Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 30
Disciplina delle attività di cava.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
(PRINCIPI GENERALI)
Art.1
Finalità della legge
Art.2
Classificazione dei materiali di cava e torbiera
a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;
b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;
c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.
Art.3
Norme di salvaguardia
TITOLO II
(PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CAVA)
Art.4
Catasto regionale dei giacimenti di cava
2. Detto catasto comprende:
a) il numero e la localizzazione delle cave in attività e di quelle inattive;
b) il tipo e la qualità presunta dei materiali esistenti per ogni cava;
c) gli assegnatari delle autorizzazioni e delle concessioni alla coltivazione, i titolari di eventuali subconcessioni ed i soggetti che, al momento della ricognizione, gestiscono attività estrattive;
d) nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive;
e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso.
Art.5
Aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cava
Art.6
Piano regionale delle attività estrattive
2. Il Piano dovrà indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché la individuazione delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la tutela dell’ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree stesse al termine della coltivazione.
3. Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il Piano dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione paesistica regionale.
4. Sono altresì escluse le aree nelle quali l’attività estrattiva possa compromettere rilevanti interessi pubblici connessi al regime idrogeologico, all’assetto statico del territorio, nonché ad eccezionali interessi naturalistici, di carattere paleontologico, paletnologico e speleologico.
5. L’individuazione di tali aree verrà effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da parte degli Assessorati regionali competenti in materia, i quali in sede di prima applicazione della presente legge, dovranno provvedere a detta incombenza entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
Art.7
Consultazione nella formazione del Piano regionale delle attività estrattive
2. L’Assessore regionale dell’industria predispone, entro otto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno schema di Piano regionale delle attività estrattive.
3. Sullo schema di cui al precedente comma, l’Assessore regionale dell’industria provvederà ad acquisire, ai fini di una loro valutazione, le osservazioni e le deduzioni dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, il cui territorio è inserito tra quelli suscettibili di attività estrattiva.
4. I Comuni, le Comunità montane, le Province sono tenute a pronunziarsi entro 45 giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art.8
Aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive
Art.9
Piano regionale dei materiali lapidei di pregio
2. Per il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei predetti materiali, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale per i materiali lapidei di pregio.
3. Il Piano definisce organicamente gli obiettivi e la strategia di settore a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di trasformazione e di verticalizzazione, all’incremento delle unità produttive e dell’occupazione; indica i mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi; definisce i programmi di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione.
Art.10
Guida dei materiali lapidei di pregio
2. Entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito disciplinare di produzione, l’Assessore regionale dell’industria provvederà alla istituzione e registrazione, secondo le norme di legge vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e qualità delle pietre ornamentali sarde.
Art.11
Attività estrattiva e strumenti urbanistici
2. I Comuni interessati dal Piano regionale delle attività estrattive di cui ai precedenti articoli 6 e 7 adeguano i propri strumenti urbanistici entro tre mesi dalla approvazione del Piano suddetto.
3. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, deve indicare le aree, le infrastrutture e le zone di rispetto a servizio delle attività industriali connesse.
TITOLO III
(ATTIVITA’ DI RICERCA)
Art.12
Permesso di ricerca
2. La Regione favorisce la ricerca, principalmente in materia di lapidei di pregio, in riconoscimento del rilevante interesse economico loro connesso.
Art.13
Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata
2. La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico - finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare ed alla durata della ricerca.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, sentito il parere dell’Assessore regionale dell’ambiente e valutato il parere del Comune territorialmente competente. Al permesso di ricerca si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell’articolo 20 della presente legge.
4. Detto permesso non può avere durata superiore ad un anno e può essere rilasciato a soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro titolare di diritti reali sullo stesso solo nei casi in cui questi ultimi, previamente avvisati dall’Assessorato regionale dell’industria dell’avvenuta presentazione di una domanda di permesso non inoltrino essi stessi analoga domanda entro sessanta giorni dall’avviso o non abbiano comunque i necessari requisiti per espletare tale attività .
5. La durata del permesso di ricerca può essere prorogata per una sola volta, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.
6. Il permesso di ricerca non può essere ceduto se non previo nulla osta dell’Assessore regionale dell’industria e previo accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte del concessionario.
Art.14
Diritti ed obblighi derivanti dal permesso di ricerca
2. E’ fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca e di provvedere al riassetto dell’ambiente.
3. Il proprietario del terreno soggetto all’attività di ricerca ha facoltà di esigere una cauzione.
4. Qualora le parti interessate non si accordino, l’Assessore regionale dell’industria stabilirà d’ufficio, provvisoriamente, l’ammontare di un deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.
