) sono comunque escluse tutte le spese che per legge sono di competenza dello Stato”:


Art.112
Patronati scolastici Contributi ai Comuni
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni un contributo per gli oneri derivanti agli stessi dall’attuazione della legge regionale 22 aprile 1987 n. 25.
2. La spesa per l’attuazione del precedente comma è valutata in lire 1.500.000.000 annue (cap. 11050/01).


Art.113
Restauro monumenti e patrimonio artistico Musei di enti locali
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 14.000.000.000 per il restauro di monumenti e del patrimonio artistico, nonchè per il completamento, il riattamento e la dotazione di attrezzature di musei di enti locali; detto stanziamento è così ripartito:
- restauri (cap. 11106) lire 8.000.000.000
in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
- musei (cap. 11107) lire 6.000.000.000
in ragione di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Le predette autorizzazioni rettificano quelle disposte con l’articolo 59 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.


Art.114
Iniziative culturali
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 4.420.000.000 per il finanziamento di un programma di iniziative socio - culturali (cap. 11102).

Art.115
Tutela sanitaria attività sportive
1. A valere sugli stanziamenti iscritti al capitolo 12078 del bilancio per l’anno finanziario 1988 e di quelli per gli anni successivi, i contributi da concedere ai Centri provinciali della Federazione medico sportiva italiana sono disposti con le modalità indicate dall’articolo 94 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

CAPO IX
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE)
Art.116
Erogazioni ai Comuni per l’assistenza e la beneficenza
1. Le somme erogate dalla Regione, a titolo di anticipazione a favore dei Comuni della Sardegna, ai termini dell’articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31 e dell’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, come modificato dall’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, con imputazione al capitolo 02131 dei bilanci regionali 1983 e 1984, devono intendersi erogate agli stessi Comuni a titolo di contributo regionale per l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza e beneficenza, previste dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; i Comuni non sono, pertanto, tenuti a restituire le somme predette.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1988, ai Comuni della Sardegna, la somma di lire 18.000.000.000 per l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza, nonchè per le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza (cap. 02132).
3. Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito secondo i seguenti criteri:
- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;
- per il 25 per cento in proporzione alla popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun Comune;
- per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun Comune;
- per il 5 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli Comuni.
4. Il secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 1° aprile 1987, n. 10, è abrogato.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad erogare, nell’anno finanziario 1988, ai Comuni della Sardegna, i seguenti stanziamenti:
- lire 700.000.000 (cap. 02136) per contributi sugli oneri relativi al personale proveniente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; a tal fine si applicano i criteri di concessione stabiliti con la legge regionale 14 settembre 1987, n. 39;
- lire 750.000.000 (cap. 02138) per contributi sugli oneri relativi al personale proveniente dai disciolti enti comunali di assistenza.


Art.117
Servizi sociali
1. Sino all’entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e comunque per l’attività svolta o da svolgere non oltre la data del 31 dicembre 1988, i Comuni, le province e le Comunità montane che abbiano affidato a cooperative e società giovanili lo svolgimento di attività nel settore dei servizi sociali in forza di progetti approvati e inizialmente finanziati ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, possono beneficiare del contributo previsto nel medesimo articolo 11 della legge regionale n. 28 del 1984 e successive modificazioni.

Art.118
Contributi alle associazioni di volontariato
1. A valere sulle disponibilità presenti sul capitolo 12011 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle associazioni di volontariato operanti senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi, contributi finalizzati all’acquisizione di beni strumentali, con esclusione di beni immobili, destinati al perseguimento dei fini assistenziali previsti dallo statuto associativo.
2. All’assegnazione ed all’erogazione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con la stessa procedura in atto per l’applicazione della legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, in quanto compatibile.


Art.119
Ricoveri fuori della Regione Legge regionale n. 14 del 1986
1. Per l’anno 1988 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.
2. Il quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, è sostituito come segue:
“4. Il contributo per le spese di viaggio, a richiesta degli aventi diritto, è anticipato nella misura pari all’80 per cento della spesa complessiva di viaggio, risultante dalle tariffe in vigore nei mezzi pubblici. La suddetta anticipazione è erogata nei casi di spesa complessiva di viaggio superiore a lire 900.000. Per le spese di viaggio di importo inferiore l’anticipazione è erogata, esclusivamente, nei casi in cui il reddito familiare complessivo del paziente, determinato ai fini dell’IRPEF, risulti inferiore a lire 16.000.000; ai fini della determinazione del reddito familiare, il reddito di lavoro dipendente è diminuito nella misura del 40 per cento (cap. 12088).”
3. Al secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, il termine di 5 giorni è modificato in 30 giorni.


