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Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3

Interventi regionali in materia di protezione civile.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione nell’ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ed in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove d’intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e col concorso delle associazioni di volontariato, interventi di protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare l’incolumità del singolo e delle popolazioni, i beni, le attività produttive e l’ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall’attività dell’uomo.
2. A tal fine, nell’ambito delle materie di propria competenza o ad essa delegate:
a) instaura rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile, con gli enti locali e gli organismi di protezione civile e le associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;
b) programma le attività regionali di previsione, prevenzione ed emergenza in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato;
c) provvede alla direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale in modo da promuovere il coordinamento con quelle delle Province, dei Comuni, degli organismi di protezione civile e delle associazioni di volontariato.
3. Essa inoltre, per le materie non di propria competenza concorre, in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale della protezione civile e collabora alle attività di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello Stato.


Art.2
Piano regionale per la protezione civile
1. La Regione si dota di un piano pluriennale per la protezione civile volto a coordinare le attività regionali e quelle delle aziende ed enti dipendenti al fine di garantire la miglior tutela dei singoli e delle popolazioni, dei beni e delle attività produttive e dell’ambiente dai danni e dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall’attività dell’uomo.
2. Il piano individua le ipotesi di rischio per il territorio regionale e le zone che vi sono soggette con riferimento a ciascun tipo di evento calamitoso ipotizzato, gli interventi previsti da leggi regionali e le dotazioni disponibili atti a ridurne il rischio e prevenirne e limitarne le conseguenze dannose ed indica gli obiettivi che la Regione deve conseguire al fine di assicurare la tutela e l’integrità dei beni e delle persone.


Art.3
Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, con l’Assessore regionale dei lavori pubblici, con l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e con l’Assessore regionale all’igiene e sanità, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile.
2. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente provvede a tal fine ad acquisire i programmi degli enti ed aziende regionali che svolgano attività rilevanti a fini di protezione civile.
3. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente invia lo schema di cui al primo comma alle Province e provvede ad acquisirne le osservazioni mediante la convocazione di una conferma dei presidenti delle Province o loro delegati.
4. Ciascuna Provincia prima della conferenza di cui al comma precedente provvede ad acquisirne le osservazioni dei Comuni sullo schema di piano mediante la convocazione di una conferenza dei sindaci.
5. Il piano è approvato entro un anno dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
6. Il piano sottoposto a verifica ed aggiornamento ogni tre anni con la medesima procedura prevista per l’approvazione. A tal fine la conferenza di cui al precedente terzo comma deve essere convocata anche su richiesta di uno dei presidenti delle Province.
7. Il piano ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Comitato regionale previsto dall’articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ai fini e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo e dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, recanti norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità.


Art.4
Studi e ricerche
1. In conformità alle indicazioni del piano e in riferimento agli obiettivi ivi prefissati l’Amministrazione regionale predispone studi e ricerche volti a:
a) prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone e delle cose;
b) individuare le diverse zone del territorio regionale sulla base di caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, ecologiche, climatiche, vegetazionali, insediative, infrastrutturali, logistiche e culturali, influenti ai fini dei diversi tipi di calamità;
c) individuare e classificare le zone sistematicamente soggette a fenomeni specifici;
d) indicare i rimedi idonei e prevenire gli eventi di pericolo e di danno e proporre i modi per un corretto ripristino dell’ambiente, nel rispetto della sua conformazione e destinazione naturale.
2. A tal fine l’Amministrazione regionale si avvale, ove occorra, mediante la stipula di convenzioni della collaborazione scientifica di Università, Istituti universitari e Istituti scientifici e di ricerca.
3. Le convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale proposto dall’Assessore regionale della difesa dell’Ambiente.
4. Con le stesse modalità l’Amministrazione regionale può procedere per la predisposizione del piano pluriennale di protezione civile.


