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Legge Regionale 30 maggio 1989, n. 23

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente "Regolamentazione della pesca del corallo".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. A parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pesca del corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la picozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.
2. E’ vietato l’uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal precedente comma.


Art.2
1. A favore dei pescatori singoli o associati proprietari di barche attrezzate per la pesca del corallo con i sistemi dell’ingegno o della croce di Sant’Andrea, che negli anni 1988 o 1989 abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, per praticare la pesca del corallo con i predetti sistemi e che, a seguito dell’entrata in vigore del divieto di cui all’ultimo comma del precedente articolo, intendano acquistare nuove attrezzature da pesca, il contributo di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato fino al 70 per cento della spesa ammessa.
2. Potranno accedere al beneficio di cui al comma precedente esclusivamente le domande presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 maggio 1989

Melis