Art.120
Consultori familiari
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1988, l’erogazione di contributi straordinari per complessive lire 1.000.000.000 per opere di ampliamento, ristrutturazione e per l’eventuale acquisizione di immobili, già utilizzati al 31 dicembre 1987 a sedi di consultori familiari pubblici e privati, ai sensi del secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (cap. 12165/03).

Art.121
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio – assistenziali
1. Dall’articolo 55, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, concernente il riordino delle funzioni socio - assistenziali, sono eliminate le seguenti parole:
“aventi ad oggetto rapporti di lavoro anche a tempo parziale”.
2. Il primo comma dell’articolo 54 della legge regionale succitata è così sostituito:
“Entro il 31 ottobre 1988 la Giunta presenta al Consiglio regionale per l’approvazione il primo piano regionale socio - assistenziale.”
3. Nel secondo comma dell’articolo 54 della legge regionale succitata le parole “A decorrere dal termine di cui al primo comma” sono sostituite con le parole “A decorrere dal 1° gennaio 1989.”
4. All’articolo 50 della legge regionale succitata, alla fine del nono comma, è aggiunto il seguente periodo:
“L’assegnazione del personale ai Comuni ha decorrenza dal 1° gennaio 1989”.
5. All’articolo 56 della legge regionale succitata, nel primo comma, le parole “a decorrere dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 54 della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 1989”.
6. All’articolo 24 della legge regionale succitata è aggiunto il seguente comma:
“8. Fino all’istituzione dei registri regionali di cui ai successivi articoli 42 e 44 della presente legge, sia i rappresentanti delle istituzioni e degli organismi privati che i rappresentanti delle associazioni di volontariato, previsti dal precedente secondo comma, sono nominati con decreto dell’Assessore regionale competente nella materia, sulla base delle designazioni fatte dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative su scala regionale e in proporzione alla rappresentatività di ciascuna di esse.”


Art.122
Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati1. Il contributo giornaliero procapite previsto dall’articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 10.000 (diecimila) (cap. 02134).2. la maggiore spesa è valutata in lire 300.000.000 annue.

CAPO X
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.123
Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
1. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata ad erogare agli stessi, per l’anno 1988, la somma complessiva di lire 21.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell’articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. Detto stanziamento è così suddiviso:
- lire 20.700.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:
a) per lire 6.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ISTAT;
b) per lire 1.750.000.000 in proporzione all’estensione territoriale dei Comuni fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
c) per lire 12.950.000.000 in relazione ai posti istituiti nelle piante organiche o ancora da istituire per lo svolgimento delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
- lire 300.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali “Vittorio Emanuele” di Cagliari e “Canopoleno” di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all’anno scolastico 1988-1989.


Art.124
Contributo alle Associazioni fra enti locali
1. Il contributo da concedere alle Associazioni fra enti locali, ai sensi della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e della legge regionale 3 giugno 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è elevato in lire 500.000.000 per l’anno 1988, in lire 600.000.000 per l’anno 1989 ed in lire 700.000.000 per l’anno 1990 (cap. 04006). Il contributo può essere concesso anche per le spese di funzionamento delle Associazioni fra enti locali.
2. Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi programmi annuali di attività al fine di ottenere la concessione dei contributi di cui al comma precedente è fissato, per il mese di marzo di ogni anno.


Art.125
Pianificazione territoriale
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000.000.000 (cap. 03064) di cui lire 4.500.000.000 nell’anno finanziario 1988 e lire 4.500.000.000 in quello 1989 per le seguenti iniziative rivolte ad assicurare alla Regione le condizioni di miglior esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento della pianificazione e progettazione nell’ambito regionale:
a) elaborazione di un rapporto sullo stato della pianificazione e della progettazione nell’ambito regionale;
b) predisposizione della matrice di contabilità sociale della Sardegna;
c) predisposizione di un progetto per la costituzione di un sistema cartografico integrato;
d) attività di assistenza tecnico - progettuale a favore degli enti sub - regionali, attraverso iniziative di informazione, consulenza e di incentivazione finanziaria;
e) aggiornamento della cartografia a grande scala.
2. Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuiti al titolo di spesa 8.4.1/I del programma d’intervento per gli anni 1982-1984, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983.