Art.5
Sistemi di rilevamento, raccolta e trasmissione ed elaborazione dati
1. In conformità alle indicazioni del piano di protezione civile e in relazione agli obiettivi ivi previsti l’Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di un sistema di rilevamento, trasmissione e comunicazione, raccolta e memorizzazione e diffusione dei dati relativi alle ipotesi di rischio e agli eventi calamitosi o catastrofi.
2. La gestione degli strumenti di rilevamento è affidata dalle Province. Le Province si avvalgono della collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane, di ogni altro organismo sovracomunale e degli uffici regionali decentrati.
3. Il sistema dovrà essere organizzato in modo da consentire il rapido aggiornamento dei dati relativi ai fenomeni calamitosi ipotizzati ed al loro eventuale svolgimento, nonché alle dotazioni ed alle strutture atte a fronteggiarli e alla loro dislocazione.
4. La Ragione provvede inoltre:
a) alla raccolta ed aggiornamento dei dati concernenti la dislocazione e le dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza di enti locali e delle associazioni di volontariato di cui ai successivi articoli e richiede agli organi competenti i dati relativi alla dislocazione e alle dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza dello Stato;
b) alla formazione ed aggiornamento di elenchi relativi:
1) alle strutture sanitarie, ausiliarie e assistenziali utilizzabili in caso di necessità;
2) agli edifici ed aree utilizzabili per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e delle strutture ausiliarie;
3) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l’indicazione dei principali mezzi e strutture di cui dispongono;
4) dei depositi e delle ditte produttrici o commerciali di materiali di prima necessità e comunque utili al soccorso.
5) Nell’ambito dei rapporti di collaborazione di cui alla lettera a) dell’articolo 1, tutti i dati, gli elementi conoscitivi e le risultanze degli studi di cui ai precedenti articoli sono trasmessi agli organi statali responsabili della protezione civile.


Art.6
Formazione e qualificazione professionale
1. In vista della predisposizione del piano annuale di formazione professionale di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 47, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente propone all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti alla protezione civile e dei volontari di cui ai successivi articoli.
2. Le attività formative sono svolte, secondo le disposizioni del piano annuale di cui al precedente comma, dalle strutture regionali e dagli organi del Servizio sanitario nazionale. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le Amministrazioni statali, le Università, enti ed associazioni, anche a carattere volontario, operanti nell’ambito della protezione civile di comprovata qualificazione specializzazione in relazione alle ipotesi di rischio individuale dal piano pluriennale.


Art.7
Interventi di soccorso in caso di calamità di estensione non particolarmente grave
1. Al verificarsi dell’evento calamitoso i Comuni segnalano immediatamente alla Regione la situazione di pericolo precisando il luogo e la natura e fornendo una prima indicazione sui danni verificatisi.
2. In caso di calamità pubblica di estensione ed entità non particolarmente grave, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione provvede agli interventi di soccorso ed emergenza di propria competenza ed alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 5, lett. d) della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, concernente norme di semplificazione e di snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, in applicazione della disciplina ivi dettata.


Art.8
Coordinamento degli interventi
1. In caso di calamità di cui al precedente articolo, su richiesta di uno o più Comuni il cui territorio sia interessato dall’evento, la Regione assicura la disponibilità dei mezzi e delle strutture operative regionali e la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti locali viciniori, assumendo il coordinamento dell’attività di soccorso.
2. A tal fine la Regione provvede a costituire un comitato, presieduto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e composto dai rappresentanti di tutti gli enti ed organizzazioni impegnate nelle attività di soccorso, quale organo di consultazione per il coordinamento degli interventi.
3. La Regione, previa consultazione del comitato, impartisce le direttive per lo svolgimento degli interventi ed assicura la necessaria assistenza tecnica ed operativa.


Art.9
Attivazione della dichiarazione di catastrofe o calamità naturale
1. La Giunta regionale, qualora ravvisi in base agli elementi acquisiti che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, adotta i provvedimenti intesi a promuovere la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale di estensione ed entità particolarmente grave ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell’articolo 5, primo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
2. La Giunta, nelle more delle determinazioni degli organi statali, dispone i provvedimenti previsti dalla presente legge predispone e presenta al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio eventualmente necessarie.
3. Ove sopravvenga la dichiarazione di cui al primo comma, le spese sostenute dalla Regione sono considerate anticipazioni per conto dello Stato.
4. In ogni caso la Giunta regionale prospetta ai competenti organi ed uffici statali, coordinando anche le eventuali istanze locali, l’esigenza dell’adozione di adeguati provvedimenti di loro competenza ed intesi al tempestivo ripristino dei servizi ed opere di interesse nazionale, con particolare riguardo alla viabilità statale, alla rete ferroviaria, ai corsi d’acqua, alle difese a mare ed alle reti energetiche e telefoniche, nonché alle attività produttive industriali.


