Legge Regionale 10 marzo 1989, n. 9
Disposizioni per la prima applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante «Riordino delle funzioni socio assistenziali».
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Le somme disponibili del fondo socio - assistenziale di cui all’articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, devono essere destinante alle spese derivanti agli enti titolari delle funzioni dall’erogazione di servizi e di prestazioni socio - assistenziali.
3. Le somme devono essere ripartite sulla base dei finanziamenti già concessi o comunque stanziati o erogati dalla Regione in conto esercizio finanziario 1988 per servizi e prestazioni rese nell’ambito territoriale di ciascun ente ai sensi delle disposizioni legislative allora vigenti.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per il finanziamento degli interventi a carattere socio - assistenziale di cui agli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, ed all’articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.
Art.2
2. Restano salve le prescrizioni concernenti i livelli di prestazione e di qualificazione del personale, nonché gli standard strutturali e funzionali previsti dal regolamento di esecuzione della legge.
Art.3
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 marzo 1989
Melis