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Legge Regionale 5 giugno 1989, n. 24

Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il secondo ed il terzo comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono abrogati.
2. L’inquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali di cui all’articolo 2 della citata legge regionale n. 6 è disposto - secondo la tabella A di corrispondenza allegata alla presente legge - in relazione alla fascia funzionale di appartenenza al 31 dicembre 1985.
3. L’accesso alla qualifica funzionale dirigenziale avviene, per il totale dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli, cui sono ammessi, a domanda, gli impiegati dell’Amministrazione regionale inquadrati nella settima qualifica funzionale; i titoli e la loro valutazione sono definiti nella tabella D allegata alla presente legge.
4. L’attribuzione del profilo professionale è disposta tra quelli previsti nell’ambito della qualifica funzionale di inquadramento, tenuto conto dei titoli di studio e della qualifica giuridica rivestita al 31 dicembre 1985.
5. Esaurite le operazioni previste dai precedenti commi, il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di inquadramento mediante procedimenti di mobilità verticale che hanno luogo, nei limiti delle disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinati per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate mediante la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti nelle seguenti tabelle allegate alla presente legge:
- nella tabella B per la mobilità sino alla quinta qualifica funzionale;
- nella tabella C per la mobilità alle qualifiche funzionali sesta e settima;
- nella tabella D per la mobilità alla qualifica funzionale ottava.
6. Ai fini previsti dai precedenti commi terzo e quinto - fermi restando i requisiti della permanenza minima di tre anni nella fascia funzionale di provenienza, e, ove richiesto, del possesso dello specifico titolo abilitante all’esercizio professionale - i requisiti prescritti alla data del 31 dicembre 1985 in relazione ai titoli di studio e/o all’anzianità di servizio sono i seguenti:
- diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a otto anni, per l’accesso sino alla quinta qualifica funzionale;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l’accesso alla sesta qualifica funzionale;
- diploma di laurea, ovvero di anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l’accesso alla settima qualifica funzionale;
- diploma di laurea, ovvero appartenenza alla settima qualifica funzionale con anzianità di servizio riconosciuto ai fini giuridici non inferiore ai dodici anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l’accesso alla ottava qualifica funzionale;
- anzianità di servizio non inferiore a sei anni e diploma di laurea, per l’accesso alla qualifica funzionale dirigenziale.
7. Ai fini degli inquadramenti e della mobilità verticale previsti dai precedenti commi sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica funzionale di accesso o nelle qualifiche funzionali ad essa superiori. Ai medesimi fini non operano i limiti previsti dall’articolo 5 della citata legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6.
8. Gli adempimenti concernenti gli inquadramenti, l’attribuzione del profilo professionale e la mobilità verticale, come previsti dal presente articolo, sono disposti, con effetto al 1° gennaio 1986, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale. Lo stesso Assessore sentite le organizzazioni sindacali dell’area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, determina i limiti soprannumerari ai contingenti dei profili professionali di cui al precedente quinto comma.