Art.126
Finanziamenti ai Comuni per la predisposizione dei piani di risanamento
1. Ai fini della concessione di contributi relativi alla formazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 35 della legge 11 ottobre 1985, n. 23, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 (cap. 04160).

Art.127
Integrazione della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17
1. Ad integrazione dell’articolo 29 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi sulle spese per la predisposizione di cartografia, necessaria per la redazione di strumenti urbanistici di competenza comunale, nelle more della fornitura agli enti locali da parte dell’Amministrazione regionale della cartografia di base.
2. Il contributo regionale sarà anche esteso alle spese per consulenze di esperti nelle varie discipline inerenti la redazione di strumenti urbanistici di competenza comunale.
3. La maggiore spesa per l’attuazione del presente articolo è valutata in lire 500.000.000 annui e graveranno sul capitolo 04160/05 del bilancio per l’anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.128
Programma di formazione professionale
1. E’ sospesa, nell’anno 1988, l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.
2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1988 è determinata in lire 47.000.000.000 (cap. 10001).


Art.129
Seminari, conferenze, studi e ricerche nelle materie di competenza della Regione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare o a partecipare all’organizzazione di conferenze, convegni, seminari, attività formative ed incontri di studio, nonché ad affidare, mediante convenzioni, ad istituti ed organismi specializzati pubblici e privati consulenze, studi e ricerche nelle materie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 dello Statuto approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; è altresì autorizzata la pubblicazione di documenti ed atti riguardanti le stesse materie.
2. La spesa relativa è valutata in lire 600.000.000 annue (cap. 02169).


Art.130
Finanziamento campagne antincendi
1. Gli stanziamenti da destinare al finanziamento delle campagne antincendi nell’anno 1989 sono determinati nei seguenti importi:
Cap. 05040 –
Spese per il personale: lire 6.000.000.000
Cap. 05041 –
Finanziamenti ai Comuni: lire 6.300.000.000
Cap. 05043 –
Attrezzature, materiali ed altre spese: lire 10.800.000.000
2. E’ autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 4.000.000.000 per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi e della relativa rete radiotelefonica (cap. 04054), così ripartita:
- anno finanziario 1989
lire 2.000.000.000
- anno finanziario 1990
lire 2.000.000.000


Art.131
Bacini montani
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per la delimitazione, classificazione e studio dei bacini montani dell’Isola, nell’ambito dei quali attuare le opere di sistemazione idraulico - forestale considerate urgenti ed indifferibili per la sistemazione dei terreni in fase di erosione.
2. Per il raggiungimento degli scopi predetti la Regione può avvalersi dell’opera di privati professionisti nonchè di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari mediante apposite convenzioni.
3. L’onere relativo all’attuazione del presente articolo è determinato in lire 500.000.000 per l’anno finanziario 1988 (cap. 05032).


Art.132
Ufficio regionale della fauna
1. L’ (art. 12 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32) di cui si conferma l’autonomia funzionale nell’espletamento delle attività tecnico - scientifiche istituzionali, provvede, a norma dell’articolo 119 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, all’individuazione, su aree pubbliche e private, delle zone per lo studio ed il ripopolamento della fauna da istituirsi, con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente, entro i limiti territoriali complessivamente previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32. Successivamente, l’Ufficio della fauna procederà alla delimitazione e realizzazione di dette zone ed alla loro gestione, attraverso i suoi centri per lo studio e la gestione della fauna (art. 13 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32).
2. Per consentire il funzionamento dei centri dell’ e specificamente per la cura, il recupero e l’allevamento di fauna selvatica, nonchè per l’immissione, il rilevamento ed il ripopolamento da realizzarsi attraverso le zone di cui al precedente comma, l’ è autorizzato a trasformare l’attuale rapporto di convenzione per la fornitura di prestazioni operaie applicando ai convenzionati i contratti collettivi del settore agricolo, vigenti nel territorio della Sardegna.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono imputati sugli stanziamenti in dotazione all’ (capitoli 05101 e 05101-01). Per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di attrezzature e servizi inerenti l’attività dell’, dei suoi centri e delle zone di cui al precedente primo comma, è inoltre autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 (cap. 05101/01) così ripartita:
- anno finanziario 1989
lire 3.000.000.000
- anno finanziario1990
lire 3.000.000.000
4. E’ confermato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (cap. 05101-01) disposto, per l’anno 1988, dall’articolo 80 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.


Art.133
Integrazione alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 - Esercizio della caccia
1. Nel terzo comma dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
“e) certificato dal quale risulti il possesso della residenza in un Comune della Sardegna da almeno 18 mesi senza interruzioni.”


