Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 13

Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. Nei limiti stabiliti dall’articolo 3 del proprio Statuto speciale, e tenuti presenti gli indirizzi di carattere generale, dettati dall’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina le condizioni delle agenzie di viaggio e turismo nonché l’esercizio delle relative attività.


Art.2
Definizione delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche, entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.1084.

Art.3
Attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle seguenti attività;
a) la produzione e l’organizzazione di soggiorni, crociere, viaggi - per via anche promiscua - terrestre, aerea, fluviale e marittima per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta;
b) l’intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di soggiorni, crociere e viaggi organizzati da altre agenzie.
2). Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività
1) l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
2) la prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere, che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei o altri tipi di trasporto;
3) l’accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
4) la prenotazione di servizi di soggiorno nelle varie aziende ricettive ovvero di ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
5) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;
6) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
7) l’inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
8) l’assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;
9) l’attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l’interno e l’estero, nonché la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili a’ turismo, quali guide, carte geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.;
10) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
11) la organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;
12) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
3. Quando le attività previste negli articoli 2 e 3 della presente legge interferiscano con le attività professionali di cui all’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della relativa legislazione regionale, le agenzie, di viaggio e turismo hanno l’obbligo di avvalersi degli operatori professionali ciò specificatamente abilitati ai sensi di legge.
4. L’esercizio delle singole attività d’impresa previste dal presente articolo deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile con la presente legge, nell’ambito delle restanti norme che specificamente lo regolano.


Art.4
Piano pluriennale di razionalizzazione
l. Al fine di favorire un più razionale assetto del le agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, l’Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie medesime rispetto alle esigenze del la domanda turistica, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di sviluppo.
2. In particolare, il piano sarà finalizzato ad assicurare il miglioramento della qualità. funzionalità, produttività e professionalizzazione dei servizi di agenzia e ad instaurare il massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete ed il volume di domanda derivante dai seguenti fattori:
a) movimento turistico;
b) ricettività turistica;
c) popolazione residente.
3. Alla formazione ed agli aggiornamenti pluriennali del piano concorre, in sede consultiva, il comitato di cui al successivo articolo 21, integrato dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio della Sardegna, nonché da sindaci dei quattro Comuni isolani capoluogo di provincia.
4. Il piano, adottato con decreto dell’Assessore regionale del turismo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
5. Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni al competente Assessorato dalle Province, dai Comuni e dalle aziende interessate, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.
6. Definite tali osservazioni, il piano è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell’Assessorato regionale del turismo.
7. Il piano approvato è parimenti pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
8. Per gli adempimenti relativi alla formazione ed all’aggiornamento pluriennale del piano, l’Assessorato regionale del turismo può avvalersi, mediante convenzione, delle prestazioni tecnico - professionali di singoli esperti, di gruppi professionali ovvero di altre eventuali organizzazioni specializzate.
9. All’aggiornamento pluriennale del piano viene provveduto, di norma, con cadenza quinquennale.


Art.5
Autorizzazione regionale all’apertura ed all’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
l. L’apertura e l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta ad autorizzazione regionale, personale e non trasferibile.
2. L’autorizzazione è rilasciata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo - sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 21 - previo formale nulla - osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
3. Per le società, i requisiti di cui ai richiamati articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza debbono essere posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione.
4. Non potrà essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la denominazione dì Comuni o regioni italiane, o che la denominazione medesima sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.
5. Per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di agenzie di viaggio e turismo a persone fisiche o giuridiche straniere, trova applicazione la normativa dell’articolo 45, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
6. L’autorizzazione di cui al precedente primo comma comporta il pagamento della competente tassa di concessione regionale e la prestazione della cauzione di cui all’articolo 10. In mancanza di specifica normativa regionale, valgono gli importi della tassa di concessione governativa.
7. L’autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con il pagamento della tassa di concessione annuale.
8. In caso di cessione dell’agenzia, la prosecuzione della sua attività è subordinata alla voltura dell’autorizzazione regionale - da attuarsi con le procedure dei precedenti secondo e terzo comma - in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società subentranti nella proprietà dell’agenzia ceduta, previo accertamento dei prescritti requisiti.


