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Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 26

Disposizioni relative al personale dell’Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1989.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse alla funzionalità della campagna antincendi 1989, in rapporto all’insufficienza del personale regionale impegnato per l’attuazione della campagna stessa, l’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere durante il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre 1989 compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale appartenente al ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, e dell’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42.
2. Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali, nonché limitatamente ad un numero di 30 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita.
3. I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nel comma medesimo che sia effettivamente impegnato per l’attuazione della campagna antincendi.


Art.2
1. Al personale indicato al precedente articolo 1, qualora non abbia titolo alle indennità previste dall’articolo 20 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono corrisposte, limitatamente al periodo di tempo 1° giugno - 30 settembre 1989, le indennità per uso di mezzo aereo e per reperibilità e disponibilità nella misura e secondo le modalità di cui al citato articolo 20.


Art.3
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinate in lire 770.000.000 e gravano sui capitoli 02016 e 02050 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989.
2. Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
L. 770.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1° giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33; art. 3 della LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26 (spesa obbligatoria)
L. 120.000.000
Capitolo 02050 -
Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51; DPR 19 giugno 1979, n. 348; LR 27 agosto 1982, n. 22; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; art. 2 della LR 5 agosto 1985, n. 17 e LR 5 novembre 1985, n. 26)
L. 650.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 giugno 1989

Melis