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Legge Regionale 20 marzo 1989, n. 11

Provvedimenti straordinari in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell’annata agraria 1988/1989 ed interventi vari in favore dell’agricoltura
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Anticipazioni di provvedimenti statali
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è inserito il seguente articolo 1 bis:
«L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dalla legislazione dello Stato a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Il recupero sulle assegnazioni statali ricevute per la concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è disposto con successiva legge regionale.
Resta a carico delle disponibilità relative all’attuazione della presente legge l’onere conseguente alle eventuali minori assegnazioni disposte dallo Stato rispetto alle provvidenze anticipate dalla Regione».


Art.2
Contributi a fondo perduto
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei produttori agricoli che siano stati danneggiati dalla siccità dell’annata agraria 1988/1989, contributi a fondo perduto per un importo pari al parametro del prestito di conduzione previsto per le diverse colture dalla normativa regionale vigente; detti contributi sono concessi a valere sulla disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.
2. Su istanza dell’interessato il contributo può essere destinato all’abbattimento di passività agrarie aziendali.
3. Al fine di accelerare le procedure per l’erogazione dei contributi di cui al precedente primo comma, le denunce del danno devono essere presentate agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, competenti per territorio unitamente ad un atto sostitutivo di notorietà dichiarante la responsabilità personale sulla veridicità del danno subito e denunciato.
4. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, avvalendosi anche del personale dipendente dell’ERSAT e degli altri enti strumentali della Regione autonoma della Sardegna operanti in agricoltura, dovranno emettere il decreto di pagamento entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, qualora questa stessa data sia antecedente alla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989, entro trenta giorni da quest’ultima.
5. L’Amministrazione regionale effettuerà verifiche a campione sulla corrispondenza delle denunce all’effettivo danno subito, per tutte le produzioni danneggiate e su tutto il territorio regionale.


Art.3
Opere di ricerca, captazione e accumulo d’acqua
1. Tra le opere di miglioramento fondiario, la realizzazione di pozzi, bacini di accumulo, bacini freatici, aziendali e/o interaziendali, comprese le opere di adduzione e distribuzione, beneficeranno di un intervento contributivo del 75 per cento della spesa ammessa.
2. Le opere di cui al primo comma hanno priorità assoluta nell’istruttoria delle pratiche di miglioramento fondiario e possono essere finanziate anche come intervento separato dal resto delle opere.
3. Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1989, la spesa di lire 20.000.000.000.


Art.4
Contributi per oneri di irrigazione
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è inserito il seguente articolo 7 bis:
«In conseguenza della dichiarazione di calamità naturale o di eccezionale avversità atmosferica, emanata dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi dell’articolo 11 della presente legge i contributi previsti dagli articoli 9 e 12 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, sono elevati, nell’ambito delle zone danneggiate, fino alla misura massima del 75 per cento».
2. Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1989, la spesa complessiva di lire 14.000.000.000.


Art.5
Contributi ai Consorzi di bonifica
1. All’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
«In caso di calamità naturale che impedisca la distribuzione di acqua agli utenti, il contributo di cui al precedente articolo 8 è concesso, nella misura indicata nel primo comma, a favore dei Consorzi di bonifica per la riduzione degli oneri di gestione».


Art.6
Contratti di coltivazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni alle associazioni dei produttori ed alle cooperative al fine di garantire la stipula dei contratti di coltivazione per la produzione di foraggi e di mangimi.
2. I parametri applicativi e le modalità di restituzione sono determinati con la procedura di cui all’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1989, la spesa di lire 5.000.000.000.


Art.7
Contributi ad organismi cooperativi per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi cooperativi che provvedono alla raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento e/o trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici che, a causa dell’evento siccità 1988/1989, abbiano registrato una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30 per cento della media dell’ultimo triennio un contributo pari al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nello stesso triennio. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nella stessa misura a favore delle cantine sociali cooperative quando si verifichi una riduzione dei conferimenti non inferiori al 20 per cento della media dell’ultimo triennio. Il relativo onere farà carico alle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.


Art.8
Priorità
1. Nella erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere considerata preferenziale, così come previsto dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.


Art.9
Fondo dotazione per l’ammasso carni
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un fondo di dotazione presso la SIPAS, da utilizzare quale anticipazione degli stanziamenti che l’AIMA potrà destinare alla Sardegna per l’ammasso dei capi di bestiame ceduti dagli allevatori isolani.
2. L’Ammasso e le relative condizioni sono stabiliti previa autorizzazione dell’AIMA, con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro - pastorale dietro deliberazione della Giunta Regionale.
3. Il fondo avrà una dotazione di lire 10.000.000.000. Restano eventualmente a carico delle disponibilità del fondo le eventuali minori assegnazioni disposte dall’AIMA.


