Legge Regionale 9 giugno 1989, n. 34
Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell’ERSAT, dell’EAF e del personale dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l’Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. L’Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.
3. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l’Amministrazione si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell’organico con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine indicato dal secondo comma, nella medesima qualifica funzionale, e con il trattamento economico in atto presso l’ente di provenienza. Il profilo professionale è attribuito nella qualifica funzionale di inquadramento, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
5. L’anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l’ente di provenienza, a favore del predetto personale, in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta ai fini di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall’applicazione di disposizioni corrispondenti alla norma di cui all’articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art.2
- settima qualifica funzionale: 16 posti;
- sesta qualifica funzionale: 45 posti;
- quinta qualifica funzionale: 11 posti;
- quarta qualifica funzionale: 1 posto.
Art.3
2. Sino all’entrata in vigore della legge regionale prevista dall’articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l’iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l’Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell’iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.
Art.4
Art.5
2. Alla relativa spesa, valutata in complessive lire 2.930.000.000, si fa fronte attraverso lo storno di una pari somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 giugno 1989
Melis