Art.134
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1
1. Alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- articolo 3: dopo la frase “associazioni professionali agricole”, aggiungere “coldiretti regionale, confcoltivatori regionale, federazione regionale agricoltori”;
- articolo 4: la data del 30 settembre è sostituita dal 30 gennaio di ogni anno;
- articolo 5: la data del 30 novembre è sostituita dal 30 giugno di ogni anno;
- l’ultimo comma l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all’articolo 2 in pari quote”.


Art.135
Locazione finanziaria impianti ospedalieri
1. I finanziamenti concessi ai termini della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 12172) possono essere utilizzati dalle Unità Sanitarie Locali anche per gli ammessi investimenti realizzati totalmente o parzialmente mediante operazioni di locazione finanziaria.

Art.136
Indagine beni immobili della Regione
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.200.000.000 (cap. 04111) per il completamento dell’indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione e di quelli adibiti agli uffici regionali, autorizzata dall’articolo 59 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

Art.137
Contributo straordinario all’Ente autonomo del Flumendosa
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell’anno finanziario 1988, all’Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di lire 5.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 per l’abbattimento dei prezzi di cessione dell’acqua alle utenze e di lire 2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro - elettrico (cap. 08226).
2. E’ autorizzata, altresì, a favore dello stesso ente l’erogazione del contributo di lire 543.000.000 per l’ultimazione dello studio sui problemi dell’eutrofizzazione del sistema “Flumendosa - Campidano” (cap. 08226/01).


Art.138
Servizio idrografico
1. E’ autorizzata, nell’anno 1988, l’ulteriore spesa complessiva di lire 680.000.000 (cap. 08253/01) per la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del servizio idrografico della Sardegna;
- opere per il rilevamento delle aste fluviali e delle zone a rischio;
- bacino campione multidisciplinare;
- maglia telepluviografica e rete di rilevamento anemometrografica.


Art.139
Pagamenti su assegnazioni Fondo investimenti occupazione (FIO) 1985
Pagamenti su assegnazioni Fondo investimenti occupazione (FIO) 1985
1. I pagamenti sugli impegni assunti sui capitoli 08043, 08043/02 e 08043/03, relativi ad assegnazioni FIO per l’anno 1985, possono essere disposti, negli appositi conti correnti bancari di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, fino al 100 per cento degli impegni medesimi, per i progetti ammessi al finanziamento della Banca Europea Investimenti (B.E.I.).


Art.140
Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio – culturali
1. I finanziamento da erogare, nell’anno 1988, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio - culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:
Capitolo 10020 –
Centri servizi sociali lire 235.000.000
Capitolo 10030 –
Consulta femminile regionale lire 75.000.000
Capitolo 11065 –
Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale “Luigi Canepa” di Sassari
lire 160.000.000
Capitolo 11066 –
Istituto artistico musicale “ Giuseppe Verdi” di Alghero lire 100.000.000
Capitolo 11077 –
Sezione operante in Cagliari dell’istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila
lire 800.000.000
Capitolo 11080 –
Istituto sardo per la storia della resistenza e dell’autonomia lire 100.000.000
Capitolo 11092 –
Centri per i servizi culturali lire 930.000.000
Capitolo 11098 –
Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.) lire 200.000.000
2. E’ altresì autorizzata, nell’anno 1988, l’erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio - culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
Capitolo 10032 –
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.) lire 350.000.000
Capitolo 10033 –
Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) lire 230.000.000
Capitolo 10034 –
Comitato regionale dell’ente nazionale sordomuti lire 160.000.000
Capitolo 10036 –
Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna lire 105.000.000
Capitolo 10037 –
Istituto medico pedagogico “Gesù Nazareno” di Sassari lire 350.000.000
Capitolo 10068 –
Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali di Cagliari lire 75.000.000
Capitolo 10069 –
Opera nazionale mutilati e invalidi civili Cagliari lire 100.000.000
Capitolo 10070 –
Associazione handicappati di Senorbi lire 50.000.000
Capitolo 11074-01 –
Ente concerti Oristano lire 100.000.000
Capitolo 11079 –
Università cattolica di Milano - corsi di educazione fisica in Sassari - lire 100.000.000
Capitolo 11084-01 –
Ente musicale Nuovo lire 100.000.000
Capitolo 11084-01 –
Scuola civica di musica Nuoro lire 100.000.000
Capitolo 11084-01 –
Ente concerti Sassari lire 200.000.000
Capitolo 11084-01 –
Organismo permanente diffusione musica Sassari lire 100.000.000
Capitolo 11084-01 –
Associazione polifonica S. Cecilia Sassari lire 100.000.000
Capitolo 11084-01 –
Corale L. Canepa Sassari lire 100.000.000
Capitolo 11084-01 –
Corale Porrino Nuoro lire 50.000.000
Capitolo 11084-01 –
Spazio musica Cagliari lire 50.000.000
Capitolo 11084-01 –
Stoziedari pro sa limba sarda lire 100.000.000