Art.2
1. In relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo 1, sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193:
- il secondo comma del punto 5.1 del capo IV;
- il punto 2), le lettere a) e b), del capo I delle norme transitorie;
- il punto 3), lettere a) e b) del capo I delle norme transitorie;
- il punto 3), secondo e terzo alinea della lettera c), del capo I delle norme transitorie:
- il punto 3), lettere d), e) ed f), del capo I delle norme transitorie.
- l’allegato C), concernente la tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale.
2. Le norme di cui al punto 5.7 del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale devono intendersi applicabili alle ipotesi di mobilità verticale come disciplinate dagli articoli 1 e 3 della presente legge.
3. Ferme restando le norme di cui al precedente articolo 1, sono fatte salve, qualora più favorevoli, le disposizioni previste al punto 1) ed al primo alinea della lettera c) del punto 3) del capo I delle norme transitorie del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale, nonchè i provvedimenti amministrativi adottati, in applicazione delle disposizioni medesime, alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.3
1. I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono abrogati.
2. Per il triennio di cui al primo comma dell’articolo 2 della citata legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella in cui è inquadrato alla data del 1° gennaio 1988, mediante i procedimenti di mobilità verticale che hanno luogo nei limiti delle disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinati per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate secondo le modalità di cui al quinto comma dell’articolo 1 della presente legge. Per il transito alla qualifica funzionale dirigenziale si applica, nei limiti dei posti disponibili, la norma relativa ai concorsi interni per titoli di cui al terzo comma del predetto articolo 1.
3. Ai procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente comma non sono ammessi gli impiegati che abbiano usufruito dei procedimenti di cui ai commi terzo e quinto dell’articolo 1 della presente legge, fatta eccezione per gli impiegati inquadrati nella ottava qualifica funzionale alla data del 1° gennaio 1988.
4. Ai fini previsti dai precedenti commi - fermo restando, ove richiesto il possesso dello specifico titolo abilitante all’esercizio professionale - i requisiti prescritti alla data del 1° gennaio 1988 in relazione ai titoli di studio e/o all’anzianità di servizio sono i seguenti:
- diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l’accesso sino alla quinta qualifica funzionale;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l’accesso alla sesta qualifica funzionale;
- diploma di laurea, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l’accesso alla settima qualifica funzionale;
- diploma di laurea, per l’accesso all’ottava qualifica funzionale;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l’accesso alla qualifica funzionale dirigenziale.
5. Ai fini della mobilità verticale prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma settimo dell’articolo 1 della presente legge. Gli adempimenti relativi a tale mobilità sono disposti, con effetto dal 1° gennaio 1988, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale. Lo stesso Assessore, sentite le organizzazioni sindacali dell’area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, determina i limiti soprannumerari ai contingenti dei profili professionali di cui al precedente secondo comma.
6. Relativamente al triennio indicato al primo comma dell’articolo 2 della citata legge regionale n. 42, le disposizioni del presente articolo sono estese al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, riconoscendosi ai fini previsti in detto articolo il servizio valutato ai sensi del terzo comma dell’articolo 13 della predetta legge regionale n. 13/86 e fermo restando l’inquadramento del personale medesimo nel predetto ruolo.


Art.4
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, i concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale ed il personale di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 che alla data del 1° gennaio 1986:
a) siano inquadrati nella V qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo previsto antecedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni per l’accesso alla sesta qualifica funzionale;
b) siano inquadrati nella VI qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni, per l’accesso alla settima qualifica funzionale.
2. L’inquadramento nelle singole qualifiche funzionali è disposto, nel rispetto delle disponibilità dei posti vacanti al termine dei procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente articolo 3, nel limite massimo del cinque per cento delle dotazioni organiche delle qualifiche stesse.
3. I concorsi interni sono banditi entro la data del 31 dicembre 1989, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale sentite le organizzazioni sindacali dell’area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33. Gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento decorrono dalla data di indizione dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989.


Art.5
1. L’articolo 4 della legge regionale 14 novembre 1988 n. 42, è abrogato.
2. Per l’espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto dal secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e fermi comunque restando i requisiti prescritti a norma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie d’esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.


Art.6
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo, provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme della predetta legge regionale n. 6, della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 e della presente legge.
2. In relazione alla loro specificità fermi restando i punteggi da attribuire ai titoli concernenti l’anzianità ed i titoli di studio, gli enti predetti possono stabilire specifici, diversi punteggi, per quanto riguarda i rimanenti titoli delle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.


Art.7
1. Il terzo comma dell’articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è sostituito come segue:
«Nei casi in cui l’Amministrazione in virtù di quanto disposto al primo comma o a seguito di deliberazione della Giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dagli avvocati e procuratori del Servizio legislativo, i diritti e gli onorari relativi a controversie il cui esito non comporti soccombenza per l’Amministrazione, definite con sentenze, ordinanza o transazione, spettano ai medesimi professionisti legali nelle misure rispettivamente stabilite dall’articolo 21, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle diverse fattispecie ivi contemplate. La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale».


Art.8
1. Nella legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dopo l’articolo 27 è istituito il seguente:
«Articolo 27 bis
Il personale con almeno quindici anni di iscrizione al Fondo può chiedere, in constanza del rapporto di impiego, una anticipazione non superiore all’ottanta per cento sulla indennità di anzianità cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente, entro i limiti del dieci per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del quattro per cento del numero totale del personale in servizio iscritto al Fondo.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile;
b) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari documentati dalle competenti strutture pubbliche.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di impiego e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Il Comitato amministrativo del Fondo delibera i criteri per la erogazione dell’anticipazione al fine di determinare la graduatoria degli aventi titolo ed assicurare la erogazione stessa nel corso dell’anno di competenza a norma del secondo comma.»


Art.9
1. L’assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 giugno 1989

Melis