Art.6
Succursali e filiali. Succursali stagionali
1. L’apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata al conseguimento di autorizzazione dell’Assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l’apertura delle agenzie.
2. Le filiali e succursali devono avere la stessa denominazione della agenzia da cui derivano, essere sempre ufficialmente contrassegnate con il competente termine «filiale» o «succursale» ed essere individuabili - in caso di pluralità di derivazione da una medesima agenzia - con numerazione progressiva.
3. Quando motivato da particolari esigenze stagionali della domanda turistica, a richiesta delle interessate agenzie operanti in Sardegna, può essere eccezionalmente autorizzata - su parere favorevole del comitato tecnico - consultivo di cui al successivo articolo 21 e semprechè in Comuni dove non operino altre agenzie, filiali o succursali di viaggio e turismo - l’apertura di succursali stagiona1i per periodi comunque non eccedenti la durata di cinque mesi. All’operatività di tali succursali stagionali sono solidamente estese le garanzie cauzionali ed assicurative costituite ai sensi della presente legge per l’operatività delle agenzie di appartenenza e delle altre eventuali succursali e filiali da queste dipendenti.


Art.7
Direzione tecnica delle agenzie di viaggio e delle loro filiali e succursali
1. L’organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo nonché di ogni loro singola filiale e succursale è affidata ad un direttore iscritto nell’apposito albo professionale di cui al successivo articolo 8.
2. L’esercizio dell’attività d’impresa di dette agenzie, filiali e succursali senza il supporto professionale del direttore tecnico è vietato, e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell’autorizzazione regionale.
3. Per ottenere l’iscrizione all’albo regionale, gli interessati debbono aver conseguito l’abilitazione alle funzioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell’esame di idoneità tecnico professionale disciplinato dai successivi articoli 13 e 14.
4. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria opera in una sola agenzia, filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e con l’obbligo di residenza in Sardegna.
5. La direzione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo di una sua eventuale filiale o succursale può essere assunta dallo stesso titolare d’agenzia, quando abbia anch’egli superato i prescritti esami di idoneità previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge ed abbia ottenuto la conseguente iscrizione all’albo regionale richiamato nel precedente primo comma.
6. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo provvedono alla nomina od alla sostituzione del direttore tecnico - dandone immediata comunicazione scritta all’Assessorato regionale del turismo - rispettivamente all’atto stesso dell’avvio dell’esercizio di impresa dell’agenzia ed entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio del preesistente direttore tecnico. A motivata richiesta del titolare dell’agenzia, l’Assessorato del turismo, valutate le prodotte motivazioni, può consentire proroghe ai predetti termini per periodi, cumulativamente considerati, comunque non superiori a mesi sei.


Art.8
Albo regionale dei direttori tecnici
l. E’ istituito l’albo regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo. Esso è tenuto ed aggiornato presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo e vi sono iscritti:
a) direttori tecnici abilitati ai sensi della presente legge a prestare la loro attività professionale nelle agenzie, filiali e succursali di viaggio e turismo, mediante superamento degli esami di idoneità di cui ai successivi articoli 13 e 14;
b) coloro che siano stati riconosciuti idonei alle funzioni di direzione tecnica a norma del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523, con servizio di direttore tecnico presso un’agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo operante in Sardegna;
c) coloro che fuori dei casi delle precedenti lettere a) e b) - abilitati all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico ai sensi del citato regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523 o, in possesso di titolo di abilitazione equipollente ai sensi della normativa vigente - dimostrino adeguata conoscenza della realtà turistica locale, con superamento dell’apposito esame integrativo previsto dall’ultimo comma del successivo articolo 14 in materia di “legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna”.
2. L’iscrizione all’albo regionale - che integra il requisito giuridico dell’ accertata idoneità per l’esercizio in Sardegna dell’attività professionale di direttore tecnico di agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo - è disposta:
- d’ufficio, per i casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma;
- a domanda degli interessati per il caso della lettera b), da presentare all’Assessorato del turismo, a mezzo di raccomandata postale, entro il termine perentorio termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nell’albo sono evidenziati i direttori tecnici che risultino contemporaneamente titolari di autorizzazione regionale per l’apertura e l’esercizio in Sardegna di agenzie di viaggio e turismo.


