Legge Regionale 26 maggio 1989, n. 17
Disciplina per l’installazione degli impianti elettrici ed elettronici.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l’insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punti di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore.
Art.2
2. Gli impianti elettrici ed elettronici, nel prosieguo della presente legge saranno menzionati con i termini "impianti" ed "opere".
3. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un interno fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.
Art.3
Art.4
2. Il direttore dei lavori, ingegnere o perito industriale (specializzato nella specifica materia), e l’installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell’opera al progetto e dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.
Art.5
2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, prima dell’inizio dei lavori, da parte del costruttore.
3. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della presente legge di impianti già esistenti devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione ai Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.
4. Le varianti che dovessero rendersi necessarie durante l’esecuzione dell’opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate prima della esecuzione dell’opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l’ufficio tecnico comunale competente.
5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2, 3 e 4 è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all’articolo 8.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato, della Regione e delle Province.
Art.6
2. Il costruttore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.
Art.7
Art.8
2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all’Ufficio Tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l’opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati dall’Ordine provinciale degli ingegneri o dal Collegio provinciale dei periti industriali.
3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.
4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e devono contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall’ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché l’accertamento del collaudatore stesso sull’idoneità dell’impianto ad essere messo in funzione.
5. Le tre copie del certificato e della relazione devono essere trasmesse all’ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituire due copie con la attestazione dell’avvenuto deposito.
Art.9
2. In caso di mancata presentazione all’ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo, di cui all’articolo 8, e della dichiarazione di conformità, di cui all’articolo 7, il sindaco non rilascerà il certificato di abitabilità o di agibilità.
Art.10
Art.11
Art.12
2. Qualora entro trenta giorni dalla notifica di sospensione dei lavori il costruttore non abbia provveduto all’adeguamento alle disposizioni previste, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 (un milione) a lire 5.000.000 (cinque milioni).
Art.13
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 26 maggio 1989
Melis