Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 19
Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Erula» della frazione Erula Sa Mela, S’Iscala, Sa Inistra, Su Frassu, Basile Pubattu del Comune di Perfugas e Tettile, Cabrana, San Giuseppe, Oloitti, Spiena, Fustilanza e Montiu de S’Omine del Comune di Chiaramonti.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
2. Entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, il Comune di Erula può avanzare richiesta motivata di aggregazione nell’ambito territoriale di una Unità Sanitaria Locale diversa, purchè territorialmente contigua, secondo le modalità e con le procedure di cui al secondo comma dell’articolo 42 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.
3. Sono conseguentemente modificati: le tabelle A allegate alle precitate leggi regionali e l’articolo 1 dello Statuto della predetta Comunità Montana, approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36.
Art.4
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento i Comuni di Perfugas, Chiaramonti, Ozieri e Tula, provvedono - ciascuno in rapporto all’entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.
Art.5
Art.6
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
L. 200.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Cap. 04177 - (di nuova istituzione) cat. progr. 04.15 (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Erula per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge)
L. 200.000.000
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul capitolo 04177 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988
Melis