Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 9 giugno 1989, n. 37

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell’industria sughericola.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(INTERVENTI A FAVORE DELLA SUGHERICOLTURA)
Art.1
Programma straordinario per la sughericoltura
1. La Regione autonoma della Sardegna tutela ed incoraggia la sughericoltura sia nell’aspetto produttivo che di tutela ambientale.
2. La Giunta regionale sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, foreste ed industria, su proposta dell’Assessorato della difesa dell’ambiente che si avvale per la formulazione della proposta della Stazione sperimentale del sughero, in attuazione dei programmi regionali di forestazione e del Piano forestale nazionale previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 "Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura", approva un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e all’incremento delle unità produttive e dell’occupazione.


Art.2
Valorizzazione e utilizzazione del sughero
1. L’Amministrazione regionale promuove, anche tramite i propri enti strumentali, iniziative atte a valorizzare il prodotto sughero in tutte le sue utilizzazioni, con particolare riferimento alle opere pubbliche finanziate dalla regione autonoma della Sardegna.

Art.3
Costituzione di un "Monte sugherete"
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, alfine della costituzione di un Monte sugherete, ad acquisire complessi sughericoli significativi da far gestire o all’Azienda foreste demaniali o alla Stazione sperimentale del sughero qualora la Regione intenda perseguire scopi sperimentali o creare aziende sughericole pilota.

Art.4
Attività di formazione
1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate, sia per quanto concerne l’estrazione del sughero, sia per le fasi successive riguardanti la lavorazione e la trasformazione, ivi comprese le produzioni artistiche, la Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, sentita la Commissione consiliare competente in materia di formazione professionale, approva, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l’Assessore regionale dell’industria, un programma annuale di corsi di formazione professionale.
2. La gestione dei corsi è affidata, tramite convenzione redatta sulla base di apposito regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale, alla Stazione sperimentale del sughero.
3. I corsi di formazione potranno essere affidati, sulla base di apposite convenzioni, predisposte dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ad imprese operanti nel settore che diano sufficienti garanzie ed affidabilità.
4. Per lo svolgimento degli esami finali e la concessione degli attestati di qualifica si applica l’articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.


Art.5
Contributi per l’impianto ed il reimpianto delle sugherete
1. Per favorire l’incremento della sughericoltura sono concessi i contributi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori con trattenuta del 10 per cento da erogarsi dopo il collaudo.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipazioni sui contributi concessi ai sensi del comma precedente. La misura dell’anticipazione è pari al 50 per cento del contributo.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere mutui a tasso agevolato relativamente alla quota di spesa non ammessa a contributo.
5. Al punto b) dell’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 sono aggiunte le seguenti parole: "messa in opera di palorci, di fili a sbalzo e di teleferiche, completi di attrezzature per il trasporto del sughero e di altri materiali legnosi".


Art.6
Contributi per la demaschiatura, l’estrazione del sughero bruciato e la potatura di formazione
1. Per le operazioni di demaschiatura, per l’estrazione del sughero bruciato e per la potatura di formazione può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Per le operazioni previste nel primo comma può essere inoltre concesso un mutuo a tasso agevolato per la parte di spesa non ammessa a contributo.


Art.7
Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola
1. Gli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 comunicano ogni sei mesi alla Stazione sperimentale del sughero le autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevati durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.


CAPO II
(DISCIPLINA DELLA SUGHERICOLTURA)
Art.8
Procedura per l’abbattimento delle piante da sughero
1. L’abbattimento delle piante da sughero è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione all’abbattimento entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande.
3. Se entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande l’Ispettorato non provvede sulla domanda l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.


Art.9
Sanzione per l’abbattimento delle piante senza autorizzazione
1. L’abbattimento delle piante da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per ciascuna pianta abbattuta.

Art.10
Sanzione per l’amputazione dei rami
1. E’ vietato amputare rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi pregiudizio alla pianta.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta una sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 500.000 per ogni pianta.


Art.11
Esercizio delle colture agrarie
1. L’esercizio nelle sugherete delle colture agrarie, e gli interventi agronomici connessi, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Se entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande l’Ispettorato non provvede sulla domanda l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione, l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.


Art.12
Sanzione per l’esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione
1. La violazione delle disposizioni contenute nel primo comma del precedente articolo comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 per ara di terreno interessato.


Art.13
Pascolo nelle sugherete
1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
2. L’autorizzazione è concessa per periodi non superiori a tre mesi e deve indicare il carico di bestiame ammissibile.
3. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Se, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’Ispettorato non provvede l’autorizzazione si intende concessa.
5. In caso di diniego dell’autorizzazione, l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
6. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.


Art.14
Sanzione per pascolo non autorizzato
1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma dell’articolo precedente sono punite con una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capo di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell’autorizzazione.

Art.15
Decespugliamento
1. Il decespugliamento nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande.
3. Se entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, l’Ispettorato non provvede l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.


Art.16
Sanzione per il decespugliamento non autorizzato
1. La violazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell’articolo precedente comporta una sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 50.000 per ara di terreno interessato al decespugliamento.

