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Legge Regionale 26 gennaio 1989, n. 5

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizione varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione
1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziarie, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e con la legge 25 marzo 1982, n. 94, programmi di edilizia abitativa sperimentali di nuove costruzioni mediante l’assegnazione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo globale dell’intervento con il limite massimo previsto per alloggio dall’articolo 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94.
2. I programmi di cui al precedente comma, finalizzati anche alla utilizzazione delle risorse locali, sono destinati a favore delle cooperative edilizie di abitazione e localizzati prioritariamente nei Comuni con maggiore tensione abitativa.
3. I requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi e le caratteristiche degli alloggi stessi realizzati con i finanziamenti del presente articolo sono quelli stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. Gli enti attuatori dei programmi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo sono i consorzi regionali di cooperative edilizie di abitazione maggiormente rappresentativi con cui i contributi vengono concessi sulla scorta dei seguenti criteri che, in ordine di elencazione, definiscono le relative priorità:
a) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia sperimentali pubblica realizzati, avviati o anche semplicemente approvati in fase di affidamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94;
b) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia abitativa con agevolazioni regionali in conto capitale, realizzati sulla base di convenzioni stipulate con la Regione Autonoma della Sardegna e regolarmente collaudati;
c) esperienze in assistenza a soggetti attuatori di programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata negli ultimi 10 anni.
5. Il programma di attuazione degli interventi è approvato con deliberazione della Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dovrà stabilire:
a) i costi di intervento ammissibili a contributo, nei limiti dei massimali stabiliti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e aggiornata in relazione all’andamento dell’indice del costo di costruzione;
b) le modalità per la scelta dei soggetti destinatari dei contributi nel rispetto dei criteri al precedente quarto comma;
c) le clausole della convenzione da stipularsi con i soggetti finanziati; gli obiettivi e le modalità dei temi sperimentali, da realizzarsi nell’ambito di quelli fissati dal CIPE per l’attuazione dei programmi di sperimentazione di cui alle leggi 5 agosto 1978, n, 457, e 25 marzo 1982, n. 94; le modalità e i tempi del monitoraggio e della rendicontazione dei risultati della sperimentazione da parte dei soggetti attuatori all’Amministrazione regionale. A tal fine al soggetto attuatore viene riconosciuto un rimborso spese pari al 2 per cento del costo di intervento, aggiuntivo al contributo di cui al primo comma del presente articolo destinato esclusivamente al programma costruttivo".


Art.2
Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24
1. L’articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1987. n. 24 è abrogato.
2. Il primo ed il quarto comma dell’articolo 10 della stessa legge regionale n. 24 del 1987 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"I fondi cui all’articolo 4 della presente legge costituiscono per i tesorieri degli enti, entrate a destinazione specifica a norma dell’articolo 171, comma secondo del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 ottobre 1911, n. 297".
"I fondi versati alla Regione in applicazione dell’articolo 4 della presente legge, devono essere impegnati all’ente interessato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento".


Art.3
Modalità di erogazione dei finanziamenti
1. Il primo ed i secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono abrogati.
2. A parziale deroga delle più generali disposizioni, i pagamenti relativi ai fondi di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, assegnati ai Comuni per l’anno 1988, sono ordinati a favore dei medesimi enti in unica soluzione, sulla base dei rispettivi programmi triennali.
3. I fondi di cui al precedente secondo comma entrano a far parte del bilancio comunale e sono utilizzati per l’attuazione dei programmi cui si riferiscono con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
4. I termini fissati dalla vigente normativa per l’impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in applicazione del Capo I della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45, sono prorogati, per il triennio 1985- 1987, al 30 giugno 1989.


Art.4
Abrogazione del secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11
1. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

Art.5
Credito di esercizio
1. All’articolo 36 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"2. Nella concessione del concorso sui tassi di interesse di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, si applica la disposizione dell’articolo 4, comma terzo, della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30".


