Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 21

Costituzione dell’Istituto sardo di studi giuridici regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Denominazione e sede
1. E’ costituito, con sede in Cagliari, l’Istituto sardo di studi giuridici regionali e della pubblica amministrazione (I.S.S.GI.R.), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.


Art.2
Finalità
1. L’Istituto opera come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche comunque attinenti a problematiche di rilevanza regionale ed agisce, in particolare, come strumento di ricerca nel settore della riforma della Regione sarda e nel campo della pubblica amministrazione.
2. Per raggiungere dette finalità, l’Istituto:
a) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi giuridici concernenti l’ordinamento regionale italiano, l’organizzazione e l’attività delle Regioni a statuto speciale ed ordinario;
b) contribuisce ad assicurare un costante rapporto tra studiosi ed operatori del diritto ed esponenti politici e sindacali, anche favorendo la loro partecipazione a convegni, seminari e corsi che sarà cura dell’Istituto medesimo organizzare od indicare;
c) finanzia ricerche su temi di diritto pubblico e su materie giuridiche comunque di interesse regionale;
d) cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti;
e) cura l’allestimento e la gestione di una biblioteca specializzata nelle materie giuspubblicistiche, con particolare riguardo al diritto regionale e locale;
f) attua ogni altra utile iniziativa per il miglioramento dell’informazione, della documentazione e dello studio nelle materie precedentemente indicate, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private - sia nazionali che locali - aventi finalità analoghe.


Art.3
Statuto
1. Il funzionamento dell’Istituto è regolato da uno statuto da approvarsi con legge regionale. Lo statuto stabilirà, altresì, le modalità di ammissione dei soci ordinari e la misura dei loro contributi alle entrate dell’Istituto.

Art.4
Soci
1. I soci dell’Istituto si distinguono in fondatori ed ordinari.
2. La Regione sarda è socio fondatore dell’Istituto.
3. Possono essere soci ordinari persone fisiche, associazioni, università, enti locali ed altri enti pubblici e privati che condividano le finalità dell’Istituto e la cui domanda di associazione sia stata accettata da parte del consiglio di amministrazione.


Art.5
Enti finanziatori
1. Possono essere enti finanziatori istituti bancari, enti, associazioni e società a carattere pubblico o privato che partecipino in maniera determinante e continuativa al funzionamento ed al sostegno dell’Istituto.
2. La qualità di ente finanziatore è riconosciuta di volta in volta dal consiglio di amministrazione.


Art.6
Organi
1. Sono organi dell’Istituto:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il comitato scientifico;
e) il collegio dei revisori dei conti.


Art.7
Assemblea
1. L’assemblea dei soci è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L’assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci. Intervengono all’assemblea ed hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L’assemblea dei soci:
a) elegge nel proprio seno il presidente;
b) determina i programmi cui deve essere ispirata l’attività dell’Istituto;
c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
d) elegge al suo interno i consiglieri di amministrazione di propria spettanza;
e) fissa l’ammontare delle quote associative da corrispondersi da parte dei soci ordinari, qualora si ravvisi la necessità di modificare la misura già stabilita nell’atto costitutivo;
f) propone eventuali modifiche dello statuto che dovranno essere approvate con legge regionale.


Art.8
Consiglio di amministrazione
1. L’istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto da undici consiglieri.
2. I consiglieri sono designati:
a) tre dalla Regione sarda, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Giunta medesima, su proposta dell’Assessore competente in materia di riforma della Regione;
b) cinque dall’assemblea dei soci;
c) tre dagli enti finanziatori.
3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti della Regione sarda e dell’assemblea dei soci un presidente - che è anche presidente dell’Istituto - ed un vice presidente.
4. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria, per iniziativa del presidente medesimo ed a richiesta, motivata e sottoscritta, di un terzo dei consiglieri.
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste con voto consultivo il direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera in ordine alle domande di associazione dei soci ordinari e riconosce la qualità di ente finanziatore;
b) decide sui criteri di gestione economica e finanziaria dell’Istituto;
c) approva i piani di lavoro predisposti dal comitato scientifico, valutandone la corrispondenza alle finalità generali dell’Istituto e le implicazioni di carattere finanziario;
d) formula e sottopone annualmente all’assemblea una relazione generale sull’attività svolta nonchè il bilancio preventivo - corredato da una relazione programmatica - ed il conto consuntivo;
e) nomina il direttore generale;
f) delibera gli atti di straordinaria amministrazione e ratifica quelli adottati dal presidente nei casi di urgenza;
g) approva gli schemi degli eventuali contratti editoriali;
h) delibera sull’assunzione del personale;
i) delibera su ogni altra materia di interesse dell’Istituto.