5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è di competenza dell’autorità giudiziaria.
Art.15
Divieto di coltivazione
2. Il ricercatore non può disporre dei materiali estratti senza l’autorizzazione dell’Assessore regionale dell’industria, che può concederla limitatamente alla effettuazione di prove tecnologiche.
Art.16
Ulteriore permesso di ricerca
2. Nel caso di contestazione tra gli interessati, provvede l’Assessore regionale dell’industria, sentito il Comitato regionale delle miniere.
3. Contro il provvedimento dell’Assessore regionale dell’industria è dato ricorso alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art.17
Decadenza del permesso di ricerca
1) quanto non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in difetto di termine specifico, entro sessanta giorni dalla data in cui il permesso è stato rilasciato;
2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
3) quanto non siano state osservate le prescrizioni stabilite nel permesso o si sia contravvenuto alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge.
2. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza del permesso di ricerca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.
TITOLO IV
(ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE AUTORIZZAZIONE – CONCESSIONE)
Art.18
Autorizzazione e concessione
2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione.
3. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.
Art.19
Domanda per l’autorizzazione
a) generalità e domicilio del richiedente se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se trattasi di società o impresa cooperativa;
b) numero di codice fiscale del richiedente;
c) ubicazione del giacimento e dimensioni del terreno oggetto della richiesta;
d) descrizione completa delle caratteristiche mineralogiche, chimiche e tecnologiche, suo cubaggio e sua destinazione;
e) periodo di tempo per cui viene richiesta l’autorizzazione.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) titolo di disponibilità del giacimento;
b) progetto di coltivazione, redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale, costituito dai seguenti elaborati:
- relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologoche dei suoli interessati dal giacimento, con l’eventuale aggiunta di indagini geotecniche e geofisiche, sulla natura del materiale e sulla situazione morfologica dell’area d’intervento;
- cartografia in scala idonea contenente la descrizione della situazione altoplanimetrica dell’area, le fasi di preparazione, di estrazione, di ripristino, nonché le aree di discarica dei materiali di rifiuto;
- relazione illustrativa degli elementi essenziali di operatività : durata presunta dell’attività , produzione annua, presunte, rese, occupazione, impegni finanziari, eventuale verticalizzazione o sue prospettive;
c) relazione sugli aspetti socio - economici collegati con l’iniziativa;
d) relazione di impatto ambientale;
e) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell’area durante ed al termine della coltivazione e sua destinazione finale, con l’indicazione della spesa presunta per le opere da realizzare e del relativo impegno finanziario;
f) descrizione del materiale dal punto di vista della sua influenza sull’uomo e sull’ambiente e dei sistemi di salvaguardia adottati e specificamente del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato in tutte le fasi che comportino produzione di polvere;
g) impegno alla raccolta ed alla consegna degli olii esauriti;
h) descrizione storica delle eventuali coltivazioni effettuate in precedenza nel giacimento oggetto della domanda di autorizzazione;
i) impegno ad iniziare l’attività di coltivazione entro novanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione;
l) attestato di versamento o polizza fidejussoria, a garanzia dell’esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà stabilita annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
3. Per i progetti riguardanti coltivazioni del tipo di cui all’articolo 2, lett. a) della presente legge il progetto dovrà essere redatto preferibilmente da un tecnico in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in geologica oppure da un perito minerario.
4. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l’altra sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione. Le cave in esercizio dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge salvi i casi in cui l’ingegnere capo dell’istituendo Ufficio regionale della vigilanza, sicurezza e prevenzione delle attività minerarie, non ritenga opportuno, in relazione alla rilevanza e complessità dei lavori, imporre anticipatamente la nomina di un tecnico professionista.
Art.20
Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
2. Il Comitato regionale delle miniere così configurato è autorizzato a esperire preliminarmente sopralluoghi e accertamenti per la migliore qualificazione dei pareri di competenza. A tal fine ai componenti il Comitato è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica e appartenenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia.
3. A tale scopo il Sindaco, entro otto giorni dall’acquisizione della domanda e della documentazione di cui al precedente articolo 19, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio per quindici giorni.
4. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi.
5. Entro due mesi dalla data di presentazione il Sindaco fa pervenire all’Assessorato regionale dell’industria il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di autorizzazione, nonché il parere sulla medesima che l’Amministrazione comunale è tenuta ad esprimere.
6. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Comune abbia fatto pervenire il parere di propria competenza, l’Assessore regionale provvede comunque sulla domanda, rilasciando l’autorizzazione o denegandola motivatamente.
7. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere notificata al proprietario ed al Comune territorialmente competente entro quindici giorni ed esposta all’albo pretorio per quindici giorni.
8. Contro il provvedimento dell’Assessore regionale dell’industria è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al Presidente della Giunta regionale.
9. L’Assessore regionale dell’industria, prima del rilascio dell’autorizzazione, valuta la rilevanza, ai fini dell’economia regionale, della quantità e qualità del materiale da estrarre e della sua destinazione, accerta la capacità tecnica ed economica del richiedente, nonché l’esistenza dei vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali che costituiscano motivo di preclusione.
10. L’Assessore regionale dell’industria, con il provvedimento di autorizzazione, deve indicare i criteri a cui dovrà essere improntata l’attività di coltivazione, sia in riferimento all’esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sia in riferimento ad altri preminenti interessi generali.
11. Nel caso di concorrenza all’esercizio di una cava ed a parità delle altre condizioni richieste, verrà data priorità a chi offrirà garanzia documentata e verificabile di provvedere alla più completa verticalizzazione in loco dei prodotti e/o dei minerali di risulta da operazioni minerallurgiche sui prodotti primari.
Art.21
Trasferimento dell’autorizzazione
a) quando il diritto di coltivazione del giacimento preesisteva in atti certi stipulati con il proprietario dei suoli in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge;
b) quando nella cava interessata al trasferimento dell’autorizzazione alla coltivazione si sarà registrata un’attività ininterrotta di almeno cinque anni.
2. Il diritto al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione di cava non esonera il soggetto subentrante dall’obbligo della domanda secondo il disposto dell’articolo 19. Resta impregiudicato il diritto dell’Assessore regionale dell’industria alla preventiva valutazione della capacità tecnico - finanziaria del richiedente.
3. Copia degli atti di consegna del giacimento dovrà essere trasmessa all’Assessore regionale dell’industria.
Art.22
Durata e rinnovo
2. Nei casi di significativa verticalizzazione nel territorio regionale delle produzioni primarie e/o dei materiali di risulta di cava, perseguita anche in partecipazione con terzi soggetti, la durata dell’autorizzazione può essere estesa.
Art.23
Patrimonio indisponibile della Regione
2. Ove sussistano i presupposti per la coltivazione, l’Assessore regionale dell’industria invita il proprietario del fondo a presentare, entro 12 mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento al ricercatore che lo ha scoperto o, se questi non vi ha interesse, a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l’avvertimento che, in difetto, verrà rilasciata al terzo richiedente l’autorizzazione a coltivare il giacimento.
3. Nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dei commi precedenti è indicato il corrispettivo, determinato nella misura e con le modalità di cui all’articolo 26, che il terzo dovrà pagare all’avente diritto. Ove tale corrispettivo non venga ritenuto congruo, le parti hanno facoltà di determinarlo o farlo determinare nelle forme di legge.
4. Le stesse disposizioni, con esclusione della procedura di cui al secondo comma, si applicano nei casi di decadenza dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 28.
Art.24
Procedimento di rilascio della concessione
2. Le procedure per la presentazione della domanda di concessione, per il rilascio della stessa, per il trasferimento, nonchè la sua durata e le possibilità di rinnovo sono quelle previste dagli articoli 19. 20, 21 e 22 della presente legge.
Art.25
Indennizzo e risarcimenti
2. I diritti spettanti ai terzi sul giacimento si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.
3. Il terzo autorizzato alla coltivazione è tenuto a risarcire il danno derivante dalla coltivazione del giacimento. A garanzia di tale obbligo presta apposita cauzione nelle forme e nei limiti stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.
Art.26
Canone di concessione
a) lire 10.000 per ogni metro cubo di materiale ricavato per i materiali lapidei di pregio di cui alla lettera a) dell’articolo 2;
b) dieci per cento del valore alla fonte del materiale asportato per i materiali di cava di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.
2. Con decreto dell’Assessore regionale dell’industria i canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione, in relazione alle caratteristiche del giacimento ed alla tipologia dei materiali e all’andamento del mercato.
