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Legge Regionale 29 dicembre 1988, n. 48

Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina del personale delle Unità sanitarie locali
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Composizione e funzione della commissione di disciplina
1. In attuazione dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è istituita presso ogni Unità sanitaria locale una commissione di disciplina per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 51 dello stesso decreto.
2. La commissione di disciplina è composta da sei membri titolari, dei quali tre nominati dal comitato di gestione tre designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo nazionale unico di lavoro del personale delle Unità sanitarie locali di cui all’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Nelle Unità sanitarie locali ove esistono presidi ospedalieri, il numero dei membri titolari della commissione di disciplina è elevato ad otto, di cui quattro nominati dal comitato di gestione e quattro designati dalle organizzazioni sindacali individuate nel precedente comma. Dei quattro membri nominati dal comitato di gestione uno deve essere appartenente al ruolo sanitario, profilo professionale medici, del servizio ospedaliero.
4. Per ciascun membro titolare e con le stesse modalità è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.
5. Tutti i membri, titolari e supplenti, devono essere dipendenti dell’Unità sanitaria locale.
6. L’attività connessa all’incarico di membro della commissione di disciplina rientra tra i compiti del personale delle Unità sanitarie locali.
7. Nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per i quali è richiesta l’iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale tra i dipendenti dell’Unità sanitaria locale.


Art.2
Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali
1. La designazione dei membri titolari e supplenti di competenza delle organizzazioni sindacali è richiesta dal presidente del comitato di gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le organizzazioni sindacali vi provvedono congiuntamente indicando, accanto al nominativo del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente.
3. La designazione deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al primo comma.
4. Nel caso che le organizzazioni sindacali non procedano ad alcuna designazione nel termine di cui al comma precedente, il comitato di gestione assegna a pena di decadenza, un ulteriore termine di dieci giorni.
A termine inutilmente decorso, il comitato di gestione procede al sorteggio tra il personale dell’Unità sanitaria locale appartenente alle organizzazioni sindacali individuate dall’articolo 1 della presente legge.
5. Nel caso che, per il mancato accordo, le organizzazioni sindacali procedano disgiuntamente a più designazioni, il comitato di gestione effettua il sorteggio tra i membri designati.
6. Il luogo, la data e l’ora dell’eventuale operazione di sorteggio saranno comunicati dal comitato di gestione alle organizzazioni sindacali interessate o firmatarie al fine di consentire alle stesse di potervi assistere.


Art.3
Designazione dei membri da parte degli ordini o collegi professionali
1. La designazione di un membro titolare o di uno supplente necessari ad integrare la commissione nei casi previsti dall’articolo 61, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è richiesta dal presidente del comitato di gestione a ciascun ordine o collegio professionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. In caso di mancata designazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale il comitato di gestione provvede alla nomina di un dipendente della Unità sanitaria locale iscritto al medesimo ordine o collegio professionale.


Art.4
Nomina dei membri da parte del Comitato di gestione
1. Il comitato di gestione nomina i tre od i quattro membri di sua competenza in un’unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato rispettivamente a due ed a tre nominativi. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
2. Ad avvenuta nomina dei membri titolari, nella stessa seduta e con distinte votazioni a scrutinio segreto, il comitato di gestione procede altresì alla nomina, per ciascun membro titolare, del rispettivo membro supplente.
3. Nella stessa seduta il comitato di gestione nomina i membri designati dalle organizzazioni sindacali sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 2.
4. Il comitato di gestione nomina altresì il membro designato di volta in volta dagli ordini o collegi professionali nei casi previsti dall’ultimo comma del precedente articolo 1.


Art.5
Istituzione della commissione di disciplina
1. L’istituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.
2. Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell’Unità Sanitaria Locale appartenente al ruolo amministrativo, profilo professionale dei direttori amministrativi o dei collaboratori amministrativi.


Art.6
Durata in carica e rinnovo
1. La commissione di disciplina dura in carica tre anni dalla data di di insediamento.
2. L’iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4, entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.
3. Oltre che alla scadenza naturale, si procede al rinnovo totale della commissione nel caso di dimissioni contemporanee dalla carica di almeno metà dei membri titolari. A tal fine il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara formalmente sciolta la commissione e avvia le procedure di rinnovo.


Art.7
Insediamento della commissione
1. Il presidente del comitato di gestione, entro il decimo giorno dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione istitutiva della commissione di disciplina, provvede all’insediamento della commissione stessa a mezzo di convocazione scritta indicante il luogo, la data e l’ora della prima seduta.
2. La presidenza della seduta di insediamento è assunta provvisoriamente dal presidente del comitato di gestione.


