Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 26 maggio 1989, n. 17

Disciplina per l’installazione degli impianti elettrici ed elettronici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. La presente legge disciplina la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire a qualsiasi utilizzazione, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge 1o marzo 1968, n. 186.
2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l’insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punti di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore.


Art.2
1. Sono esclusivi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni, di trazione di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant’altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Gli impianti elettrici ed elettronici, nel prosieguo della presente legge saranno menzionati con i termini "impianti" ed "opere".
3. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un interno fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.


Art.3
1. La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso devono essere realizzati da installatori qualificati e diretti, sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato, nei limiti delle rispettive competenze, da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali.


Art.4
1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell’opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.
2. Il direttore dei lavori, ingegnere o perito industriale (specializzato nella specifica materia), e l’installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell’opera al progetto e dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.


Art.5
1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell’ordinamento italiano.
2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, prima dell’inizio dei lavori, da parte del costruttore.
3. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della presente legge di impianti già esistenti devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione ai Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.
4. Le varianti che dovessero rendersi necessarie durante l’esecuzione dell’opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate prima della esecuzione dell’opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l’ufficio tecnico comunale competente.
5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2, 3 e 4 è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all’articolo 8.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato, della Regione e delle Province.


Art.6
1. I documenti di cui all’articolo 5 devono essere conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell’impianto e devono recare la data e la forma del direttore dei lavori, del costruttore o dell’installatore.
2. Il costruttore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.


Art.7
1. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell’impianto, il costruttore deve depositare presso l’ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dell’impianto realizzato alle disposizioni della presente legge, compilata e firmata dall’installatore, controfirmata dal direttore dei lavori e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l’esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali messi in opera.


Art.8
1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge devono essere sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un perito industriale (specializzato nella specifica materia) e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni.
2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all’Ufficio Tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l’opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati dall’Ordine provinciale degli ingegneri o dal Collegio provinciale dei periti industriali.
3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.
4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e devono contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall’ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché l’accertamento del collaudatore stesso sull’idoneità dell’impianto ad essere messo in funzione.
5. Le tre copie del certificato e della relazione devono essere trasmesse all’ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituire due copie con la attestazione dell’avvenuto deposito.


Art.9
1. Il Comune vigila sull’applicazione delle norme della presente legge alle opere realizzate nel proprio territorio.
2. In caso di mancata presentazione all’ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo, di cui all’articolo 8, e della dichiarazione di conformità, di cui all’articolo 7, il sindaco non rilascerà il certificato di abitabilità o di agibilità.


Art.10
1. Qualora, entro cinque anni risulti che le opere collaudate ai sensi dell’articolo 8 non fossero conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell’impianto, impregiudicata ogni eventuale responsabilità penale e/o civile, viene deferito d’ufficio al consiglio del rispettivo Ordine o Collegio professionale, per l’esercizio dell’azione disciplinare.


Art.11
1. Con successivo regolamento, da emanare a cura dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di qualificazione degli installatori, di redazione dei progetti nonché il collaudo.


Art.12
1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente e al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori che non possono comunque essere ripresi prima dell’adeguamento alle disposizioni previste.
2. Qualora entro trenta giorni dalla notifica di sospensione dei lavori il costruttore non abbia provveduto all’adeguamento alle disposizioni previste, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 (un milione) a lire 5.000.000 (cinque milioni).


Art.13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 maggio 1989

Melis