Art.9
omanda per il rilascio della autorizzazione regionale per l’apertura e l’esercizio di agenzie di viaggio e turismo o loro filiali e succursali
l. La domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione di cui al precedente articolo 5 deve essere Indirizzata all’Assessorato regionale competente in materia di turismo.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probante il possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità tecnico - funzionale e di ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell’agenzia che delle sue eventuali filiali e succursali, con riguardo anche alla disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all’esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzia;
b) adeguato decoro dell’arredamento dei locali;
c) moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;
d) capacità finanziaria;
e) idoneità tecnico - professionale del direttore tecnico designato.
3. L’idoneità tecnico - professionale è accertata col superamento di specifico esame regionale di abilitazione all’esercizio delle attività gestionali delle agenzie di viaggio e turismo, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 13.
4. I requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del presente articolo sono a loro volta accertati con sopralluogo e documentati con la produzione di utili elaborati cartografici, planimetrici e fotografici.
5. La capacità finanziaria di cui alla lettera d) deve essere rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalle leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.


Art.10
Cauzione
1. Entro venti giorni dalla data di notifica del rilascio dell’autorizzazione regionale per l’apertura e l’esercizio dell’agenzia di viaggio e turismo o di ciascuna sua filiale o succursale, l’imprenditore dovrà versare alla Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna in deposito cauzionale in titoli di rendita pubblica ovvero in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fidejussione bancaria o assicurativa in misura pari a L. 30.000.000, rivalutata ogni quinquennio a far data dal 1° gennaio 1990, in rapporto all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
2. Il materiale avvio dell’attività d’impresa dell’agenzia o della sua eventuale filiale o succursale è in ogni caso subordinato al preventivo adempimento dell’obbligo di cauzione.
3. La mancata presentazione in termini del deposito cauzionale, comporta la sospensione dell’autorizzazione regionale, o la sua decadenza, qualora la prestazione della cauzione stessa non avvenga entro venti giorni dal termine scaduto.
4. Il deposito cauzionale ha la finalità di garantire il corretto svolgimento delle attività dell’agenzia o della sua eventuale filiale e succursale, nonché l’esatto adempimento dei vari obblighi ad essa derivanti dalla presente legge.
5. Con provvedimento dell’Assessore regionale del turismo, da adottarsi sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 21, il deposito cauzionale può essere anche utilizzato sia a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte a fronte di inoppugnabili ordinanze - ingiunzioni di pagamento, sia - a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell’agenzia - ad integrazione dei massimali di copertura delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 11, per risarcimento dei danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento da parte dell’impresa degli obblighi assunti verso i clienti.
6. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua originaria consistenza per effetto dell’applicazione del precedente comma, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro venti giorni dal ricevimento della diffida regionale ad adempiervi, pena la comminazione delle sanzioni del terzo comma del presente articolo.


Art.11
Garanzia assicurativa
1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, tenuto conto del costo complessivo dei servizi offerti e delle disposizioni previste in materia dalla vigente Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), le agenzie di viaggio e turismo sono obbligate a stipulare adeguate polizze assicurative dandone notizia all’Assessorato regionale del turismo

Art.12
Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo
1. Presso l’Assessorato regionale del turismo è istituito apposito registro delle agenzie, delle filiali e delle succursali di viaggio e turismo operanti in Sardegna.
2. L’iscrizione al registro regionale costituisce condizione indispensabile, congiuntamente al possesso delle autorizzazioni prescritte, per il legittimo, esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle loro filiali e succursali.
3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l’elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato in testo aggiornato nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso per conoscenza al Ministero del turismo.


Art.13
Esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo
1. All’accertamento dell’idoneità tecnico - professionale per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo si provvede mediante apposito esame riguardante:
a) conoscenza della legislazione, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento all’ordinamento ed alla geografia della Sardegna;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra cui l’inglese.
2. In sede di prima applicazione, gli esami sono disposti con decreto dell’Assessore regionale del turismo, da pubblicare per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete delle agenzie di viaggio e turismo previsto dal precedente articolo 4.
3. Sulla scorta delle accertate esigenze settoriali, sentito il comitato di cui al successivo articolo 21, gli esami di idoneità sono disposti con periodicità normalmente triennale.
4. Per la partecipazione agli esami gli interessati dovranno presentare domanda all’Assessorato del turismo, nei termini e col corredo documentale stabiliti nel citato decreto. La domanda dovrà in particolare precisare quali lingue straniere il candidato conosca e quale specificamente stabilisca di presentare, oltre l’inglese, ai fini delle prescritte prove d’esame. Nella domanda dovrà essere inoltre dichiarato e documentato il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità europea;
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’esercizio della professione, certificata in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
- assenza di impedienti precedenti penali, attestata da certificato generale del casellario giudiziario, di data parimenti non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda;
- diploma di scuola media superiore.