Art.17
Demaschiatura
1. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60.
2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorsa misurate come dianzi specificato.


Art.18
Sanzione per la demaschiatura irregolare
1. La violazione delle disposizioni contenute nell’articolo precedente comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ciascuna pianta.

Art.19
Estrazione del sughero
1. L’estrazione del sughero non è consentita per turni inferiori a 10 anni.

Art.20
Sanzione per l’estrazione irregolare del sughero
1. La violazione delle disposizioni contenute nell’articolo precedente comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ciascuna pianta.


Art.21
Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni
1. L’estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni può essere autorizzata dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante.
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Se, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, l’Ispettorato non provvede l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.


Art.22
Modalità dell’operazione di decortica
1. L’operazione di decortica deve essere condotta a regola d’arte e cioè senza arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina".
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000


Art.23
Periodo di estrazione del sughero
1. L’estrazione del sughero è consentita esclusivamente nel periodo indicato da apposito decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettorati forestali, sentita la Stazione sperimentale del sughero, terrà conto delle diversità macro e microclimatiche che influenzano il distacco della corteccia.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel primo comma comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per pianta.


Art.24
Sanzioni previste da altre norme
1. Sono fatte salve le altre sanzioni in materia forestale ed ambientale previste dalla legislazione nazionale e regionale.

Art.25
Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Art.26
Competenza ad irrogare le sanzioni
1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art.27
Esclusione e revoca delle provvidenze
1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, con provvedimento motivato, può negare o revocare, per un periodo sino a 10 anni la concessione delle provvidenze previste nel Capo I a favore di soggetti nei cui confronti siano state definitivamente accertate le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art.28
Concessione delle provvidenze
1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente assegna agli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale le disponibilità del bilancio regionale, per la concessione delle provvidenze previste dal Capo I della presente legge sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell’articolo 4, lettera 1) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
2. Per l’assunzione degli impegni e l’ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l’emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.
3. L’emissione di ordinativi superiori alla somma di lire 600.000.000 deve essere preventivamente autorizzata dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.


Art.29
Abrogazione del Titolo II della legge regionale 13/1959
1. E’ abrogato il Titolo II della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 "Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura", con esclusione dell’articolo 20.

CAPO III
(PROVVIDENZE A FAVORE DELL’INDUSTRIA SUGHERIERA)
Art.30
Contributi ai Consorzi per l’istituzione di centri di elaborazione dati
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto per l’istituzione di centri di elaborazione dati.
2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 100.000.000.


Art.31
Contributi per impianti di prima lavorazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra Comuni, un contributo a fondo perduto per la costruzione di impianti per la prima lavorazione del sughero, bollitura, rifilatura e classificazione.
2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. L’erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori con trattenuta del 10 per cento da erogarsi dopo il collaudo delle opere.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi concessi ai sensi del primo comma. La misura delle anticipazioni è pari al 50 per cento del contributo.
5. L’Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel primo comma un mutuo a tasso agevolato per la quota non coperta dal contributo.


Art.32
Contributi a Consorzi per spese di gestione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione delle organizzazioni commerciali comuni, compresi i centri di elaborazione dati, per l’acquisto di materie prime e semilavorati e per la vendita dei prodotti.
2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione delle organizzazioni commerciali comuni in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti acquistati o venduti e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.


Art.33
Contributi per la gestione degli impianti di prima lavorazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra Comuni, un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione degli opifici per la prima lavorazione del sughero.
2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione dei consorzi in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti lavorati e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.


Art.34
Concessione di contributi ai consorzi
1. I contributi previsti dagli articoli contenuti nel Capo III sono concessi con decreto dell’Assessore regionale dell’industria.

Art.35
Provvidenze a favore dell’industria sugheriera
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori del settore della lavorazione del sughero, ivi comprese le attività a carattere artigianale, le seguenti provvidenze:
a) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l’abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’ammodernamento degli stabilimenti per la lavorazione del sughero;
b) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l’abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l’acquisto di macchinari ed attrezzature.
2. I prestiti sono concessi fino alla misura permessa dalla legislazione vigente.


Art.36
Fondo di rotazione per lo sviluppo dell’industria sugheriera
1. Per la concessione dei prestiti previsti dall’articolo precedente l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il CIS e la SFIRS un "fondo di rotazione per lo sviluppo dell’industria sugheriera" suddiviso in due stanziamenti distinti ed uguali.
2. La gestione del fondo e la concessione dei contributi per l’abbattimento degli interessi è definita con apposita convenzione stipulata tra l’Assessore regionale dell’industria e gli istituti di credito.


Art.37
Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 55
1. La legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 "Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera" è abrogata.
2. Il fondo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 è soppresso e le eventuali disponibilità finanziarie dello stesso sono trasferite nel fondo di rotazione per lo sviluppo dell’industria sugheriera.


