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Legge Regionale 02 agosto 1988, n. 28

Norma integrativa dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25, concernente «Norme per l’inquadramento nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Al secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25, dopo l’ultima frase, è aggiunta la seguente:
«In difetto del possesso del requisito del diploma della scuola dell’obbligo, i concorrenti dovranno sostenere, nell’ambito del concorso, una prova di cultura generale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 agosto 1988

Melis