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Legge Regionale 9 giugno 1989, n. 34

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell’ERSAT, dell’EAF e del personale dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l’Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il personale di ruolo dell’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell’Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, che da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso gli uffici dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nonchè il personale operante presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, può chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell’inquadramento nel ruolo unico regionale.
2. L’Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.
3. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l’Amministrazione si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell’organico con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine indicato dal secondo comma, nella medesima qualifica funzionale, e con il trattamento economico in atto presso l’ente di provenienza. Il profilo professionale è attribuito nella qualifica funzionale di inquadramento, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
5. L’anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l’ente di provenienza, a favore del predetto personale, in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta ai fini di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall’applicazione di disposizioni corrispondenti alla norma di cui all’articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.2
1. Ai fini degli inquadramenti previsti dall’articolo 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dall’Amministrazione regionale sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
- settima qualifica funzionale: 16 posti;
- sesta qualifica funzionale: 45 posti;
- quinta qualifica funzionale: 11 posti;
- quarta qualifica funzionale: 1 posto.


Art.3
1. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge, è iscritto, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).
2. Sino all’entrata in vigore della legge regionale prevista dall’articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l’iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l’Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell’iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.


Art.4
1. Le disposizioni della presente legge sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso l’ERSAT e l’Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) che sia in possesso dei requisiti indicati nelle disposizioni stesse, ai fini della opposizione per l’inquadramento nel ruolo dell’ente predetto.


Art.5
1. Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno 1989 gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 sono rispettivamente incrementati di lire 2.000.000.000, di lire 630.000.000 e di lire 300.000.000.
2. Alla relativa spesa, valutata in complessive lire 2.930.000.000, si fa fronte attraverso lo storno di una pari somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1989

Melis