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Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 20

Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Stintino» della frazione di Stintino, del Comune di Sassari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. La frazione di Stintino è costituita in Comune autonomo, con la denominazione di Stintino e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.


Art.2
1. Ai fini dell’esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Stintino fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del Comitato di controllo di Sassari.


Art.3
1. Ai sensi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuove Comune di Stintino è inserito nella Unità Sanitaria Locale n. 1.
2. E’ conseguentemente modificata la tabella A allegata alla precitata legge regionale.


Art.4
1. Con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dal Comune interessato o, in difetto, d’ufficio, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e il costituito Comune di Stintino.
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Sassari provvederà, in base alla entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.


Art.5
1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ed erogare al nuovo Comune di Stintino un contributo straordinario di lire 200.000.000.


Art.6
1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).
L. 200.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Cap. 04178 - (di nuova istituzione) cat. progr. 04.15 (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Stintino per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge).
L. 200.000.000
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul capitolo 04178 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988

Melis