Art.10
Mezzi e strutture regionali di soccorso
1. La Regione provvede ad individuare, acquisire ed organizzare attrezzature, mezzi, anche mobili, e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi calamitosi.
2. In caso di calamità attiva i propri mezzi e strutture operative per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
3. Qualora gli organi statali ne facciano richiesta i mezzi e le strutture sono messi a disposizione anche per interventi al di fuori del territorio regionale.


Art.11
Centro operativo regionale
1. La giunta regionale provvede a garantire il costante funzionamento di un centro operativo per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di competenza regionale col compito di assicurare il collegamento col comitato regionale per la protezione civile e le Prefetture e gli enti locali in modo da consentire l’afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del soccorso.
2. Con atto successivo e non oltre tre mesi dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale provvederà ad istituire, ai sensi e con le procedure della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il servizio regionale di protezione civile, con compiti di organizzazione, coordinamento ed attuazione di tutti gli interventi di protezione civile a livello regionale. Il numero dei servizi e dei settori, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, è incrementato rispettivamente di una e due unità.
3. Al verificarsi dell’evento calamitoso si provvede con decreto dell’Assessore regionale degli affari generali di concerto con l’Assessore regionale delle difesa dell’ambiente all’assegnazione temporanea, in aggiunta al personale stabilmente assegnato, di personale da altri uffici al centro operativo con specificazione dei relativi compiti, tenendo conto dei profili professionali e delle specializzazioni necessarie in relazione all’evento verificatosi.
4. In relazione alle necessità derivanti da particolari eventi il centro può avvalersi, ai sensi della vigente normativa regionale, di personale retribuito a convenzione, ovvero della consulenza di esperti esterni all’Amministrazione.
5. Il centro operativo regionale provvede:
a) ad acquisire dalle autorità locali i dati circa la situazione di pericolo venutasi a determinare, la natura dell’evento calamitoso e la zona colpita e gli elementi necessari per una prima valutazione dei danni;
b) a fornire alle autorità competenti le indicazioni e i dati utili per le operazioni di soccorso;
c) ad individuare gli interventi di competenza regionale per il soccorso e la ricostruzione ed alla istruzione dei relativi atti, da proporre agli organi regionali competenti;
d) ad assicurare, in caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 8, la direzione unitaria degli interventi regionali di soccorso ed il coordinamento con gli interventi degli enti locali e delle associazioni di volontariato.


Art.12
Finanziamento dei programmi comunali
1. La Regione finanzia programma dei Comuni:
a) per l’acquisto di mezzi e dotazioni necessarie per le attività di protezione civile di loro competenza secondo gli standards stabiliti dal piano regionale;
b) per l’organizzazione dei propri servizi per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché di quelli d’emergenza;
c) per lo studio del proprio territorio e la raccolta dei dati necessari alla predisposizione delle mappe di cui alla lettera a) del successivo articolo.
2. I finanziamenti sono attribuiti sulla base di programmi annuali redatti dai Comuni tenendo conto delle indicazioni del piano regionale pluriennale, della morfologia del territorio, della popolazione residente e del grado di rischio legato alla previsione di calamità naturali o catastrofi.
3. Qualora, in relazione agli elementi di cui al precedente comma, il livello sovracomunale risulti più consono per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, i finanziamenti ivi previsti sono erogati a favore delle Comunità Montane o associazioni di Comuni a tal uopo definite.


Art.13
Finanziamento dei programmi provinciali
1. La Regione finanzia programmi delle Province:
a) per la redazione, in collaborazione con i Comuni, di una mappa del proprio territorio con l’indicazione delle aree esposte a rischio e di quelle utilizzabili in caso di emergenza;
b) per la predisposizione di piani di intervento elaborati in riferimento a singole ipotesi di rischio che indichino le modalità operative circa le forme e l’entità del concorso degli enti locali e delle strutture di intervento e per l’utilizzazione delle associazioni di volontariato;
c) per l’elaborazione e l’attuazione, anche col concorso dei Comuni e d’intesa con gli organi scolastici, di iniziative educative ed integrative atte a stimolare nei cittadini una moderna coscienza di protezione civile e a divulgare le informazioni inerenti le situazioni di pericolo;
d) per l’organizzazione di servizi ordinari e straordinari per la prevenzione ed il pronto intervento anche in collaborazione con gli altri enti locali, cui affidare i compiti previsti dal successivo comma.
2. Le Province collaborano con la Regione nella rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile. Le modalità di tale collaborazione sono determinate con decreto dell’Assessore regionale della difesa e dell’ambiente previa consultazione della conferenza di cui al precedente articolo 3, comma terzo.