Art.14
Prove d’esame
1. L’esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in due prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte vertono:
- la prima su questioni di tecnica e di legislazione turistica, con approfonditi richiami a problemi di amministrazione e di organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- la seconda nella traduzione di un brano di, lingua italiana nelle due lingue prescelte.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi. L’esame di idoneità è superato se nella prova orale il candidato consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie di esame.
4. L’esame integrativo richiesto alla lettera c) del precedente articolo 8, per l’iscrizione all’albo regionale dei direttori tecnici di agenzia, consiste nello svolgimento davanti alla stessa commissione d’esame di cui all’articolo 15 della presente legge, di un colloquio in materia di “legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna”.


Art.15
Commissione giudicatrice degli esami di idoneità
l. La commissione giudicatrice degli esami di idoneità di cui al precedente articolo 13 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell’Assessore regionale del turismo.
2. Detta commissione è composta:
- dall’Assessore regionale del turismo o da un suo delegato che la presiede;
- dal coordinatore generale dell’Assessorato regionale del turismo;
- da un funzionario degli enti provinciali del turismo;
- da un docente universitario per ciascuna lingua straniera oggetto di esame;
- da due docenti in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- da un rappresentante designato dall’associazione regionale più rappresentativa a livello regionale delle agenzie di viaggio e turismo;
- da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei direttori tecnici o, in mancanza di un’organizzazione specifica di categoria, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.
3. Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato regionale del turismo.
4. Ai componenti della commissione, sono riconosciuti i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale per analoghi consessi.


Art.16
Attività senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità, a livello regionale o nazionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono autorizzate, semprechè negli esclusivi confronti dei rispettivi associati, al diretto esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3, fatta eccezione per gli interventi di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di cui alla lettera b) dello stesso articolo 3.
2. L’esercizio delle ammissibili attività di cui al precedente comma resta in ogni caso subordinato - senza pregiudizio per ogni altro onere o condizione eventualmente posti dalla restante legislazione in vigore - ai seguenti obblighi:
1) preventiva trasmissione all’Assessorato regionale del turismo, una tantum, dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, corredato di formale attestativa dei seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma od interesse nell’esercizio delle attività di sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati documentabile anche attraverso la produzione di bilanci sociali;
b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l’operatività gestionale dell’associazione da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;
d) fruizione dei servizi sociali solamente da parte degli associati;
2) presentazione all’Assessorato regionale del turismo entro il 31 marzo di ciascun anno, del programma delle attività riconducibili al primo comma del presente articolo, da svolgere nel corso dell’esercizio.


Art.17
Redazione, pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio
1. I programmi nonché i manifesti materiale illustrativo concernente l’organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all’estero, diffusi da imprese di viaggio e turismo operanti nel Regione Sardegna, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini del a loro o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell’agenzia organizzatrice della relativa autorizzazione;
b) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
c) itinerario;
d) durata;
e) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;
f) elencazione e descrizione dei servizi con particolare riferimento al mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi al numero dei pasti ed a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo
g) termini per le iscrizioni
h) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;
i) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:
- annullamento del viaggio da parte dell’impresa;
- rinuncia al viaggio da parte del cliente;
- annullamento del viaggio per causa di forza, maggiore o per altro motivo prestabilito;
l) periodo di validità e data di diffusione del programma;
m) richiamo delle condizioni generali della convenzione internazionale di Bruxelles sui contratti di viaggio (CCV), ratificata con legge dei 27 dicembre 1977, n. 1084.
2. Il programma di viaggio costituisce l’elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l’esatto adempimento di quanto in esso previsto. Di esso deve essere fatto esplicito richiamo nei documenti di viaggio, quando previsti.
3. Gli annunci ed inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive ed ogni altro mezzo di comunicazione di massa non possono contenere informazioni difformi o contrastanti rispetto ai programmi di viaggio, ai cui contenuti possono tuttavia fare espresso rinvio in formula sintetica.
4. In calce al programma dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizione della presente legge.
5. Almeno trenta giorni prima della data di inizio della diffusione, le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere all’Assessorato regionale competente in materia di turismo copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di cui ai precedenti primo e terzo comma
6. Eventuali improprietà, inesattezze ovvero difformità dei programmi rispetto alle disposizioni della presente legge, potranno formare oggetto di richiamo da parte dell’Assessorato regionale del turismo, cui compete di impartire direttive alle agenzie di viaggio e turismo, con obbligo delle stesse di conformarsi alle, richieste di modifica da esso proposte.


