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Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 28

Norme sui rimborsi - spese ai componenti del Consiglio di amministrazione degli ERSU - Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, concernente: "Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Dopo l’ultimo comma dell’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, sono introdotti i seguenti commi:
"Ai componenti dei Consigli di Amministrazione che siano docenti universitari o ricercatori a tempo pieno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, e del decreto legge 2 maggio 1987, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158, spetta esclusivamente, a titolo di rimborso spese, il gettone di presenza di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, nella misura prevista dalla lettera c) del terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale n. 27 citata.
In sede di prima applicazione della presente legge, vengono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del corpo docente ai sensi del precedente n. 4), i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni indette con decreti del Presidente della Giunta regionale 30 maggio 1988, n. 77, e 22 giugno 1988, n. 119, e successive modifiche".


Art.2
1. Il personale dipendente degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti con legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), ai fini del trattamento di pensione, e all’Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza.
2. Per la ricongiunzione presso la CPDEL, ai fini del trattamento di pensione, del servizio reso con iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica l’art. 2, quarto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 giugno 1989

Melis