3. Le modalità ed i termini di versamento del canone saranno stabiliti dal provvedimento di concessione.
TITOLO V
(VIGILANZA E SANZIONI)
Art.27
Funzioni di vigilanza
2. Di ogni violazione riscontrata deve essere data immediata comunicazione all’Assessore regionale dell’industria per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art.28
Decadenza
a) sopravvenuta incapacità tecnico - economica del titolare;
b) inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione;
c) mancata presentazione della domanda di subingresso nel titolo in caso di trasferimento del diritto di coltivazione;
d) persistente inadempienza ai contratti di lavoro ed alle norme che regolano la sicurezza e l’integrità fisica dei lavoratori.
2. Nessun indennizzo è dovuto da parte dell’Amministrazione regionale ai titolari di autorizzazioni o di concessioni dichiarate decadute ai sensi del presente articolo.
3. La dichiarazione di decadenza è adottata con decreto dell’Assessore regionale dell’industria sentito il comitato regionale delle miniere ed il Comune territorialmente competente, previa diffida al titolare della autorizzazione o della concessione a provvedere entro sei mesi.
4. Contro il decreto di decadenza è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art.29
Revoca
2. In tal caso al titolare della autorizzazione o della concessione sarà disposto un indennizzo pari al valore degli impianti.
3. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto dell’Assessore regionale dell’industria, sentito il Comitato regionale delle miniere ed il Comune territorialmente competente.
4. Contro il decreto di revoca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art.30
Sanzioni
2. Chiunque esegua lavori di ricerca o di coltivazione in difformità dalle prescrizioni imposte dal permesso di ricerca, dall’autorizzazione o dalla concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000, oltre che alla decadenza di cui alla lettera b) dell’articolo 28 fermo restando l’obbligo di ripristino ambientale secondo le modalità indicate dal comma precedente.
TITOLO VI
(RIPRISTINO AMBIENTALE)
Art.31
Definizione
Art.32
Fondo di ripristino ambientale
2. A tale scopo presso l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è istituito un ", finanziato con il concorso dell’Amministrazione regionale e dei soggetti titolari di autorizzazione o di concessione di coltivazione dei materiali di cui al precedente articolo 2 e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) eliminazione sistematica delle discariche di cava, ove non siano organicamente integrate nell’ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio, anche se di formazione antecedente all’entrata in vigore della presente legge;
b) esecuzione di opere di risanamento dei suoli delle cave cessate e di quelli liberati dalle discariche;
c) finanziamento di opere di miglioramento ambientale in aree, disponibili all’uso pubblico, ricadenti nei Comuni interessati dalle attività estrattive.
Art.33
Concorso al Fondo di ripristino ambientale
2. Le contribuzioni non sono dovute sui materiali di risulta.
3. L’Assessore regionale dell’industria, sentito il Comitato regionale delle miniere provvede, con cadenza triennale, all’adeguamento della misura del contributo di cui al primo comma.
4. Le trasgressioni agli obblighi contributivi di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa fino al cento per cento delle somme dovute.
5. In caso di recidiva l’Assessore regionale dell’industria può raddoppiare la misura della sanzione amministrativa di cui al precedente comma o dichiarare decadute, con le procedure di cui al precedente articolo 28, la autorizzazione o la concessione.
6. Per l’attivazione del Fondo di ripristino ambientale e predeterminare le modalità di accertamento e di incasso del contributo di cui al primo comma la Giunta regionale predispone, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento, che sarà approvato dal Consiglio regionale.
Art.34
Sostituzione di patti pregressi
Art.35
Trasferimento di somme ai Comuni dal Fondo di ripristino ambientale
Art.36
Materiali di discarica
2. A tal fine dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all’Assessorato regionale dell’industria, allegando alla stessa una circostanziata relazione concernente:
a) la destinazione del materiale e i tempi di asportazione degli stessi dalla discarica, quando trattasi di esigenza occasionale;
b) la disponibilità di adeguati impianti per la trasformazione dei materiali medesimi, quando trattasi di esigenza sistematica e le quantità mensilmente trattabili negli impianti stessi.
TITOLO VII
(INCENTIVI)
Art.37
Estensioni di agevolazioni
2. All’incentivazione e a quanto concerne l’igiene e la sicurezza del lavoro, nonchè la miglior valorizzazione dei materiali regolati dalla presente legge, sono estese ad applicabili le agevolazioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 6.
Art.38
Fondo di rotazione
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale dell’industria predispone il regolamento di accesso al Fondo di cui al comma precedente che sarà approvato dal Consiglio regionale.