Art.6
Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni
1. Nella concessione dei contributi di cui all’articolo 55 della legge 4 giugno 1988, n. 11, si prescinde dal numero degli esercizi per i quali i Comuni hanno già ottenuto le stesse provvidenze.
2. Il secondo comma dell’articolo 55 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.


Art.7
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5
1. L’articolo 58 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
"1. Al primo comma, seconda linea, dell’articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, dopo le parole "delle organizzazioni professionali agricole", aggiungere "ed attribuite alla Coldiretti, Confcoltivatori e Federazione regionale degli agricoltori".


Art.8
Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 legge regionale n. 11 del 1988
1. Entro il limite massimo stabilito dagli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, il concorso sugli interessi ivi previsto viene effettivamente corrisposto in misura non superiore alla differenza tra il tasso di interesse dovuto dalle imprese aventi titoli ed il 36 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’intervento nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.9
Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio
1. Le provvidenze di cui all’articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono concesse agli agenti e rappresentanti di commercio aventi titolo, che risiedono ed operano in Sardegna.

Art.10
Agevolazioni per l’innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane
1. I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica:
- nella piccole e medie imprese individuali ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675;
- nelle imprese artigiane, individuali e societarie, cooperative e consortili;
- nelle nuove imprese artigiane che realizzino attività industriali purché i lavoratori siano in possesso di qualifica idonea per l’esercizio delle suddette attività;
Con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l’occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività, possono essere concessi prestiti, entro i massimali di investimento e nella misura stabilita dalla legislazione statale vigente per il settore, finalizzati all’acquisto o utilizzazione mediante locazione finanziaria, delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983, nonché di:
a) sistemi composti da uno o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico che governa a mezzo di opportuni programmi la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto e magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati.
2. Sono ammesse a beneficiare dei prestiti di cui al precedente comma, le iniziative aventi titolo e per le quali sia stata avanzata istanza di concessione delle agevolazioni stabilite dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, previo rilascio da parte delle imprese richiedenti di apposita delega in favore del fondo, di cui al comma settimo, all’incasso delle relative provvidenze.
3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla anzi indicata legge, nei limiti del prestito del medesimo per lo stesso erogato, con obbligo di corrispondere alle imprese interessate l’eventuale eccedenza; restano, invece, a carico del fondo stesso le maggiori spese ovvero erogazioni creditizie disposte, ai sensi del precedente comma secondo, e non riconosciute a carico dello Stato.
4. I prestiti di cui al precedente comma primo sono ammortizzati entro il periodo massimo di cinque anni della concessione e sono gravati dal tasso di interesse previsto per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31".


Art.11
Provvidenze regionali in favore dell’impresa artigiana: incremento massimali di investimento
1. L’articolo 85 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è così modificato:
"1. I massimali di investimento stabili, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
- lire 200.000.000 per le imprese individuali e societarie;
- lire 600.000.000 per le cooperative ed i consorzi.
2. Detti importi sono rispettivamente elevati a lire 400.000.000 ed a lire 1.000.000.000 quando i soggetto beneficiari si avvalgano delle sole provvidenze creditizie, con irrevocabile rinuncia scritta a quelle contributive.
3. Restano valide le disposizioni di cui all’articolo 6 - n. 1 - della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40".


Art.12
Progetti speciali finalizzati all’occupazione
1. Dall’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono eliminate le seguenti espressioni:
- quarto comma: "possono prevedere, per ampliarne la portata, l’utilizzo coordinato di risorse regionali, statali e comunitarie";
- settimo comma: "può essere a tempo pieno o parziale";
- ottavo comma: "in via diretta o analogica".


Art.13
Progetti comunali finalizzati all’occupazione
1. Dall’articolo 87, sesto comma, della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sostituito con l’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria) sono eliminati:
- dal primo periodo, l’espressione "in via diretta o analogica";
- l’intero secondo periodo dicente: "il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno o parziale".
2. Il quarto comma dell’articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, come modificato dall’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
"I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l’utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:
- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti."


