Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 17
Contributi alla Sezione di Cagliari dell’Istituto nazionale di fisica nucleare
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Oggetto
2. L’Amministrazione regionale è pertanto autorizzata ad erogare per il 1988 un contributo straordinario di lire 200.000.000 per spese di primo impianto ed attrezzature tecniche ed un contributo annuale di lire 50.000.000 per le finalità di cui al primo comma.
Art.2
Modalità di erogazione dei contributi
Art.3
Rendiconto
2. Il rendiconto è trasmesso alla Commissione consiliare competente in materia di pubblica istruzione.
3. La mancata presentazione o approvazione del rendiconto da parte dell’Assessore importa la revoca del provvedimento di concessione.
Art.4
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11082 (di nuova istituzione) cat. progr. 11.03 (2.1.1.5.8.2.06.04) (05.04)
Contributo annuo alla Sezione di Cagliari dell’Istituto nazionale di fisica nucleare per l’adeguamento dei programmi di ricerca alle esigenze dell’Isola (art. 1 della presente legge)
L. 50.000.000
Capitolo 11082- 01 (di nuova istituzione) cat. progr. 11.03 (2.1.1.5.8.2.06.04) (05.04)
Contributo straordinario alla Sezione di Cagliari dell’Istituto nazionale di fisica nucleare per le spese di primo impianto ed attrezzature tecniche (art. 1, secondo comma, della presente legge)
L. 200.000.000
3. Alle suddette si fa fronte, per l’anno 1988, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento di quota parte, dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016, della riserva prevista dal punto 7 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987).
4. Alla spesa di lire 50.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per il contributo straordinario gravano sul sopracitato capitolo 11082/01 del bilancio della Regione per l’anno 1988; quelle per il contributo annuo gravano sul sopracitato capitolo 11082 del bilancio della Regione per l’anno 1988 e su quello corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988
Melis