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Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 25

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
1. E’ approvato in lire 6.287.562.000.000 il totale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989.

Art.4
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1989, appartenenti ai titoli I, II, III e IV, sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01 - Amministrazione generale
04 - Sicurezza pubblica
06 - Istruzione e cultura
07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 - Azioni ed interventi nel campo economico
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili
2. Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1) Servizi degli organi costituzionali della Regione.
2) Personale in attività di servizio.
3) Personale di quiescenza.
4) Acquisto di beni e servizi.
5) Trasferimenti correnti allo Stato ed ad altri enti pubblici.
6) Trasferimenti correnti ad altri settori.
7) Interessi.
8) Partite che si compensano nell’entrata
9) Somme non attribuibili
TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione.
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici.
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.
8) Somme non attribuibili
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI
1) Mutui
2) Obbligazioni
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
1) Partite di giro


STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Art.5
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Art.6
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.7
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.8
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. Il fondo di cui al predetto articolo 23 è utilizzato, altresì, per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.
3. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a Lire 500.000.000.


Art.9
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonché dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al primo comma, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a L. 500.000.000.
4. Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
5. Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1989, sui capitoli 06260 e 08026.


Art.10
1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale della Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art.11
1. Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Art.12
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.13
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato ella difesa dell’ambiente per l’anno finanziario al 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.14
1. E’ autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978 n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale.

Art.15
1. Nell’anno 1989 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del comitato stesso a valere sul capitolo 05014 del competente stato di previsione della spesa.
2. Nello stesso anno è autorizzato il finanziamento delle spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.16
1. E’ approvato il bilancio di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 3.120.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto (cap. 05036).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.17
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

Art.18
1. Agli impegni degli stanziamenti di cui ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro - pastorale relativi a:
Capitolo 06290 -
Finanziamenti per l’attuazione dell’azione organica n. 7 - allevamenti zootecnici;
Capitolo 06291 -
Finanziamenti per l’attuazione dell’azione organica n. 8 - coltivazioni tipiche meridionali;
Capitolo 06292
Finanziamenti per l’attuazione dell’azione organica n. 9 - forestazione produttiva
relativi alle assegnazioni sui Piani annuali di attuazione dei Programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, ex legge 1° marzo 1986, n. 64, può procedersi subordinatamente all’accertamento delle relative entrate in conto dei capitoli 23200-01, 23200-02 e 23200-03.


Art.19
1. Una quota dello stanziamento iscritto sul capitolo 06120, sino all’importo di lire 100.000.000.000, può essere versata al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende agricole subordinatamente all’accertamento, per un eguale ammontare, dell’entrata iscritta sul capitolo 24203-01.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO
Art.20
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

Art.21
1. Agli impegni degli stanziamenti di cui ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio relativi a:
Capitolo 07035 -
Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la realizzazione di investimenti fissi;
Capitolo 07035-01 -
Contributi in conto interessi alle imprese artigiane per la realizzazione di investimenti fissi relativi alle assegnazioni sui Piani annuali di attuazione dei Programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, ex legge 1° marzo 1986, n. 64, può procedersi subordinatamente all’accertamento delle relative entrate in conto del capitolo 23206.
relativi alle assegnazioni sui Piani annuali di attuazione dei Programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, ex legge 1° marzo 1986, n. 64, può procedersi subordinatamente all’accertamento delle relative entrate in conto del capitolo 23206.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.22
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.23
1. Ai termini dell’articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1988 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1989.
2. A tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le conseguenti variazioni di bilancio.


Art.24
1. La competenza dell’Assessore dei lavori pubblici relativa al programma di opere acquedottistiche e fognarie di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è estesa allo stanziamento di Lire 16.000.000.000 inserito nella modifica al programma 1986/1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (titolo di spesa 10.3.04/I) approvata dal Consiglio regionale il 19 aprile 1989.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Art.25
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).


Art.26
1. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi nel settore dell’attività mineraria, il termine di impegnabilità dello stanziamento di cui al capitolo 09016/02, scadente il 31 dicembre 1988, è prorogato al 31 dicembre 1989.