Art.9
Presidente
1. Il presidente ha il potere di rappresentanza dell’Istituto. Il vice presidente sostituisce il presidente in carica di assenza o di impedimento e nelle materie eventualmente delegate. Il presidente partecipa alle riunioni del comitato scientifico.
2. Il presidente, in particolare:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l’ordine del giorno;
b) sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
d) provvede agli atti di straordinaria amministrazione, comportanti una spesa non superiore a L. 5.000.000.
3. Il presidente, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi dell’Istituto, predispone, non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno precedente e un documento programmatico su quella relativa all’anno in corso. Detti documenti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale.


Art.10
Comitato scientifico
1. Il comitato è composto da sette membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra professori universitari di ruolo nelle materie giuspubblicistiche comunque afferenti al diritto regionale e locale.
2. Il comitato osserva per il suo funzionamento le norme previste per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, il presidente.
3. Il comitato scientifico determina i contenuti dei programmi di attività scientifica dell’Istituto, formula le proposte di affidamento delle singole ricerche, ne fissa i preventivi di spesa e ne segue lo sviluppo, svolgendo una funzione di coordinamento.


Art.11
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un membro effettivo, che svolge anche le funzioni di presidente del collegio, è designato dal presidente della sezione di controllo della delegazione sarda della Corte dei conti. Un membro effettivo ed uno supplente, scelti fra i funzionari dell’Amministrazione regionale particolarmente qualificati in materia di controlli, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio. Un membro effettivo ed uno supplente, scelti fra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, sono designati dagli enti finanziatori.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi assistono alle riunioni dell’Assemblea e del consiglio di amministrazione, esercitano le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Il collegio dei revisori trasmette annualmente entro il mese di gennaio - ovvero in qualsiasi momento, qualora ne ravvisi la necessità - una relazione sull’attività di controllo effettuata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta, all’Assessore regionale competente in materia di bilancio e agli enti finanziatori. Nella relazione è dato atto dei risultanti degli accertamenti contabili effettuati e sono formulate osservazioni sull’andamento economico - finanziario dell’Istituto.


Art.12
Direttore generale
1. Il direttore generale dell’Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione tra i membri del comitato scientifico e dura in carica un triennio; può essere riconfermato, previo consenso del comitato scientifico.
2. Il direttore generale presiede e convoca il comitato scientifico; risponde nei confronti del consiglio di amministrazione dello svolgimento dell’attività scientifica dell’istituto; mantiene contatti con le istituzioni scientifiche, le amministrazioni pubbliche e, in genere, con gli altri soggetti interessati alle finalità dell’Istituto; partecipa, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale dirige il personale amministrativo e sovrintende al funzionamento degli uffici, coordinandone l’attività in funzione della puntuale esecuzione delle deliberazioni degli organi dell’Istituto.


Art.13
Patrimonio e mezzi finanziari
1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.
2. Le entrate dell’Istituto sono costituite dal contributo annuale della Regione sarda quale socio fondatore, dalle quote associative dei soci ordinari, dai contributi degli enti finanziatori, di persone, associazioni, società e di altri enti; da contributi volontari, lasciti, donazioni; dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio; dai proventi delle pubblicazioni e in genere dall’attività dell’Istituto; dai diritti e redditi che gli pervengano e gli spettino a qualsiasi titolo. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Art.14
Personale
1. Il personale dell’Istituto si compone di un organico di dipendenti amministrativi il cui numero, mansioni, stato giuridico e trattamento economico verranno stabiliti nella legge che approverà lo statuto dell’Istituto.
2. Nella medesima legge verrà determinato il trattamento economico del direttore generale.


Art.15
Indennità
1. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è riconosciuta un’indennità corrispondente a quella prevista per gli enti del primo gruppo di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165.
2. Ai componenti del comitato scientifico che non prestino la loro attività di insegnamento nell’Università di Cagliari sono corrisposti in occasione delle riunioni:
a) l’indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti della fascia funzionale dirigenziale dell’Amministrazione regionale;
b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l’indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell’Amministrazione regionale per l’uso della auto propria, ridotta ad un decimo per l’uso di mezzi gratuiti.


Art.16
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in lire 150.000.000 annue e gravano sul capitolo 02179 del bilancio della Regione per l’anno 1988 e su quello corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento accanto indicato:
02 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02179 - (di nuova istituzione) - Cat. progr. 02.13 - 1.1.1.6.2.2.01.01 - (08.02) - Contributo annuale all’Istituto sardo di studi giuridici regionali (ISSGIR) (art. 13 della presente legge)
L. 150.000.000
3. Alla relativa spesa di lire 150.000.000 si fa fronte, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con quota parte del fondo per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1987 e la conseguente utilizzazione della riserva prevista nel punti 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987). Alle spese previste per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.


Art.17
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima e su proposta dell’Assessore competente in materia di riforma della Regione, nominerà un comitato promotore di cinque membri che, entro sessanta giorni dall’insediamento, dovrà provvedere ai necessari contatti con i soggetti cui verrà riconosciuta la qualità di socio e di ente finanziatore, nonchè a redigere una proposta di statuto che dovrà essere successivamente approvata con legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988