Art.8
Nomina del Presidente della commissione
1. Nella seduta di insediamento il presidente del comitato di gestione, coadiuvato dal segretario, verifica la regolare composizione della commissione di disciplina ed invia i presenti a procedere alla elezione del presidente con l’osservanza delle modalità previste dai commi seguenti.
2. Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri titolari con votazione a scrutinio segreto e deve ottenere un numero di voti non inferiore, rispettivamente, a quattro o a sei a seconda che la commissione sia composta da sei o da otto membri titolari.
3. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda votazione.
4. In seconda votazione risulta eletto il membro titolare che abbia riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
5. Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina.


Art.9
Attribuzione e compiti del presidente della Commissione
1. Il presidente convoca e presiede la commissione, firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, provvede in generale all’espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare:
- dirige la discussione e sovrintende all’ordinato svolgimento dei lavori;
- dà esecuzione alle decisioni;
- riferisce sui casi sottoposti a giudizio, nominando eventualmente un relatore, e fissa la data della trattazione orale;
- decide sulla ricusazione dei membri titolari e supplenti;
- stabilisce l’ordine e le modalità di votazione dei membri della commissione;
- sovrintende alla compilazione del processo verbale e lo sottoscrive assieme al segretario.
2. All’inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 61 del decreto del Presidente della repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri titolari e facendone constare il nominativo nel verbale della prima seduta. La designazione s’intende valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione. Il membro designato è sostituito dal corrispondente membro supplente nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di presidente.


Art.10
Disposizioni relative ai membri della commissione
1. I membri titolari e supplenti, quando non svolgano compiti inerenti la loro funzione di componenti della commissione devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari di competenza della commissione stessa.
2. I membri titolari e supplenti decadono di diritto dalla carica nei casi in cui vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare o nei casi di sospensione o di cessazione del rapporto di impiego. Decadono altresì qualora non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione: in tale caso la decadenza è dichiarata dalla commissione stessa.
3. I membri titolari non possono essere confermati nella carica. Tale divieto permane, oltre che nell’ipotesi prevista all’articolo 6, ultimo comma, in caso di loro decadenza o dimissioni volontarie.
4. Ogni membro titolare, nel caso di assenza o legittimo impedimento ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente. Il membro supplente sostituisce altresì il titolare decaduto o cessato fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare.


Art.11
Segretario della commissione
1. Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali; coadiuva il presidente nell’espletamento delle sue funzioni; assolve tutte le incombenze di segreteria e compie tutti gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, demanda al segretario della commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.
2. In particolare il segretario:
a) provvede alla tenuta obbligatoria di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza e di un registro originale dei verbali delle sedute;
b) è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze e decisioni della commissione;
c) sottoscrive, unitamente al presidente, i verbali delle sedute e ne autentica le copie.
3. In caso di dimissioni del segretario provvede il comitato di gestione con propria deliberazione tenuto conto dei criteri di cui al precedente articolo 5, secondo comma.
4. La segreteria della commissione di disciplina ha sede nell’ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.


Art.12
Validità delle sedute e delle deliberazioni
1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Dal computo è escluso l’eventuale membro previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1.
2. La commissione, salvo quanto previsto all’articolo 8, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. I membri supplenti hanno diritto ad intervenire
a tutte le sedute ma non possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti dei commi precedenti solo in caso di assenza del rispettivo titolare.
4. La convocazione della commissione è disposta dal presidente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento inviata a tutti i membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.


Art.13
Dimissioni del presidente e dei membri della commissione
1. In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di membro della commissione si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel precedente articolo 8, sotto la presidenza del presidente uscente.
2. Il presidente ed i membri dimissionari rimangono in carica sino alla nomina o designazione del successore.
3. La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione, sia al presidente del comitato di gestione.
4. Salvo il caso previsto dall’articolo 6, ultimo comma, qualora nel corso del triennio uno dei membri della commissione venga a cessare dalla carica si provvede immediatamente alla nomina di un nuovo membro con le procedure indicate agli articoli 2, 3 e 4.
5. Il nuovo membro rimane in carica per il tempo che resta al compimento del triennio.


Art.14
Rinvio alla normativa statale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, nonchè alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.


Art.15
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste agli articoli 2, 3 e 4 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli atti dei procedimenti disciplinari a carico del personale in servizio presso le Unità sanitarie locali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati dal momento in cui, a mente dell’articolo 111, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli atti dei procedimenti sono trasmessi alla commissione di disciplina.


Art.16
Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 dicembre 1988

Melis