Art.10
Determinazione degli oneri gravanti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2 e 6 è autorizzata, nell’anno finanziario 1989, la spesa di lire 551.000.000.000.


Art.11
Norma finanziaria
1. All’onere complessivo di lire 600.000.000.000 previsto dalla presente legge si fa fronte, nell’anno 1989, per una quota di lire 160.000.000.000 con la soppressione dell’autorizzazione di spesa di pari importo disposta dall’articolo 92, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) per l’attuazione dei progetti speciali finalizzati a favorire l’occupazione; conseguentemente a tale soppressione i capitoli di spesa indicati nell’articolo 93 della stessa legge finanziaria per l’anno 1988 saranno inseriti nel bilancio di previsione per l’anno 1989 «per memoria».
2. Al rimanente onere di lire 440.000.000.000, da sostenere ugualmente nell’anno 1989, la Regione fa fronte destinandovi, prioritariamente, una quota di mezzi propri derivanti da quote di entrate tributarie, complessivamente stimate in lire 1.846.000.000.000, dopo aver assicurato, nell’ambito del relativo bilancio, la copertura delle spese concernenti l’amministrazione generale valutate in lire 356.000.000.000 delle ulteriori spese di carattere obbligatorio e di quelle predeterminate da norme di legge, previste in lire 640.000.000.000, nonché di quelle conseguenti ai contributi di funzionamento degli enti strumentali della Regione, valutate in lire 181.000.000.000.
3. Con la legge di approvazione del bilancio per l’anno 1989 saranno corrispondentemente ridotte, rispetto agli stanziamenti disposti nell’anno 1988 ed in applicazione dell’articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, le spese previste dalla vigente legislazione regionale per le attività e gli interventi facoltativi.
4. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

Capitolo 36212
(N.I) - 3.6.2 - Recuperi delle anticipazioni disposte a favore delle associazioni dei produttori ed alle cooperative al fine di garantire la stipula dei contratti di coltivazione per la produzione di foraggi e di mangimi (art. 6 della presente legge).
p.m.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

Capitolo 06028
(N.I) - 2.1.2.4.3.3.10.10 - (02.01) Cat. progr. 02 -
Contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte alla realizzazione di pozzi, bacini di accumulo, bacini freatici, aziendali e/o interaziendali, comprese le opere di adduzione e distribuzione (art. 3 della presente legge)
lire 20.000.000.000

Capitolo 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3; art. 20, LR 10 giugno 1974, n. 12; LR 10 aprile 1978, n. 28; LR 28 febbraio 1981, n. 12; LR 29 settembre 1982, n. 24; art. 17, LR, 29 dicembre 1983, n. 31; LR 7 giugno 1984, n. 29; LR 23 gennaio 1976, n. 18; LR 17 novembre 1986, n. 61 e LR 17 giugno 1987, n. 31, e artt. 1, 2 e 7 della presente legge) e contributo a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive (LR 23 gennaio 1986, n. 18, e art. 35, LR 4 giugno 1988, n. 11)
lire 551.000.000.000

Capitolo 06135
(N.I) - 2.1.2.6.4.3.10.10 - (02.01) Cat. progr. 06 -
Anticipazioni alle associazioni dei produttori ed alle cooperative al fine di garantire la stipula dei contratti di coltivazione per la produzione di foraggi e di mangimi (art. 6 della presente legge)
lire 5.000.000.000

Capitolo 06261- 01
Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue (art. 9, LR 17 luglio 1987, n. 31, e art. 4 della presente legge)
lire 10.000.000.000

Capitolo 06262- 02
Contributi per la riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi od altri invasi prativi (art. 9, LR 17 luglio 1987, n. 31, e art. 4 della presente legge
lire 4.000.000.000

Capitolo 06136
(N.I) - 2.1.2.6.4.3.10.10 - (02.01) Cat. progr. 06 -
Spese per la costituzione presso la SIPAS SpA di un fondo di dotazione per l’anticipazione degli interventi dell’AIMA relativi all’ammasso dei capi di bestiame ceduti dagli allevatori (art. 9 della presente legge)
lire 10.000.000.000


Art.12
Urgenza
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 marzo 1989

Melis