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Legge Regionale 29 dicembre 1988, n. 46

Variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1988.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Nello stato di previsione dell’entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.


Art.2
1. I capitoli 03098-01 e 03103 sono inclusi nell’elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l’anno 1988.


Art.3
1. Gli stanziamenti iscritti sui capitoli 05014-09, 05014,10, 08043-04, 08043-05, e 11110 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1988, relativi alle assegnazioni FIO per l’anno 1986-1988, possono essere impegnati nei limiti dei finanziamenti approvati ma i relativi pagamenti possono essere disposti nei limiti delle autorizzazioni di spesa di prima assegnazione di cui alla deliberazione CIPE 12 maggio 1988 ovvero di quelle di volta in volta disposte dai Ministeri competenti.
2. Gli stessi pagamenti potranno essere disposti negli appositi conti correnti bancari di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, fino al cento per cento degli impegni assunti per i progetti ammessi al finanziamento della Banca Europea Investimenti (BEI).


Art.4
1. I termini di impegnabilità scadenti al 31 dicembre 1988, relativi alle disponibilità sussistenti nel conto dei residui dei capitoli 03038, 05012, 05013, 05014, 05078-01, 08035-06, 08092, 08093, 08094 e 13025 sono prorogati al 31 dicembre 1989.


Art.5
1. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi nei settori di spesa dei rispettivi Assessorati competenti per materia facenti capo ai capitoli 02169, 03014, 03151, 04012, 04160-02, 05004, 05006, 05015-01, 08253-01, 09025, 11116, 11121, 11123 i termini di impegnabilità scadenti il 31 dicembre 1988 sono prorogati al 31 dicembre 1989.


Art.6
1. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi nei settori di spesa dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda facenti capo ai capitoli 271 e 282, i termini di impegnabilità, scadenti il 31 dicembre 1988, sono prorogati al 31 dicembre 1989.


Art.7
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 dicembre 1988

Melis