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Legge Regionale 14 novembre 1988, n. 42

Norme in materia di personale
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. In relazione alle esigenze dell’adeguamento generale dell’apparato regionale alle attività istituzionali di programmazione, coordinamento e controllo, anche in connessione al trasferimento ed alla delega delle competenze e delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 6, già modificata dalle leggi regionali 22 aprile 1987, n. 23, 22 aprile 1987, n. 24 e 25 gennaio 1988, n. 4, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge in cui è determinata la dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dell’Amministrazione regionale.


Art.2
1. In relazione al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, secondo le procedure stabilite dalla medesima legge regionale, avuto riguardo all’assetto delle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli accordi medesimi disciplinano altresì le procedure per la mobilità verticale, mediante i concorsi interni di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. A tali fini si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6.
3. Ai concorsi di cui al precedente comma non possono partecipare gli impiegati del ruolo unico regionale che, per effetto dell’inquadramento definitivo o della mobilità verticale mediante concorso interno previsti dal Capo I delle norme transitorie di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, abbiano conseguito una qualifica funzionale superiore a quella loro attribuita provvisoriamente a norma delle medesime norme transitorie.
4. Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che abbia conseguito l’inquadramento in qualifica superiore a norma dell’articolo 23 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, può partecipare ai concorsi interni di mobilità di cui al secondo comma, purché sia in possesso del prescritto titolo di studio.


Art.3
1. Il terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell’accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, possono partecipare ai predetti concorsi pubblici, senza alcun limite di età, anche gli impiegati regionali di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l’accesso sino alla quinta qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l’accesso alla sesta qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l’accesso alla settima qualifica;
- diploma di laurea, per l’accesso all’ottava qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l’accesso alla qualifica dirigenziale."


Art.4
1. Nell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. dopo l’ultimo comma, sono istituiti i seguenti commi:
"Per gli inquadramenti definitivi delle nuove qualifiche funzionali, in sede di attribuzione dei profili professionali, l’esercizio delle mansioni o funzioni tipiche del profilo professionale da attribuire deve risultare da atti formali tipici emanati dalle autorità competenti, come in appresso:
a) nella Amministrazione regionale: deliberazioni della Giunta Regionale, decreti del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali;
b) nell’Azienda per le foreste demaniali della Regione sarda: deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
Per l’espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto al secondo comma dell’articolo 4 e fermi comunque restando i requisiti prescritti a orma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie di esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale."


Art.5
1. Nella legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, il terzo comma dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Al fine di assicurare l’attività istituzionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottufficiale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, forniti del prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l’organizzazione ed il personale, sono inquadrati a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge."


Art.6
1. Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali o presso l’Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 1° giugno 1988, è assegnato, a domanda, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale:
1) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell’articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
2) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
2. Il personale indicato al precedente comma è tenuto a presentare l’istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Contestualmente all’assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto sono attribuiti, nell’ambito della qualifica funzionale di appartenenza, i corrispondenti profili professionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
4. Nel secondo comma dell’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono soppresse le seguenti parole: "e cessa dal servizio presso l’Azienda foreste demaniali della Regione sarda".
5. All’articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente terzo comma:
"I coordinatori delle strutture organizzative dell’Azienda foreste demaniali della Regione sarda sono nominati tra il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale avente i requisiti previsti dalla normativa in materia di attribuzione degli incarichi di coordinamento."
6. Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
7. Gli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell’Azienda foreste demaniali della Regione sarda, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati qualora i titolari degli incarichi stessi non appartengano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al Corpo a norma del precedente secondo comma.
8. Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano agli incarichi di coordinamento dei settori amministrativi e contabili.


Art.7
1. Al secondo rigo dell’articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, dopo la parola "avvalendosi" è aggiunta la parola "anche" e la parola "trasferito" è sostituita con la parola "distaccato".


Art.8
1. L’articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, è sostituito dal seguente:
"L’Amministrazione regionale è tenuta ad attivare le procedure per la emanazione di apposite norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna al fine di consentire la mobilità di personale dipendente con quello degli enti locali."


Art.9
1. Il primo comma dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, è sostituito dal seguente:
"Per consentire alle Province l’utilizzo del personale regionale distaccato, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento."


Art.10
1. La Tabella "A", allegata alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, tenuto conto delle modificazioni ad essa apportate dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 26, è sostituita dalla seguente:
TABELLA "A" DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO
Qualifiche funzionali
3
4
5
6
7
Totali

Numero posti
10
370
143
60
35
618



Art.11
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificati in lire 3.180.000.000 per l’anno finanziario 1988 ed in lire 9.910.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
L. 3.180.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016
Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1° giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33 art. 3; LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26) (Spesa obbligatoria)
L. 1.690.000.000
Capitolo 02019
Versamento ritenute e contributi al fondo per l’integrazione ed il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale (LR 5 maggio 1965, n. 15; artt. 16 e 17, LR 30 luglio 1970, n. 6; artt. 8 e 3, LR 7 luglio 1971, n. 18; art. 1, comma terzo LR 9 maggio 1972, n. 11; art. 1 comma secondo, LR 5 dicembre 1983, n. 36; art. 5 LR 11 giugno 1974, n. 15; artt. 3 e 4, LR 21 aprile 1975, n. 24; LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 19 novembre 1982, n. 42, e LR 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)
L. 120.000.000
Capitolo 02022
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
L. 590.000.000
3. All’ulteriore spesa di lire 6.730.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
4. Le spese previste per l’attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02019, 02022, 02023 e 02050 del bilancio della Regione per l’anno 1988 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 novembre 1988

Melis