Art.14
Locazione finanziaria agevolata per attività agricole
1. I commi settimo e ottavo dell’articolo 97 della legge regionale 4 giugno 1988, n, 11, sono sostituiti dai seguenti:
"7. Il contributo in conto interessi di cui al sesto comma è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate ai tassi di riferimento rispettivamente vigenti per il credito di miglioramento e di esercizio e quelle a carico del beneficiario calcolate ai rispettivi tassi agevolati.
8. I tassi anzidetti sono quelli applicati al momento della concessione delle provvidenze; i tassi di attualizzazione sono quelli stabiliti dalla normativa statale per il credito agrario di miglioramento e per quello di esercizio."


Art.15
Integrazione all’articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - Palazzo Consiglio Regionale
1. Una quota dello stanziamento autorizzato dall’articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è destinata al pagamento degli oneri espropriativi per l’acquisizione delle aree retrostanti il palazzo del Consiglio regionale ai fini della realizzazione dei lavori di costruzione dei parcheggi, sistemazione dell’isolato retrostante il palazzo del Consiglio, all’indennizzo dei proprietari e connesse attività commerciali per il periodo di occupazione delle aree stesse, nonché al pagamento degli oneri di manutenzione e gestione di tutti gli impianti del complesso fino al collaudo definitivo.
2. Detta somma è anche necessaria - sulla base delle ipotesi transative da concordarsi con le attività commerciali interessate dai lavori - per il rimborso della mancata produttività, per il periodo necessario alla realizzazione dei parcheggi dell’area predetta, per il tempo necessario per la sistemazione dell’isolato.
3. Ai fini di concordare con gli interessati le somme indennizzabili, verrà valutato il volume d’affari relativo agli ultimi tre anni sulla base del modello 740 di cui alla denuncia dei redditi relativa.
4. In ogni caso l’eventuale transazione dovrà essere prima autorizzata dalla Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.


Art.16
Anticipazioni finanziarie sui contributi concessi in applicazione della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17
1. A favore dei soggetti beneficiari delle provvidenze contributive previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, può essere disposta, su presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa di importo corrispondente, l’erogazione di un’anticipazione finanziaria nella misura massima dell’80 per cento del contributo concesso.
2. Ai fini del precedente comma, la polizza fidejussoria dovrà prevedere l’obbligo dell’immediato rimborso alla Regione - su richiesta scritta della stessa - dell’intera somma anticipata ovvero del minore importo fra la medesima somma e la ridotta misura finale del concedibile contributo nei casi rispettivamente:
a) di omessa presentazione al competente Assessorato regionale, entro i termini stabiliti dal decreto regionale di concessione, del prescritto rendiconto del contributo concesso, ovvero di non sanabili irregolarità amministrative del rendiconto medesimo - ancorchè presentato in termini - che ne impediscono la giuridica approvabilità;
b) di riconoscimento, per effetto di rendiconti parziali o soltanto parzialmente accoglibili, di misure di contributo inferiori rispetto all’importo della concessa anticipazione.
3. Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà disposto:
a) nei casi irregolari, contestualmente al provvedimento di saldo delle concesse provvidenze contributive, non oltre tre mesi dal ricevimento del relativo rendiconto;
b) nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, entro quindici giorni dal ricevimento di istanza del fidejussore corredata dalla documentata dimostrazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione fidejussoria, mediante, versamento alle entrate del bilancio regionale della competente somma dovuta.
4. E’ abrogato l’articolo 86 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.