Art.14
Contributi agli enti locali per le spese di primo intervento
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, in materia di contributi a favore di Comuni, Province e Comunità montane sulle spese sostenute per interventi urgenti volti a fronteggiare calamità naturali.
2. Nel primo e terzo comma dell’articolo 3 della citata legge regionale, alle parole "Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica" sono sostituite le parole "Assessore della difesa dell’ambiente".
3. Per le attività, e con le medesime modalità ivi previste, sono rimborsate le spese anticipate dagli enti per interventi svolti, a seguito di richiesta della Regione ai sensi dell’articolo 8, primo comma, della presente legge. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, oltre ai documenti di cui all’articolo 3, secondo comma, punto 2), della legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, una dichiarazione del capo dell’amministrazione dalla quale risulti che le somme per cui si chiede il contributo sono state utilizzate per interventi conseguenti alla calamità per cui la Regione ha richiesto l’intervento. I termini previsti nella citata legge regionale decorrono dalla richiesta della Regione.


Art.15
Promozione del volontariato
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come forma organizzata della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.
2. Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l’adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione civile.
3. Il volontariato si esprime:
a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;
b) attraverso l’adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazione di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.


Art.16
Associazioni di volontariato
1. La Regione istituisce un albo regionale delle associazioni di volontariato che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento senza fini di lucro di attività di previsione, prevenzione, protezione e soccorso o ripristino in relazione a eventi calamitosi o catastrofi di cui alla presente legge.
2. Per l’iscrizione le associazioni interessate devono presentare domanda corredata dallo statuto e da una relazione dalla quale risulti la struttura organizzativa, la dotazione di attrezzature e l’attività svolta. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione attestante la piena e costante disponibilità a concorrere nell’ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile a richiesta ed in conformità alle direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l’associazione è in grado di offrire e le specializzazioni le professionalità dei soci, risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla legislazione vigente.
3. L’iscrizione o il suo diniego sono deliberati dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e devono essere comunicati alle associazioni entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le associazioni iscritte all’albo devono dare preventiva comunicazione alla Regione delle attività che intendono svolgere al di fuori del territorio regionale.


Art.17
Contributi alle associazioni di volontariato
1. La Regione fornisce alle associazioni ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati in suo possesso utili per lo svolgimento delle attività dell’associazione.
2. La Regione eroga contributi alle associazioni iscritte all’albo, nonché al Club alpino italiano, alla Croce Rossa Italiana ed al CISOM:
a) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi di infortuni nelle attività di addestramento;
b) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l’intervento in caso di calamità.
3. I contributi sono erogati, in riferimento alle indicazioni contenute nel piano regionale pluriennale, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa delle associazioni in modo da privilegiare quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di prevenzione o intervento in caso di calamità e non possono superare il novanta per cento della spesa prevista.
4. La concessione dei contributi è subordinata all’assunzione dell’impegno a:
a) realizzare l’attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi dei corsi di cui al precedente comma articolo 6, presentare il rendiconto degli acquisti operati e delle attività svolte col contributo regionale;
b) intervenire in caso di emergenza;
c) curare la buona manutenzione dell’attrezzatura ed assicurare l’immediata disponibilità in caso di necessità;
d) collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell’attività di vigilanza e prevenzione.
5. Gli enti locali possono assegnare in comodato alle associazioni iscritte all’albo i mezzi e gli equipaggiamenti acquistati in base ai programmi di cui ai precedenti articoli 12 e 13.
6. In caso di intervento in occasione di eventi calamitosi la Regione rimborsa alle associazioni le spese di trasporto, vitto e alloggio per i soci sempre che non siano state sostenute direttamente dagli enti che hanno richiesto l’intervento e quelle necessarie alla reintegrazione delle dotazioni ed equipaggiamenti consumati o danneggiati nel corso degli interventi.
7. La Regione rimborsa alle associazioni per il periodo dell’effettiva utilizzazione per l’intervento le spese sostenute per l’assicurazione dei soci contro i rischi di infortuni o incidenti.


