Legge Regionale 20 marzo 1989, n. 11
Provvedimenti straordinari in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell’annata agraria 1988/1989 ed interventi vari in favore dell’agricoltura
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Anticipazioni di provvedimenti statali
«L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dalla legislazione dello Stato a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Il recupero sulle assegnazioni statali ricevute per la concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è disposto con successiva legge regionale.
Resta a carico delle disponibilità relative all’attuazione della presente legge l’onere conseguente alle eventuali minori assegnazioni disposte dallo Stato rispetto alle provvidenze anticipate dalla Regione».
Art.2
Contributi a fondo perduto
2. Su istanza dell’interessato il contributo può essere destinato all’abbattimento di passività agrarie aziendali.
3. Al fine di accelerare le procedure per l’erogazione dei contributi di cui al precedente primo comma, le denunce del danno devono essere presentate agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, competenti per territorio unitamente ad un atto sostitutivo di notorietà dichiarante la responsabilità personale sulla veridicità del danno subito e denunciato.
4. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, avvalendosi anche del personale dipendente dell’ERSAT e degli altri enti strumentali della Regione autonoma della Sardegna operanti in agricoltura, dovranno emettere il decreto di pagamento entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, qualora questa stessa data sia antecedente alla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989, entro trenta giorni da quest’ultima.
5. L’Amministrazione regionale effettuerà verifiche a campione sulla corrispondenza delle denunce all’effettivo danno subito, per tutte le produzioni danneggiate e su tutto il territorio regionale.
Art.3
Opere di ricerca, captazione e accumulo d’acqua
2. Le opere di cui al primo comma hanno priorità assoluta nell’istruttoria delle pratiche di miglioramento fondiario e possono essere finanziate anche come intervento separato dal resto delle opere.
3. Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1989, la spesa di lire 20.000.000.000.
Art.4
Contributi per oneri di irrigazione
«In conseguenza della dichiarazione di calamità naturale o di eccezionale avversità atmosferica, emanata dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi dell’articolo 11 della presente legge i contributi previsti dagli articoli 9 e 12 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, sono elevati, nell’ambito delle zone danneggiate, fino alla misura massima del 75 per cento».
2. Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1989, la spesa complessiva di lire 14.000.000.000.
Art.5
Contributi ai Consorzi di bonifica
«In caso di calamità naturale che impedisca la distribuzione di acqua agli utenti, il contributo di cui al precedente articolo 8 è concesso, nella misura indicata nel primo comma, a favore dei Consorzi di bonifica per la riduzione degli oneri di gestione».
Art.6
Contratti di coltivazione
2. I parametri applicativi e le modalità di restituzione sono determinati con la procedura di cui all’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1989, la spesa di lire 5.000.000.000.
Art.7
Contributi ad organismi cooperativi per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Art.8
Priorità
Art.9
Fondo dotazione per l’ammasso carni
2. L’Ammasso e le relative condizioni sono stabiliti previa autorizzazione dell’AIMA, con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro - pastorale dietro deliberazione della Giunta Regionale.
3. Il fondo avrà una dotazione di lire 10.000.000.000. Restano eventualmente a carico delle disponibilità del fondo le eventuali minori assegnazioni disposte dall’AIMA.
Art.10
Determinazione degli oneri gravanti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura
Art.11
Norma finanziaria
2. Al rimanente onere di lire 440.000.000.000, da sostenere ugualmente nell’anno 1989, la Regione fa fronte destinandovi, prioritariamente, una quota di mezzi propri derivanti da quote di entrate tributarie, complessivamente stimate in lire 1.846.000.000.000, dopo aver assicurato, nell’ambito del relativo bilancio, la copertura delle spese concernenti l’amministrazione generale valutate in lire 356.000.000.000 delle ulteriori spese di carattere obbligatorio e di quelle predeterminate da norme di legge, previste in lire 640.000.000.000, nonché di quelle conseguenti ai contributi di funzionamento degli enti strumentali della Regione, valutate in lire 181.000.000.000.
3. Con la legge di approvazione del bilancio per l’anno 1989 saranno corrispondentemente ridotte, rispetto agli stanziamenti disposti nell’anno 1988 ed in applicazione dell’articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, le spese previste dalla vigente legislazione regionale per le attività e gli interventi facoltativi.
4. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Capitolo 36212
(N.I) - 3.6.2 - Recuperi delle anticipazioni disposte a favore delle associazioni dei produttori ed alle cooperative al fine di garantire la stipula dei contratti di coltivazione per la produzione di foraggi e di mangimi (art. 6 della presente legge).
p.m.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06028
(N.I) - 2.1.2.4.3.3.10.10 - (02.01) Cat. progr. 02 -
Contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte alla realizzazione di pozzi, bacini di accumulo, bacini freatici, aziendali e/o interaziendali, comprese le opere di adduzione e distribuzione (art. 3 della presente legge)
lire 20.000.000.000
Capitolo 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3; art. 20, LR 10 giugno 1974, n. 12; LR 10 aprile 1978, n. 28; LR 28 febbraio 1981, n. 12; LR 29 settembre 1982, n. 24; art. 17, LR, 29 dicembre 1983, n. 31; LR 7 giugno 1984, n. 29; LR 23 gennaio 1976, n. 18; LR 17 novembre 1986, n. 61 e LR 17 giugno 1987, n. 31, e artt. 1, 2 e 7 della presente legge) e contributo a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive (LR 23 gennaio 1986, n. 18, e art. 35, LR 4 giugno 1988, n. 11)
lire 551.000.000.000
Capitolo 06135
(N.I) - 2.1.2.6.4.3.10.10 - (02.01) Cat. progr. 06 -
Anticipazioni alle associazioni dei produttori ed alle cooperative al fine di garantire la stipula dei contratti di coltivazione per la produzione di foraggi e di mangimi (art. 6 della presente legge)
lire 5.000.000.000
Capitolo 06261- 01
Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue (art. 9, LR 17 luglio 1987, n. 31, e art. 4 della presente legge)
lire 10.000.000.000
Capitolo 06262- 02
Contributi per la riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi od altri invasi prativi (art. 9, LR 17 luglio 1987, n. 31, e art. 4 della presente legge
lire 4.000.000.000
Capitolo 06136
(N.I) - 2.1.2.6.4.3.10.10 - (02.01) Cat. progr. 06 -
Spese per la costituzione presso la SIPAS SpA di un fondo di dotazione per l’anticipazione degli interventi dell’AIMA relativi all’ammasso dei capi di bestiame ceduti dagli allevatori (art. 9 della presente legge)
lire 10.000.000.000
Art.12
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 20 marzo 1989
Melis