Art.17
Titolarità delle attribuzioni di spendita dei contributi regionali per il funzionamento della Sezione staccata di Cagliari dell’ISEF di l’Aquila
1. Alla spendita dei contributi annuali erogati dalla Regione in favore dell’ISEF di l’Aquila ai sensi della legge regionale 31 maggio 1984, n. 27, viene provveduto con diretti atti di impegno ed ordinativi di pagamento del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto, per il quale detti contributi costituiscono - nel rispetto delle condizioni procedurali e di utilizzo stabilite dall’articolo 2 di tale legge - entrata di bilancio con vincolo di destinazione specifica finalizzata alla sopravvivenza ed all’autonomia funzionale della Sezione staccata di Cagliari dell’ISEF medesimo.
2. Rimane fermo l’obbligo del Consiglio d’Amministrazione dell’ISEF di l’Aquila di presentare all’Amministrazione regionale, contestualmente alla relazione previsionale per ciascun nuovo esercizio accademico, un’analitica relazione finanziaria sull’impiego delle somme di contributo riscosse per l’anno accademico immediatamente precedente e sui programmi di attività conseguentemente realizzati.
3. I beni e le attrezzature acquisiti dell’ISEF con i predetti contributi della Regione debbono essere utilizzati nell’interesse ed ai soli esclusivi fini dell’assolvimento degli istituzionali compiti della Sezione staccata di Cagliari, nei locali debbono trovare funzionale e non distraibile collocazione.


Art.18
Ricoveri fuori alla Regione - Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14
1. Il terzo comma dell’articolo 119 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
"3. Al quarto comma dell’articolo della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, il termine di 5 giorni è modificato in 30 giorni".


Art.19
Ufficio regionale della fauna
1. Il secondo comma dell’articolo 132 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
"2. Per consentire il funzionamento dei centri dell’Ufficio regionale della fauna e specificamente per la cura, il recupero e l’allevamento di fauna selvatica, nonché per l’immissione, il rilevamento ed il ripopolamento da realizzarsi attraverso le zone di cui al precedente comma, l’Ufficio regionale della fauna è autorizzato a trasformare l’attuale rapporto di convenzione applicando ai convenzionati, in qualsiasi mansione operanti, i contratti collettivi del settore agricolo vigenti nel territorio della Sardegna".


Art.20
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1
1. Il primo e l’ultimo alinea dell’articolo 134 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"- articolo 2: dopo la frase "associazioni professionali agricole", aggiungere "Coldiretti regionale, Confcoltivatori regionale, Federazione regionale agricoltori".
"- l’ultimo comma dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all’articolo 2".


Art.21
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31
1. Il settimo comma dell’articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, è sostituito dal seguente:
"L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio; all’alunno è data facoltà di opzione".
2. Nella stessa legge regionale n. 31 del 1084 e abrogato l’ottavo comma di detto articolo 12.


Art.22
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42
1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, dopo le parole "presso gli Ispettorati ripartimentali", è aggiunto "presso il settore della politica naturalistica dei parchi e delle foreste dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente"; i termini di cui al secondo comma del predetto articolo 6 sono fissati per il personale in servizio presso il settore sopraindicato, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.23
Comitati di gestione fondi regionali di credito
1. L’espressione "organi deliberanti degli istituti di credito", di cui all’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria), è da intendersi riferita alle commissioni o comitati comunque denominati e previsti da leggi regionali per la deliberazione dei prestiti o contributi a valere su fondi costituiti presso istituti di credito con stanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.


Art.24
Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali - Legge regionale n. 19 del 1981
1. Al primo comma dell’articolo 38 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19 sono soppresse le parole "operante nell’ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale".

Art.25
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, i provvedimenti d’impegno da assumere sui capitoli inclusi nelle categorie di programma 03.01, 03.05, 03.08 e 03.09 del bilancio per l’anno 1989 sono assunti, indipendentemente dall’entità degli importi, dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio; tale disposizione è estesa ai titoli di spesa dei programmi di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, i cui interventi sono attribuiti dagli stesi programmi alla competenza dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Art.26
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11:
- Art. 19 - Impianti di depurazione - legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4;
- Art. 82 - Credito di esercizio alle aziende turistico - ricettive;
- Art. 142 - Contributo al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari;
- Art. 146 - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 27 - (membri supplenti organi di controllo)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 gennaio 1989

Melis