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Legge Regionale 9 giugno 1989, n. 35

Partecipazione della Regione alla creazione della fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Creazione della fondazione Giuseppe Dessì
1. La Regione autonoma della Sardegna partecipa alla creazione della fondazione Giuseppe Dessì, con sede in Villacidro.
2. A tal fine assegna al Comune di tale centro la somma necessaria per l’acquisto e per l’adeguamento alla specifica destinazione d’uso definita dagli scopi di detta fondazione, dei seguenti beni:
a) la casa d’abitazione dello scrittore, sita nella via Roma, in Villacidro;
b) altri eventuali stabili o terreni limitrofi, o comunque interni al territorio comunale, necessari per dotare la fondazione di sale per manifestazioni, riunioni di gruppi di lavoro e per la gestione di una biblioteca, un’emeroteca e altri moderni mezzi di comunicazione;
c) la biblioteca ed eventuali arredi od oggetti già di proprietà dello scrittore;
d) uno o più aree - sempre nel territorio comunale, anche fuori dell’abitato - di specifico valore storico e naturalistico, anche in rapporto alle indicazioni ricavabili dall’opera di Dessì, da destinare a parco - giardino aperto al pubblico.
3. L’acquisto della casa d’abitazione e dei beni indicati al precedente punto c) sarà definito dal citato Comune entro sei mesi dall’approvazione della presente legge e costituirà la dotazione patrimoniale iniziale della fondazione, che pertanto verrà costituita immediatamente dopo detto acquisto. La ristrutturazione di detto stabile, comprensiva dell’adattamento e dell’acquisto di arredi e di attrezzature necessarie per le attività della fondazione, sarà effettuata dalla medesima. A tal fine gli organi della fondazione predisporranno un dettagliato preventivo di spesa che sarà presentato al Comune di Villacidro per l’erogazione del relativo finanziamento a valere sulle disponibilità che saranno garantite dall’Amministrazione regionale ai sensi del successivo articolo 6, punto a).
4. I beni di cui ai precedenti punti b) e d) del precedente secondo comma saranno acquisiti e strutturati a cura del Comune di Villacidro, d’intesa con gli organi della fondazione, ed alla stessa saranno trasferiti una volta concluso il loro approntamento per la specifica destinazione d’uso.


Art.2
Finalità della fondazione
1. L’erogazione della somma di cui al secondo comma dell’articolo precedente e dei contributi per la gestione della fondazione è condizionata al fatto che alla stessa siano assegnate le seguenti finalità:

a) analisi sistematica e valorizzazione dell’opera letteraria e del messaggio umano di Giuseppe Dessì.
b) studio delle culture contemporanee e delle relative forme di comunicazione; studio della psicologia e dei modi di relazione di soggetti, gruppi, comunità; studio delle espressioni letterarie e artistiche, in forma scritta, visiva, orale;
c) analisi dei problemi legati al rapporto dell’uomo con la natura;
d) studio delle trasformazioni produttive, sociali, culturali della Sardegna nella realtà contemporanea.
2. Lo Statuto della fondazione potrà prevedere, secondo formulazioni differenti, le indicate finalità, ma non escluderle nella sostanza, e potrà aggiungerne altre purché con esse compatibili.


Art.3
Costituzione e Statuto della Fondazione
1. L’Amministrazione regionale promuoverà, non appena acquisita dal Comune di Villacidro, la casa dello scrittore, come specificato al precedente articolo 1, d’intesa con il Comune medesimo, la costituzione della fondazione Giuseppe Dessì, con apposito atto pubblico, secondo le procedure previste dal codice civile.
2. Con l’atto costitutivo sarà adottato lo Statuto della fondazione, che dovrà prevedere la composizione, i modi di formazione e funzionamento degli organi sociali, le finalità dell’istituzione, nonché le altre indicazioni prescritte dal codice civile.
3. L’erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge è condizionata al fatto che lo Statuto in questione, oltre che l’indicazione delle finalità descritte all’articolo precedente, preveda:
a) la creazione di una gestione stabile, quotidianamente aperta al pubblico, della biblioteca, delle altre attività informative, e del parco - giardino della fondazione;
b) la presentazione di una relazione annuale, di merito e finanziaria, nel mese di novembre, di consuntivo per l’anno in corso e di previsione per il successivo, sulle attività dell’istituzione, al Comune di Villacidro e all’Amministrazione regionale.


Art.4
Sospensione dei contributi
1. L’Amministrazione regionale potrà sospendere l’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge per gravi e reiterate violazioni dello statuto della fondazione.


Art.5
Premio letterario Giuseppe Dessì
1. Al Comune di Villacidro viene assegnato un contributo annuale per l’organizzazione di un premio letterario, eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Giuseppe Dessì.
2. Condizione per l’erogazione del contributo è il fatto che il regolamento del premio preveda che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare i giovani, di Villacidro e dei paesi vicini.


Art.6
Autorizzazione di spesa
1. Per il perseguimento degli scopi previsti dalla presente legge sono disposte le seguenti spese:

a) per l’acquisizione e la ristrutturazione dei beni descritti all’articolo 1, l’erogazione al Comune di Villacidro, della somma di lire 600.000.000;
b) per la gestione della fondazione Giuseppe Dessì, un contributo annuale da assegnare alla fondazione stessa, di Lire 90.000.000;
c) per l’organizzazione del Premio Giuseppe Dessì, un contributo annuale, da assegnare al Comune di Villacidro, di Lire 80.000.000.
2. Le successive leggi finanziarie adegueranno le spese suindicate alle effettive necessità.


Art.7
Norma finanziaria
1. Le spese per l’attuazione della presente legge sono determinate in lire 770.000.000 per l’esercizio finanziario 1989 ed in lire 170.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’esercizio 1989, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento indicato:
Capitolo 11086 (2.1.2.3.2.3.06.06) (08.02) –
Contributo straordinario al Comune di Villacidro per l’acquisizione e l’adattamento di beni da destinare alla fondazione «Giuseppe Dessì» (art. 6, lett. a) della presente legge).
lire 600.000.000
Capitolo 11087 (1.1.1.6.2.2.06.06) (05.04) –
Contributo annuale alla fondazione «Giuseppe Dessì» per spese di gestione (art. 6, lett. b) della presente legge).
lire 90.000.000
Capitolo 11088 (2.1.1.5.2.5.06.06) 805.04) –
Contributo annuale al Comune di Villacidro per l’organizzazione del premio «Giuseppe Dessì» (art. 6, lett. c) della presente legge)
lire 80.000.000

3. Alla complessiva spesa di lire 770.000.000 si fa fronte con lo storno di pari importo del capitolo 03016 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 3 della tabella A allegata alla finanziaria 1989.
4. Le spese gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1989

Melis