Art.39
Natura degli interventi
a) l’impianto e l’attivazione di cave, ivi compresa l’apertura del fronte di cava e di stabilimenti per la segatura e la lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;
b) il potenziamento e l’ampliamento delle unità di escavazione e di trasformazione esistenti, la razionalizzazione e l’ammodernamento tecnologico degli impianti industriali;
c) la formazione di scorte di materie prime e di materie ausiliarie per la lavorazione.
Art.40
Misura e limite degli interventi
2. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo globale di investimento riconosciuto fino a lire 1.000 milioni ed in misura non superiore al 30 per cento per la parte eventualmente eccedente.
3. Tali misure sono elevate rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento per le iniziative cooperative o consortili.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali o nazionali.
Art.41
Estensione delle provvidenze ex legge regionale n. 28 del 1984
TITOLO VIII
(NORME TRANSITORIE E FINALI)
Art.42
Regime transitorio
2. Qualora dalla prosecuzione dell’esercizio dell’attività di cava di cui al primo comma, possano derivare gravi danni all’assetto idrogeologico, all’ambiente o al paesaggio il sindaco del Comune nel cui territorio insiste il giacimento con ordinanza motivata può sospendere l’attività fino alla pronuncia dell’Assessore regionale, che è tenuto a pronunciarsi nel termine di 45 giorni.
3. Gli esercenti attività di coltivazione all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, devono, entro il termine di un anno, presentare domanda di autorizzazione o di concessione a norma dell’articolo 19.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per la coltivazione di cave dovranno essere adeguate ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel Piano regionale delle cave entro due anni dalla sua approvazione, sentito il parere della conferenza di servizio indetta volta per volta dall’Assessore regionale dell’industria.
5. In caso di mancata presentazione della domanda, l’attività di coltivazione è vietata.
Art.43
Adeguamento delle strutture
Art.44
Norma transitoria
2. La sanatoria si formalizza:
a) con il versamento, a favore del Fondo ripristino ambientale, di una sanzione amministrativa pari all’uno per cento del valore, in cava, delle produzioni grezze relative all’area di sconfinamento;
b) con formale domanda all’Assessorato regionale dell’industria, corredata da una relazione sugli sconfinamenti e da una carta planimetrica che li evidenzi.
TITOLO IX
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.45
Norma finanziaria
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Capitolo 35006 - (3.5.0) -
Canoni di concessione per la coltivazione di cave (art. 26 della presente legge)
pm.
Capitolo 35007 - (3.5.0) -
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge (artt. 30 e 33 della presente legge)
pm.
Capitolo 35008 - (3.5.0.) -
Contributi dei titolari di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave da riversare al Fondo di ripristino ambientale (art. 33 della presente legge)
pm.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05001
(2.1.2.8.0.3.08.29) (08.02) - Fondo di ripristino ambientale (artt. 32, 33 e 35 della presente legge)
lire 4.290.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Cat. Prog. 09.10 - Attività di cava (Di nuova istituzione)
Capitolo 09130 - (1.1.1.4.2.2.10.13.) (08.02)
Spese per l’elaborazione e l’aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cave; spese per l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive; spese per l’elaborazione del Piano regionale e della guida dei materiali lapidei di pregio (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge)
L. 500.000.000
Capitolo 09131 - (1.1.1.4.1.2.10.13) (08.02) -
Spese per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cave (art. 27 della presente legge)
lire 200.000.000
Capitolo 09132 - (2.1.2.6.3.4.10.13) (08.02) -
Somme da versare al fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati a favore degli operatori nei settori delle cave e torbiere (artt. 38 e 39 della presente legge)
lire 5.000.000.000
Capitolo 09133 - (1.1.1.3.1.1.10.13) (08.02) -
Indennità di missione e rimborso spese a favore dei componenti il Comitato regionale delle miniere per l’effettuazione di sopralluoghi tecnici e partecipazione a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale e internazione (art. 9 LR 5 febbraio 1952, n. 3, e art. 20 della presente legge)
lire 10.000.000.
2. Alle spese per l’attuazione della presente legge, valutate in annue lire 10.000.000 si fa fronte:
- per l’anno 1989, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988, mediante utilizzo delle riserve di cui ai punti 1) e 3) della tabella B allegata alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) per gli importi, rispettivamente, di lire 6.000.000.000 e di lire 4.000.000.000;
- per gli anni 1990 e successivi con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
3. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai sopraelencati capitoli del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 giugno 1989
Melis