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Legge Regionale 9 marzo 1989, n. 8

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, concernente «Compiti della Regione nella programmazione».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il personale che, alla data del 30 giugno 1987, prestava servizio presso l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 1o agosto 1975, n. 33, purché in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l’assunzione agli impieghi regionali, eccezion fatta per il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi, è inquadrato al livello iniziale della settima qualifica funzionale del ruolo unico regionale.
2. L’inquadramento è disposto previo superamento di un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, indetto con decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’inquadramento decorre dal momento dell’approvazione della graduatoria concorsuale.
3. Le materie di esame, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dal decreto che indice il concorso, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
4. Ai fini degli inquadramenti previsti dal primo comma, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono apportate, per sopperire alle carenze nell’organico del Centro regionale di programmazione, variazioni in aumento della settima qualifica funzionale per n. 21 posti.
5. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, il servizio reso alle dipendenze dell’Amministrazione regionale anteriormente all’inquadramento è riconosciuto utile ai soli fini economici.
6. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è assegnato agli uffici dell’Amministrazione regionale con provvedimento dell’Assessore regionale competente in materia di personale.


Art.2
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinate in lire 824.000.000 nell’anno finanziario 1989 ed in quelli successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 i capitoli corrispondenti ai capitoli 02016, 02019, 02022 e 02023 del bilancio 1988 sono incrementati rispettivamente di lire 582.000.000, 42.000.000, 146.000.000 e 54.000.000.
3. Alla relativa spesa si fa fronte ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo della riserva prevista dal punto 1 della tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988).
4. Alla spesa per gli anni successivi si fa fronte col maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 marzo 1989

Melis