CAPO IV
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 1952, N. 5 "Istituzione della Stazione sperimentale del sughero")
Art.38
Modifica dell’art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5
1. L’articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 è sostituito dal seguente:
"La Stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione delle sughere nonché la utilizzazione e la divulgazione dei suoi prodotti".


Art.39
Modifiche all’articolo 2 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero
1. L’articolo 2 dello statuto della Stazione sperimentale del sughero, allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5, è sostituito dal seguente:
"La Stazione sperimentale del sughero ha i seguenti compiti:
a) studiare i problemi biologici, silvicolturali e fitopatologici relativi alla coltivazione della sughera;
b) studiare i problemi legati all’applicazione della tecnologia ai processi di estrazione, trasformazione e lavorazione del sughero con particolare riguardo alle caratteristiche della produzione sarda ed ai vari usi del prodotto;
c) curare le relazioni con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali e la divulgazione degli studi e delle esperienze di carattere scientifico, agricolo e tecnologico e delle notizie di carattere economico in materia;
d) promuovere e dirigere corsi teorico - pratici nel campo forestale ed industriale per la formazione di maestranze specializzate;
e) istituire propri centri di sperimentazione in località di particolare interesse ed aziende sugherifere modello da servire d’esempio e da orientamento agli agricoltori della zona;
f) effettuare analisi, perizie, consulenze tecniche per conto di terzi;
g) effettuare ricerche ed esperienze e svolgere, in generale, ogni altra attività utile al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e l’utilizzazione dei suoi prodotti;
h) studiare e proporre provvedimenti utili alla difesa e all’incremento del patrimonio forestale sugherifero, alla maggiore valorizzazione ed allo sviluppo del commercio dei suoi prodotti;
i) promuovere ed organizzare, d’intesa con le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici del settore operanti in Sardegna, la partecipazione a fiere, mostre e mercati nazionali ed internazionali;
l) predisporre studi di mercato e sostenere ogni iniziativa atta a favorire la commercializzazione dei prodotti finiti del sughero;
m) proporre sistemi di controllo e certificazione con la registrazione di un marchio di qualità;
n) studiare il miglioramento genetico dell’albero del sughero.


Art.40
Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero
1. L’articolo 3 dello statuto della Stazione sperimentale del sughero allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5, è sostituito dal seguente:
"La Stazione sarà divisa in due servizi: Servizio Affari Generali e Servizio Studi e Sperimentazioni".


Art.41
Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Sughero
1. L’articolo 6 dello statuto della Stazione sperimentale del sughero allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5, è sostituito dal seguente:
"Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali dell’industria e della difesa dell’ambiente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di industria, agricoltura e foreste.
Oltre al Presidente fanno parte del Consiglio di amministrazione:
a) un docente universitario di silvicoltura o di arboricoltura della Facoltà agraria dell’Università di Sassari;
b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
c) un rappresentante degli industriali del sughero;
e) due esperti di particolare competenza nelle materie silvoforestali;
f) un esperto dottore in economia e commercio di particolare competenza nel settore del marketing;
g) un esperto ingegnere meccanico;
h) un rappresentante dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente".


CAPO V
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.42
Norma finanziaria
1. Nel bilancio di previsione della Regione per il 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento

05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05033 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.11) (03.08) - Interventi a favore della sughericoltura previsti dal Capo I della presente legge
lire 1.000.000.000
Capitolo 05034 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.11) (03.08) - Mutui a tasso agevolato a favore della sughericoltura previsti dal Capo I della presente legge
lire 1.000.000.000
Capitolo 05035 (NI)
(2.1.2.1.0.3.10.11 (03.08) - Somme per l’acquisizione di complessi sughericoli significativi - art. 3 della presente legge
pm.
09 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Capitolo 09045-02 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.28) (08.02) - Interventi in conto capitale a favore dell’industria sughericola previsti dal Capo III della presente legge
lire 1.000.000.000
Capitolo 09045-03 (NI)
(2.1.1.6.3.2.10.28) (08.02) - Interventi in conto gestione a favore dell’industria sughericola previsti dal Capo III della presente legge
pm.
Capitolo 09045-04 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.28) (08.02) - Mutui a tasso agevolato a favore dell’industria sughericola previsti dal Capo III della presente legge
pm.
Capitolo 09045-05 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.28) (08.02) - Versamento al fondo di rotazione previsto dall’articolo 36 della presente legge
pm.
10 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10014 (NI)
(1.1.1.5.3.2.06.05) (05.02) - Somme per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale previsti dall’articolo 4 della presente legge
pm.
Capitolo 03019 -
Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1989)
lire 3.000.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 1 della Tabella C allegata alla legge finanziaria.
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge valutate in lire 3.000.000.000 annue gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


CAPO VI
(DISPOSIZIONI FINALI)
Art.43
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamento di attuazione della stessa.

Art.44
Revoca delle provvidenze
1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono revocate con provvedimento dell’Assessore regionale competente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

Art.45
Attività informativa
1. Gli Ispettorati ripartimentali curano che le disposizioni della presente legge siano portate a conoscenza degli interessati con idonei messi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1989

Melis