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Legge Regionale 29 dicembre 1988, n. 47

Finanziamenti per opere pubbliche ed altri settori d’intervento.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. E’ autorizzata, nell’anno 1988, la spesa complessiva di lire 32.000.000.000 per la realizzazione di programmi delle seguenti opere pubbliche:
- opere di depurazione L. 10.000.000.000
- edilizia ospedaliera L. 6.000.000.000
- edilizia scolastica L. 6.000.000.000
- infrastrutture nelle zone industriali L. 3.000.000.000
- infrastrutture per le aziende artigiane L. 7.000.000.000
2. E’ autorizzata, altresì, nell’anno 1988, l’ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la concessione di mutui destinati a promuovere l’industria alberghiera.
3. In conseguenza degli interventi autorizzati col presente articolo sono disposte, nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1988, le variazioni appresso indicate:
In diminuzione
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria) L. 42.000.000.000
mediante riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della Tabella A allegata alla legge finanziaria:
voce 1 - Provvedimenti in materia di personale in servizio ed in posizione di quiescenza L. 6.000.000.000
voce 3 - Provvedimenti a favore degli enti locali L. 6.000.000.000
voce 4 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali e delle politiche attive del lavoro L.20.000.000.000
voce 6 - Ulteriori provvedimenti per favorire l’occupazione L. 10.000.000.000
In aumento
capitolo 05014-08 -
Spese per l’esecuzione di opere di depurazione (art. 11, LR 27 giugno 1986, n. 44, e art. 11 della legge finanziaria)
L. 10.000.000.000
Capitolo 07017 -
Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l’industria alberghiera e turistica (art. 2, legge 4 marzo 1958, n. 174; art. 1, LR 18 marzo 1964, n. 8; art. 103, LR 31 maggio 1984, n. 26, e artt. 80 e 81 della legge finanziaria)
L. 10.000.000.000
Capitolo 08070-01 -
Contributi per l’esecuzione di opere di natura immobiliare per il miglioramento ed il completamento dei centri ospedalieri (LLRR 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8; art. 16, LR 24 febbraio 1987, n. 6; artt. 9 e 39 della legge di bilancio e artt. 13 e 18 della legge finanziaria)
L. 6.000.000.000
Capitolo 08117-01 -
Spese per la realizzazione dei programmi triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 - quota integrativa della Regione (art. 18, LR 21 luglio 1976, n. 39; art. 19, LR 31 maggio 1984, n. 26 e art. 12, LR 28 maggio 1985, n. 12)
L. 6.000.000.000
Capitolo 08205 - Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali e di servizi di navigazione (artt. 1, 2, 9, 10, 10 bis LR 7 maggio 1953, n. 22; LR 20 luglio 1954, n. 17, e interventi per le zone industriali mediante riduzione delle seguenti LR 7 luglio 1978, n. 43)
L. 3.000.000.000
Capitolo 09052 -
Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed all’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (art. 16, LR 31 maggio 1984, n. 26)
L. 7.000.000.000
4. Lo stanziamento di cui al capitolo 09052 è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d’intervento per l’anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinarsi all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale.
5. L’intervento di cui al precedente comma dovrà essere coordinato con gli analoghi interventi previsti a favore delle zone interne di cui al progetto speciale n. 33 della Cassa per il Mezzogiorno; lo stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 9.2.03/I del programma di intervento per l’anno 1985 di detta legge.


Art.2
1. E’ autorizzato lo stanziamento di lire 2.500.000.000 per spese di progettazione di strade incluse nei programmi dell’ANAS; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere utilizzato nell’ambito degli interventi di cui al paragrafo IV. 1 - punto 9 lettera c) del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla stessa legge, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, con attribuzione al titolo di spesa 8.4.1./I.
2. In conseguenza dell’intervento autorizzato col presente articolo è disposta, nel bilancio di previsione della regione per l’anno finanziario 1988, la variazione appresso indicata.
In diminuzione
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
L. 2.500.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge finanziaria
In aumento
Capitolo 03067 -
(Nuova istituzione) - (2.1.2.8.03.12.32) (08.02) - Somma da versare alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, per spese di progettazione di strade incluse nei programmi ANAS (art. 2 della presente legge)
L. 2.500.000.000


Art.3
1. E’ autorizzata per l’anno 1988 la spesa di lire 12.000.000.000 (cap. 04162-03) per la concessione di contributi ai Comuni ed alle Province previsti dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 29.
2. I criteri di assegnazione dei contributi sono quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, della stessa legge regionale n. 29 del 1986.
3. I Comuni e le Province debbono inoltrare all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione di contributo unitamente al certificato del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 1988 di cui all’articolo 4, terzo comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 23 ottobre 1987, n. 440, i cui dati saranno utilizzati per la determinazione delle misure del contributo medesimo.
4. In conseguenza dell’intervento autorizzato col precedente primo comma è disposta, nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1988, la variazione appresso indicata:
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
L. 12.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:
voce 1 - Provvedimenti in materia di personale in servizio ed in posizione di quiescenza
L. 9.000.000.000
voce 2 - Norme in materia di riforme della Regione e degli enti strumentali
L. 2.000.000.000
voce 3 - Provvedimenti a favore degli enti locali
L. 1.000.000.000
In aumento
Capitolo 04162-03 -
Contributi ai Comuni ed alle Province per il finanziamento di passività di bilancio relative ad esercizi pregressi (LR 6 giugno 1986, n. 29, e art. 3 della presente legge)
L. 12.000.000.000
5. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 04162-03 non utilizzato al termine dell’esercizio è conservato nel conto residui per essere utilizzato nell’anno finanziario successivo.


Art.4
1. A parziale modifica dell’articolo 48 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, le disponibilità sussistenti nei capitoli 07037, 10138, 10140 e 11129 alla data del 31 dicembre 1988, sono mantenute in bilancio quali residui e possono essere utilizzate nel corso dell’anno finanziario 1989 per la concessione delle provvidenze originariamente previste dagli articoli 17, 18 e 19, 11 e 16 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.
2. Per l’erogazione delle provvidenze previste dai citati articoli 17, 18 e 19, è altresì autorizzata, fino all’esaurimento, l’utilizzazione delle disponibilità esistenti negli appositi fondi costituiti presso gli istituti di credito convenzionati.


Art.5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 dicembre 1988

Melis