Art.18
Gruppi di volontariato comunali
1. I Comuni curano la formazione di elenchi di volontari, sulla base delle istanze presentate dai singoli cittadini residenti o domiciliati.
2. I predetti elenchi e i loro periodici aggiornamenti, suddivisi per competenze e qualificazioni professionali sono trasmessi alle Province competenti per territorio e da queste alla Regione.
3. I Comuni forniscono ai volontari equipaggiamenti individuali e le attrezzature necessarie per attuare gli interventi di soccorso e/ o di assistenza.
4. La Regione rimborsa ai Comuni le somme da essi anticipate per il trasporto, vitto e alloggio dei volontari aderenti ai gruppi impiegati nelle opere di soccorso e/o assistenza.
5. A tal fine i Comuni presentano alla Regione una relazione dettagliata sull’opera svolta dal volontariato, corredata dalla documentazione comprovante le spese sostenute dagli interessati.
6. La Regione provvede altresì a rimborsare ai Comuni le somme da essi anticipate per assicurazione contro i rischi di infortunio o incidente per i volontari utilizzati dal sindaco nelle opere di soccorso e/o di assistenza.
7. I gruppi di volontariato, oltre che integrare le squadre di intervento comunali in caso di calamità, possono essere utilizzati anche al di fuori del territorio del Comune nel cui elenco sono iscritti, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità.


Art.19
Modalità per la concessione dei finanziamenti
1. I finanziamenti ed i contributi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 17 sono deliberati dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale predisposto dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente in conformità alle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo 2.
2. L’erogazione è subordinata all’assunzione, da parte degli enti beneficiari, dell’impegno di mettere a disposizione, su richiesta e con il coordinamento della Regione, le proprie attrezzature ed equipaggiamenti e collaborare agli interventi di protezione civile ivi compresa l’attività di vigilanza e prevenzione e di trasmettere alla Regione tempestivamente tutti i dati da essa raccolti.


Art.20
Norma finanziaria
1. Le spese relative all’attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.000.000.000, a decorrere dall’anno finanziario 1989.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli:
05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02) -
Spese per la predisposizione del piano e per studi e ricerche in materia di protezione civile (artt. 2 e 4 della presente legge)
2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02) -
Spese per la realizzazione del sistema di rilevamento, raccolta, trasmissione ed elaborazione dati (art. 5, primo comma, della presente legge)
2.1.1.4.3.2.08.29 (08.02) -
Spese per l’acquisizione e manutenzione di attrezzature e mezzi anche mobili per l’attivazione ed in funzionamento delle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino in materia di protezione civile (art. 10 della presente legge).
2.1.1.5.3.2.08.29 (08.02) -
Trasferimenti alle Province per la gestione degli strumenti di rilevamento (art. 5, secondo comma, della presente legge)
1.1.1.4.2.2.08.29 (08.02) -
Spese di consulenza e per l’assunzione del personale a convenzione (art. 11, quarto comma, della presente legge)
2.1.1.5.1.1.08.29 (08- 02) -
Finanziamento di programmi comunali (art. 12 della presente legge)
2.1.1.5.3.2.08.29 (08- 02) -
Finanziamento di programmi provinciali (art. 13 della presente legge)
2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02) -
Anticipazione e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per spese relative a interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche (LR 21 novembre 1985, n. 28, e art. 14 della presente legge)
2.1.1.5.2.2.08.29 (08- 02) -
Rimborso di spese anticipate dagli enti per interventi svolti a seguito di richiesta della Regione (art. 14 della presente legge)
2.1.1.6.2.2.08.29 (08- 02) -
Contributi alle associazioni di volontariato per le spese di assicurazione e per le spese di acquisto di attrezzature (art. 17, secondo comma, della presente legge)
2.1.1.6.2.2.08.29 (08- 02) -
Rimborso alle associazioni di volontariato per le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 17, sesto e settimo comma, della presente legge)
2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02) -
Trasferimenti ai Comuni per il rimborso ai gruppi di volontari per le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazioni infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 18 della presente legge)
3. Alle relative spese per l’anno finanziario 1989, si fa fronte, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento, della somma di Lire 3.000.000.000, dal fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria 1988.
4. Alle stesse spese per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dal suo naturale incremento.
5. Alla ripartizione delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge tra i succitati capitoli di nuova istituzione, per l’anno 1989 si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.
6. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli di cui al precedente secondo comma, del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1989

Melis