Art.141
Contributo alle Università della “Terza età”
1. E’ autorizzata, nel triennio 1988-1989-1990, la concessione di un contributo complessivo annuo di lire 300.000.000 da ripartire a favore delle Università della “Terza età” di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano nella seguente misura (cap. 11079/01):
- Cagliari lire 100.000.000
- Sassari lire 100.000.000
- Nuoro lire 50.000.0000
- Oristano lire 50.000.000


Art.142
Contributo al Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari un contributo di lire 50.000.000 per l’organizzazione nell’anno 1989 di corsi di specializzazione professionale di preparazione agli esami di procuratore legale, per tutti i laureati in giurisprudenza, anche se non iscritti alla pratica forense.
2. Al termine del corso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari presenterà alla Presidenza della Giunta un rendiconto ed una relazione sui corsi (cap. 11146).


Art.143
Consorzio del porto di Civitavecchia
1. A parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 82 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, il contributo da corrispondere annualmente al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia è determinato in lire 24.000.000 (cap. 13035).

Art.144
Comitati di gestione fondi regionali credito
1. Per la concessione delle provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, gli organi deliberanti degli istituti di credito sono integrati da un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale, da un rappresentante dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio e da un rappresentante dell’Assessorato regionale competente nella singola materia di intervento.

Art.145
Accordi sindacali
1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014), è determinato in lire 7.000.000.000 per l’anno finanziario 1988, in ulteriori lire 7.300.000.000 per l’anno finanziario 1989 ed in ulteriori lire 7.600.000.000 per l’anno finanziario 1990.
2. I termini indicati ai punti 3, lettere a), b) e c) delle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, sono rideterminate nell’unico termine del primo gennaio 1986; il relativo onere è quantificato in lire 1.700.000.000 per il 1988 (cap. 02016/parte, 02019/parte, 02022/parte e 02023/parte).


Art.146
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 27
1. Il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 27, è sostituito dal seguente:
“Agli altri componenti gli organi di controllo, ivi compresi i membri supplenti - che devono essere comunque tutti convocati - compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata, di lire 60.000 al lordo delle ritenute fiscali.”
2. L’onere derivante dall’attuazione del precedente comma è valutato in annue lire 5.000.000 (cap. 04001).


Art.147
Fondo integrativo trattamento quiescenza personale Amministrazione regionale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 15.000.000.000 nell’anno 1988 (cap. 02100).
2. Nella legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, concernente l’istituzione del fondo di cui al precedente comma, la lettera a) del primo comma dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:
“a) dall’Assessore regionale competente in materia di personale, o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede;”.
3. Alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, nell’ultimo comma, le parole: “da funzionario della Presidenza della Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “un funzionario dell’Assessorato regionale competente in materia di personale”;
b) all’articolo 18, nel secondo comma, le parole: “o dall’Assessore da lui delegato” sono sostituite alle seguenti: “o dal funzionario da lui delegato”.


Art.148
Viaggi di missione in territorio estero
1. Le autorizzazioni ad effettuare viaggi di missione in territorio estero per esigenze di servizio sono rilasciate al personale dipendente dell’Amministrazione regionale con le stesse procedure vigenti per le missioni in territorio nazionale.

Art.149
Proroga validità graduatoria ex art. 24 legge n. 67 del 1988
1. La validità delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati dall’Amministrazione e dagli enti strumentali scadute nel 1987 è prorogata per tutto il 1988 in attuazione a quanto disposto dall’articolo 24, Capo VIII, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria dello Stato).

