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Legge Regionale 9 giugno 1989, n. 32

Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. In deroga alla legislazione regionale e compatibilmente con la legislazione statale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari e/o interventi immediati per fronteggiare la grave situazione idrica in atto.
2. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare programmi di intervento straordinari di singoli Comuni mirati al miglioramento e al reperimento di nuove fonti di approvvigionamento idrico.
3. I programmi e gli interventi di cui ai commi precedenti sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici. Per la realizzazione delle relative opere si provvede mediante affidamento in concessione ad uno degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
4. Nel caso di interventi di assoluta urgenza per la prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità, non compresi nel programma di cui al comma precedente e dichiarati tali con decreto del Presidente della Giunta regionale, il finanziamento e l’esecuzione sono demandati all’Assessore regionale competente. Le relative opere sono altresì dichiarate di pubblica utilità e non sono soggette al disposto di cui all’articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.


Art.2
1. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, ove previsto, non è richiesto il parere dell’Ufficio distrettuale delle miniere di cui all’articolo 95, terzo comma, del testo unico sulle acque ed impianti elettrici n. 1775/1933 ed il parere dell’Assessorato regionale dell’Industria di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 4, ferme restando le altre disposizioni di cui al testo unico predetto e della legge 4 agosto 1984, n. 464.
2. Con l’approvazione del progetto di ricerca d’acqua sotterranea, in deroga all’articolo 103 del testo unico sulle acque citato, è autorizzata in via provvisoria anche l’utilizzazione dell’acqua ritrovata ed è contestualmente dichiarata l’opera di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.


Art.3
1. Gli interventi finanziati con la presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti anche di carattere espropriativo, alle opere di competenza regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 ad eccezione di quelli previsti dal precedente articolo 1, quarto comma.
2. Alle procedure espropriative e di occupazione d’urgenza, relative alle opere finanziate con la presente legge, si applica la legge 22 ottobre 1971, n. 865, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
3. Ove gli interventi siano dichiarati di pubblica utilità e di assoluta urgenza, in relazione all’emergenza idrica di cui alla presente legge, per quanto attiene alla relativa occupazione d’urgenza può farsi ricorso al provvedimento di cui all’articolo 71, primo comma, della legge n. 2359/1865. In tal caso, gli stati di consistenza, previo avviso da pubblicarsi all’albo comunale almeno tre giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso, sono redatti, a cura dell’ente espropriante, al momento dell’occupazione, alla presenza di due testimoni estranei all’ente espropriante stesso ed ai soggetti attuatori dell’intervento medesimo.
4. Entro i successivi venti giorni, comunicazione dell’intervenuta occupazione, sarà data, a cura dell’ente espropriante, alle ditte interessate, con invito a prendere visione del provvedimento d’occupazione, degli stati di consistenza e del verbale di immissione in possesso.
5. Le disposizioni del presente articolo rivestono carattere eccezionale e si applicano esclusivamente ai programmi ed agli interventi di cui alla presente legge.


Art.4
1. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi ed i pareri di competenza della regione e degli enti strumentali relativi agli interventi ed ai programmi di cui alla presente legge, devono essere rilasciati entro sette giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.


Art.5
1. Le spese per l’attuazione della presente legge sono determinate in lire 30.000.000.000.
2. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03019 -
Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative.
lire 30.000.000.000
mediante utilizzo della riserva prevista dal punto 2 della tabella C allegata alla legge finanziaria
In aumento
08 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08035-11 -
(NI) (03.02) (2.1.2.1.0.3.08.16) - Spese per interventi immediati diretti all’adeguamento ed al potenziamento del servizio idrico nelle reti di distribuzione per la sistemazione e l’ampliamento delle reti di adduzione, nonché per ogni altro intervento necessario per incrementare le disponibilità idriche dei centri abitati.
lire 30.000.000.000


Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1989

Melis