Art.27
1. I contributi iscritti ai capitoli 09016 e 09016/01, unitamente a quello di L. 25.000.000.000 iscritto al titolo di spesa 10.2.01/I del programma di intervento per il biennio 1986/1987 della legge 24 giugno 1974, n. 268, previsto dalle modifiche ed integrazioni allo stesso programma, approvate dal Consiglio regionale il 19 aprile 1989, sono erogati all’Ente Minerario Sardo subordinatamente allo svolgimento della procedura di cui all’articolo 34, commi primo, secondo e terzo, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.28
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.29
1. Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto al capitolo 10005 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può procedersi, per la parte eccedente il trenta per cento di detto stanziamento, subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 23242.
2. La deroga relativa alla percentuale del trenta per cento deve intendersi riferita ai corsi di prosecuzione già finanziati dal Fondo sociale europeo negli anni precedenti.
3. Al versamento nel Fondo di cui al primo comma degli stanziamenti iscritti ai capitoli 10006 e 10006/01 del suddetto stato di previsione, può procedersi subordinatamente all’accertamento delle relative entrante in conto, rispettivamente, dei capitoli 23242/01 e 23242/03.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.30
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.31
1. Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1989 in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all’ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1989.

Art.32
1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11108/01, 11109, 11109/01 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionamento delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO ALL’IGIENE E SANITA’ E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.33
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato all’igiene e sanità, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.34
1. Le somme impegnate in conto del capitolo 12001/33 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità e relative agli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 sono ripartite sulla base dei singoli rendiconti relativi alle spese sostenute dai predetti enti, con esclusione di quelle riferite al personale dipendente, ivi compresi gli oneri riflessi.

Art.35
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità.


Art.36
1. A seguito dell’attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno - infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti da legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l’istituzione e disciplina dei consultori familiari.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.37
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

Art.38
1. Alle spese di cui al capitolo 13002 - contributi alle aziende di trasporto per il ripiano dei disavanzi - si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell’articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.39
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.40
1. Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione di stanziamenti di importo pari a detti contributi, nei competenti capitoli di bilancio.
2. La suddetta iscrizione deve essere disposta quanto agli stati di previsione della spesa, in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma, e quanto allo stato di previsione dell’entrata, in conto del capitolo 23402.
3. La procedura di cui al presente articolo è estesa agli interventi finanziati con le disponibilità delle contabilità speciali di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (rifinanziamento Piano di rinascita) ed alle leggi regionali 30 settembre 1971, n. 25 e 10 dicembre 1973, n. 39 (Piano per le zone interne); in tal caso i finanziamenti della CEE sono iscritti in conto del capitolo 23402 dello stato di previsione dell’entrata e del capitolo 03062 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per essere successivamente riversati alle citate contabilità speciali ed attribuiti ai pertinenti titoli di spesa.


Art.41
1. Le disponibilità esistenti nel conto dei residui del capitolo 04162/01 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica relativo a contributi a favore di Comuni, Province e Comunità montane sulle spese sostenute per interventi urgenti volti a fronteggiare calamità naturali sono attribuite, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti al capitolo 05111/15 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per effetto dell’articolo 14 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3.

Art.42
1. I pagamenti sugli impegni assunti sul capitolo 05009, relativo ad assegnazioni disposte sul Fondo investimenti ed occupazione dell’anno 1985, per gli interventi per la tutela delle acque invasate del lago Omodeo, possono essere effettuati fino al cento per cento degli impegni medesimi, purché il relativo progetto sia stato ammesso al finanziamento della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

Art.43
1. Dello stanziamento iscritto al capitolo 01007, una quota non inferiore a lire 120.000.000 può essere erogata con provvedimenti emanati dai singoli Assessori nei limiti della ripartizione deliberata dalla Giunta Regionale.

Art.44
1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.45
1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.46
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1989, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima al 31 dicembre 1988.
2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze d’entrata.


Art.47
1. Ai fini dell’applicazione del punto 4.2, secondo comma, delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l’Assessore medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 02017 delle somme corrispondenti alla differenza tra l’ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario e la spesa effettivamente sostenuta per tali prestazioni, nel corso dell’anno 1988.

Art.48
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.49
1. Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emesse ai sensi dell’articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), l’Assessore della programmazione dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento di disponibilità nell’ambito dei seguenti capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 di detta legge: 06069, 06070, 06224, 06224/01, 08069/03, 09042, 09043 e 09044.
2. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, circa il trasferimento delle somme non impegnate sul Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili, le somme necessarie sono iscritte al capitolo 03063 su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio secondo la procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.
3. Con la stessa procedura si provvede, ai fini dell’applicazione di norme di legge statali che prevedono la restituzione di assegnazioni non utilizzate.


Art.50
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio provvede con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad iscrivere nel bilancio per l’anno 1989 gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale concernente "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna" approvata dal Consiglio regionale il 17 marzo 1989, subordinatamente alla sua entrata in vigore.

Art.51
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 giugno 1989

Melis