Art.150
Centro regionale di programmazione
1. Fino all’approvazione del disegno di legge concernente “Ordinamento e funzioni dell’Ufficio regionale del piano economico e sociale ed inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del , dell’Ufficio regionale di assistenza tecnica e sociale, della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento”, al personale dell’Ufficio di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento si applica l’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 novembre 1986, n. 179, in sostituzione dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 luglio 1968, n. 47, e dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 luglio 1968, n. 48.
2. Al personale degli uffici di cui sopra, il trattamento economico viene adeguato ogni triennio a partire dal 1° gennaio 1985.
3. L’onere derivante dall’attuazione dei precedenti commi è valutato in lire 400.000.000 per l’anno 1988 ed in lire100.000.000 per gli anni successivi e grava sul titolo di spesa 10.4.02/I del programma di intervento per il biennio 1986/87, di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
4. Della Commissione urbanistica regionale di cui all’articolo 22, primo comma della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, fa parte anche un rappresentante del .


Art.151
Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa
1. Nella legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è inserito il seguente articolo 45 bis:
“Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso dall’Amministrazione regionale, ne deve essere informata la ragioneria generale della Regione che farà eseguire accurate indagini per l’accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. A tale scopo la ragioneria generale, tenuto conto della importanza del titolo smarrito o distrutto, potrà provvedere a fare pubblicare il fatto denunciato nel Bollettino ufficiale della Regione assegnando un congruo termine per la presentazione del titolo. Riuscite infruttuose le indagini e scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la ragioneria generale, con determinazione del proprio coordinatore generale, autorizza la spedizione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto.
Il nuovo titolo, corredato della determinazione suaccennata, viene spedito con le stesse formalità del primo e contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato.
Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve essere inviato alla ragioneria generale della Regione che ne cura l’annullamento.
Alla chiusura dell’esercizio finanziario, qualora non si fosse conclusa la procedura per la spedizione del duplicato del titolo, la ragioneria generale della Regione curerà comunque l’annullamento del titolo smarrito o distrutto. In tal caso, conclusi gli adempimenti di cui al primo comma, la ragioneria generale è autorizzata ad emettere un nuovo titolo di spesa, che deve contenere la dichiarazione che è emesso in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.
I titoli di spesa pagati, smarriti dalla Tesoreria regionale prima di essere prodotti in contabilità possono, su autorizzazione del coordinatore generale della ragioneria generale, essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale, da parte del tesoriere, si assume l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione regionale da qualunque danno potesse derivarle in dipendenza dell’avvenuto smarrimento. Tale dichiarazione, che deve contenere le precise caratteristiche del titolo con l’attestazione dell’avvenuto pagamento viene inviata alla Corte dei conti in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.”


Art.152
Conto giudiziale del tesoriere
1. Nel primo comma dell’articolo 57 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è aggiunto il seguente punto:
“6) alla verifica del conto giudiziale del tesoriere regionale, dichiarandone la conformità alle proprie scritture.”


Art.153
Programmi di contabilità speciali
1. La procedura di approvazione di cui all’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, è estesa ai programmi ed agli interventi da realizzare con le disponibilità amministrate nell’ambito di contabilità speciali la cui istituzione sia prevista da leggi dello Stato o della Regione.

Art.154
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate nei seguenti importi complessivi:
anni finanziari

importi
1988

1.051.374.000.000
1989

753.981.000.000
1990

634.311.000.000
1991/1992/1993

57.911.000.000
1994/1995/1996/1997

57.896.000.000
1998/1999/2000/2001

57.366.000.000
2002

57.351.000.000
2003

57.346.000.000
2004/2005

9.434.000.000
2006/2007

29.434.000.000
anni successivi

9.434.000.000
2. Agli oneri relativi all’anno finanziario 1988 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, con ricorso alla contrazione dei mutui autorizzata dal precedente articolo 1 e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio per lo stesso anno, come indicato nella tabella E allegata alla presente legge.
3. Agli oneri complessivi per gli anni 1989 e 1990, da finanziarsi con mezzi propri della Regione, quantificati in rispettive lire 621.334.000.000 e lire 517.664.000.000 si fa fronte, come indicato nella citata tabella E, con parte delle risorse di natura permanente destinate alla copertura degli interventi autorizzati nell’anno 1988.
4. Alle spese autorizzate per gli anni successivi al 1990, da finanziarsi sempre con mezzi propri della Regione, si fa fronte con la cessazione dell’onere conseguente al finanziamento dei progetti speciali finalizzati all’occupazione di cui all’articolo 92 della presente legge.
5. Le ulteriori spese autorizzate dalla presente legge per gli anni 1989, 1990 e seguenti, da finanziarsi con assegnazioni dello Stato a termini delle leggi 8 novembre 1986, n. 752, 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64, sono indicate nella allegata tabella E.


Art.155
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Nuoro, addì 04 giugno 1988

Melis