Art.18
Chiusura temporanea
l. Alle agenzie di viaggio e turismo nonché alle loro filiali e succursali è consentito, nell’arco di ogni anno solare, un periodo di chiusura non superiore a trenta giorni, previa comunicazione all’ufficio periferico dell’Assessorato regionale del turismo competente per territorio.
2. La chiusura per periodi superiori a trenta giorni è invece soggetta a preventivo nulla osta di detto Assessorato, che non può essere comunque concesso per un periodo superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta su parere del comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 21 della presente legge.


Art.19
Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti
l. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali e regionali che esercitano l’attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni e/o crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni o servizi resi oltre il servizio di trasporto, per i quali debbono essere munite dell’autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 5.

Art.20
Biglietterie delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione
1. Sono parimenti sollevati dalla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione marittima, operanti all’interno del territorio regionale.
2. Tali uffici non possono in alcun modo prestare ai clienti altri servizi turistici.


Art.21
Comitato tecnico per le agenzie di viaggio e turismo
1. Quale organo di consulenza tecnico generale in materia di agenzie di viaggio e turismo, è istituito presso l’Assessorato regionale del turismo un comitato tecnico presieduto dall’Assessore regionale del turismo o da un suo delegato e così composto:
- dal coordinatore generale dell’Assessorato regionale del turismo;
- da un rappresentante per ciascun ente provinciale per il turismo della Sardegna, con voto limitato al solo ente di volta in volta territorialmente interessato;
- da due rappresentanti delle Imprese di viaggio e turismo designati dalla associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello regionale;
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell’Assessorato regionale del turismo.
3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche il supplente.
4. A parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Ai componenti ed al segretario del comitato - che è costituito con decreto dell’Assessore regionale del turismo e dura in carica un quinquennio - competono i compensi previsti per analoghi consessi dell’Amministrazione regionale.


Art.22
Funzioni di vigilanza e controllo
l. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo, ferme restando le competenze dei l’autorità di pubblica sicurezza, sono esercitate dall’Assessorato competente in materia di turismo, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione della presente legge a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

Art.23
Sanzioni amministrative
1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, e le conseguenze sanzionatorie stabilite dagli articoli 10 e 24 della presente legge per i casi di ritardata ed omessa prestazione dei prescritti depositi cauzionali, la violazione della normativa di cui alla presente legge comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative appresso indicate:
A) SANZIONI PECUNIARIE:
A1 - sanzione da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l’esercizio occasionale o continuativo, senza la prescritta autorizzazione regionale, delle attività d’impresa di cui al precedente articolo 3;
A2 - sanzione da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per violazione dell’obbligo delle agenzie di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati al sensi di legge, nei casi in cui le attività dell’agenzia interferiscano con le attività professionali di cui all’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della correlativa legislazione regionale;
A3 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000 000 per l’esercizio delle attività d’impresa dell’agenzia o di una sua filiale o succursale in perdurante assenza, oltre i massimi termini consentiti dal precedente articolo 7, del direttore tecnico;
A4 - sanzione da lire 1.000.000 lire 10.000.000 a carico dei titolari di agenzia di viaggio e turismo che si avvalgono di un unico direttore tecnico sia per l’agenzia che per una sua filiale o succursale, sia per più filiali o succursali dell’agenzia medesima;
A5 - sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 per il mancato o ritardato invio all’Assessorato del turismo dei programmi dei viaggi e relative pubblicazioni promozionali ed illustrate di cui al precedente articolo 17; per la loro difformità rispetto alle copie di essi trasmesse all’Assessorato; per la loro non conformità alle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento all’incompletezza dei dati e delle indicazioni prescritti; per l’inottemperanza alle richieste di loro modifica da parte dell’Assessorato regionale del turismo;
A6 - sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 per il mancato adempimento, da parte delle associazioni senza scopo di lucro, degli obblighi di cui al precedente articolo 16 rispettivamente concernenti;
- trasmissione all’Assessorato regionale del turismo dell’atto costitutivo dell’associazione e sue eventuali modificazioni, completo dei relativi corredi documentali;
- presentazione in termini, allo stesso Assessorato, dei programmi generali delle ammissibili attività annuali;
- presentazione in termini all’Assessorato medesimo dei singoli programmi di viaggio dei prescritti dati, indicazioni e richiesta e “dichiarazione aggiuntiva”;
- assunzione di congrua garanzia copertura di eventuali rischi dei soci partecipanti ai programmi di viaggio;
A7 - sanzione da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l’abusivo esercizio, da parte delle imprese nazionali o regionali di trasporto di cui ai precedenti articoli 19 e 20, di attività, prestazioni e servizi per i quali la stessa normativa prescrive l’autorizzazione regionale;
A8 - sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000 per i casi di omessa comunicazione preventiva all’Assessorato regionale del turismo delle chiusure per ferie annuali delle agenzie o loro filiali e succursali;
A9 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i casi di chiusura delle agenzie, filiali o succursali per periodi superiori a trenta giorni senza il prescritto nulla osta regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 18.
B) SANZIONI NON PECUNIARIE:
B1 - sospensione dell’autorizzazione regionale da uno a sei mesi per i casi di inadempienza dell’agenzia rispetto alla diffida dell’Assessorato del turismo a provvedere entro tempi predeterminati all’attribuzione dell’incarico della prescritta direzione tecnica;
B2 - decadenza dell’autorizzazione regionale, sentito, il comitato consultivo di cui al precedente articolo 21, dopo due infruttuose diffide regionali ad adempiere alla dovuta attribuzione dell’incarico di direttore tecnico;
B3 - sospensione dell’autorizzazione regionale per i casi di mancata accensione della garanzia assicurativa di cui al precedente articolo 11, e decadenza della stessa dopo infruttuosa diffida regionale ad adempiervi entro il perentorio termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida medesima;
B4 - sospensione dell’autorizzazione regionale da uno a sei mesi, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, per i casi di recidiva nella violazione delle disposizioni previste dal precedente articolo 17 in rapporto alla redazione, pubblicazione e diffusione di programmi di viaggio, nonché decadenza dell’autorizzazione medesima, sentito lo stesso comitato tecnico consultivo, per le ipotesi di grave recidiva abituale nella medesima infrazione;
B5 - declaratoria di decadenza dell’autorizzazione regionale per i casi di ingiustificata e non autorizzata chiusura dell’agenzia di viaggio, filiale o succursale per un periodo superiore a sei mesi.
2. Sempreché nell’ambito del massimale previsto dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1991, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel casi di recidiva e salva l’applicabilità delle stabilite sanzioni amministrative non pecuniarie, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati.
3. Con l’applicazione delle stesse procedure di contraddittorio previste dal successivo comma, l’Assessorato regionale del turismo, sentito il comitato tecnico consultivo, può sospendere e successivamente revocare l’autorizzazione di apertura ed esercizio dell’agenzia quando l’attività dell’agenzia medesima o dei suoi responsabili, ivi compresa quella delle eventuali filiali o succursali, risulti incompatibile o pregiudizievole per l’immagine dell’offerta turistica regionale e le programmate esigenze settoriali di sviluppo.
4. Sulla base delle risultanze d’ufficio o di segnalazioni di parte, nei casi di gravi comportamenti incompatibili con le funzioni dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, l’Assessorato regionale del turismo può parimenti disporre - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall’interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima - la sospensione del censurato direttore tecnico dall’apposito albo regionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la definitiva cancellazione dall’albo stesso nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l’esercizio della funzione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione agli esami di idoneità di cui al precedente articolo 13 e la conseguente iscrizione all’albo.
5. Alle sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dal presente articolo si provvede nel rispetto delle norme di forma, sostanza e procedura stabilite dalla già citata legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.


Art.24
Adempimenti della struttura periferica pubblica del turismo
1. Gli enti provinciali del turismo, o gli uffici periferici dell’Assessorato regionale del turismo dei primi eventualmente sostitutivi, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, a curare l’istruzione delle pratiche ad essi pervenute in attuazione della presente legge, provvedendo quindi a trasmetterle a detto Assessorato, per il competente corso, complete di relazione istruttoria.
2. Rimane ferma la facoltà dell’Assessore regionale del turismo di delegare ai propri uffici periferici, l’istruttoria degli affari di propria competenza al sensi della presente legge nonché la firma dei relativi atti.


NORMA TRANSITORIA
Art.25
Iscrizione al registro delle agenzie operanti in Sardegna sulla base del preesistente ordinamento
1. I titolari e legali rappresentanti delle agenzie di viaggio e turismo delle categorie A, B e C operanti in Sardegna sulla base del precedente ordinamento statuale hanno l’obbligo di richiedere all’Assessorato regionale del turismo - entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e con onere di materiale recapito della domanda all’ufficio periferico del turismo competente per territorio - l’iscrizione al registro regionale di cui al precedente articolo 12, allegando copia autenticata delle possedute autorizzazioni e precisando:
a) per le agenzie di categoria A, B e C, se intendano conseguire l’iscrizione per l’originaria categoria di appartenenza ed esercitare le medesime attività a questa pertinenti;
b) per le agenzie delle categorie B e C, se vogliano invece estendere la rispettiva legittimazione operativa, a tutte le ammissibili attività contemplate dal precedente articolo 3.
2. L’intervenuta iscrizione al registro regionale comporta l’obbligo della tempestiva prestazione dei sottoindicati depositi cauzionali integrativi, con le stesse modalità, oneri e sanzioni stabiliti dall’articolo 10 della presente legge:
- per le agenzie già iscritte alla categoria A: lire 30.000.000
- per le agenzie già iscritte alla categoria B: lire 20.000.000
- per le agenzie già iscritte alla categoria C: lire 15.000.000
3. In entrambi i casi a) e b) del precedente primo comma, l’Assessorato, positivamente accertata la legittimazione delle richiedenti agenzie alla prosecuzione delle esercitate attività, ne dispone l’iscrizione al registro regionale per le stesse attività della categoria d’origine, fermo restando che alle agenzie della originaria categoria A vengono ricondotte, ad ogni effetto di legge, tutte le attività ammissibili ai sensi del precedente articolo 3.
4. Per le ipotesi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, inoltre, l’Assessorato del turismo:
- verifica preliminarmente, in successivo momento, la necessaria sussistenza, in rapporto alla richiesta di più ampia e diversificata sfera operativa, dei requisiti oggettivo - strutturali e soggettivo - imprenditoriali prescritti dal secondo comma del precedente articolo 9;
- in caso di positiva risultanza istruttoria dispone il rilascio di formale autorizzazione regionale ai sensi del precedente articolo 5;
- provvede alla rettifica ed al contestuale aggiornamento dei provvisori dati di iscrizione al registro regionale delle agenzie, precedentemente assunti in applicazione del terzo comma del presente articolo.
5. Alla prestazione del deposito cauzionale integrativo stabilito dal precedente secondo comma deve essere provveduto:
- con acconto pari al 50 per cento del competente importo, entro venti giorni dal ricevimento della notifica regionale di intervenuta iscrizione al registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo;
- per il residuo 50 per cento - o per la maggiore somma dovuta in rapporto all’ipotesi lettera b) del primo comma e dal presente articolo - entro dodici mesi dal versamento dell’acconto.


Art.26
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 110.000.000
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Cap. 11602 - (di nuova istituzione) 1.1.6. Tassa concessione regionale per l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo (art. 5 della presente legge)
P.M.
Cap. 37209 - (di nuova istituzione) 3.7.2 Proventi dall’incameramento delle cauzioni depositate presso la tesoreria regionale dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo.
P.M.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
In aumento
Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987 n. 27)
L. 10.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
In aumento
Cap. 07007 - (di nuova istituzione) cat. Prog. 07.01 (2.1.1. 4.2.2) (06.07) - Spese relative alla formazione ed all’aggiornamento del piano regionale pluriennale di razionalizzazione dell’assetto della rete isolana delle agenzie di viaggio e turismo, (art. 3, lett. p), L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 9, legge 17 maggio 1983, n. 217 e art. 4. della presente legge)
L. 100.000.000
Cap. 07075 - (di nuova istituzione) cat. prog. 07.07 (1.1.1.8.3.2.10.24) (08.02) - Rimborsi delle cauzioni depositate dal titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina, in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo
P.M.
3. Il su citato capitolo 07075 è inserito nell’elenco n. 3, allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1998.
4. Alle suddette spese si fa fronte, per il 1988, con l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 11, di una quota del fondo per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1997 mediante prelievo dalla riserva prevista nel punto 20 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987), e per gli anni successivi, con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli di bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988