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Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 42

Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 5 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:
"1. Presso l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è istituito, con due distinte sezioni, l’Albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l’attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
2. Gli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione sono tenuti a garantire l’aggiornamento continuo e permanente del personale iscritto all’ Albo predetto ed il pieno utilizzo dello stesso anche attraverso processi di riconversione o mediante l’attivazione di processi di mobilità nel territorio, anche fra enti diversi.
3. Gli enti con personale iscritto nell’Albo di cui al primo comma del presente articolo, concorrono alla predisposizione di un piano di utilizzo, del personale iscritto all’Albo medesimo, preordinato all’attuazione del piano di formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1987, n. 47, che dovrà prevedere, con relativa copertura finanziaria, oltre alle attività corsuali, anche le attività ad esse complementari quali le indagini, le analisi, l’orientamento, la verifica dei risultati.
4. Il personale iscritto all’Albo di cui al primo comma del presente articolo è tenuto alla modalità nel territorio e fra enti, anche temporanea, diretta a garantire il pieno utilizzo dello stesso, nell’ambito dell’attuazione del piano di formazione professionale predisposto nel modo indicato al precedente comma.
5. L’Albo di cui al precedente primo comma è strutturato per mansioni e per aree di discipline omogenee".


Art.2
L’articolo 6 della legge regionale 2 marzo 1982 n. 7, è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti e i soggetti ai quali la Regione affidi, in regime di convenzione, la gestione di attività formativa ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, sono tenuti, prioritariamente, ad utilizzare il personale iscritto all’albo di cui al precedente articolo 5, non impegnato all’interno della rispettiva struttura di appartenenza, attivando processi di mobilità finalizzati, anche temporaneamente, mediante convenzionamento tra enti.
2. Per esigenze ulteriori e straordinarie che non possono essere soddisfatte nell’ambito dell’Albo di cui al precedente articolo 5, gli enti e i soggetti predetti possono assumere, a tempo determinato, il personale strettamente necessario all’espletamento delle attività formative affidate, attingendo da una graduatoria regionale, su base provinciale, strutturata per mansioni ed aree di discipline omogenee, predisposto dall’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
3. La Regione riconoscerà , in convenzione, esclusivamente l’utilizzo di personale iscritto all’Albo di cui al precedente articolo 5, ovvero assunto a tempo determinato attingendo dalla graduatoria di cui al presente articolo, con esclusione di personale assunto a tempo indeterminato successivamente alla data del 31 dicembre 1988.
4. I dirigenti degli enti di formazione possono essere nominati attingendo dall’Albo di cui al precedente articolo 5 o dalla graduatoria di cui al presente articolo, con svincolo dall’ordine di iscrizione.
5. La formazione delle graduatorie è disposta con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, per titoli e per gruppi di discipline omogenee.
6. Per l’insegnamento delle discipline teoriche, umanistiche e scientifiche è richiesto il titolo di laurea. Per l’insegnamento delle discipline tecnico - pratiche è richiesto il titolo dello specifico diploma di scuola secondaria superiore o l’esercizio della professione per almeno dieci anni.
7. La durata delle graduatorie è triennale e può essere aggiornata annualmente.
8. Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i criteri e le modalità per la formazione e l’eventuale aggiornamento delle graduatorie".


Art.3
1. L’articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è abrogato.


Art.4
1. La Regione, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale, determina la spesa entro cui effettuare le attività di formazione professionale da programmare a valere sui fondi propri ed a valere su finanziamenti della Comunità economica europea e dello Stato.
2. L’importo complessivo di tale spesa è fissato sulla base dell’ammontare complessivo dello stanziamento dell’anno precedente a valere sui fondi propri e dei finanziamenti comunitari e statali conseguiti nell’anno medesimo, decrementato o maggiorato entro il 10 per cento.
3. Entro l’importo in tale modo fissato, la Regione è tenuta all’attuazione del proprio piano di formazione professionale non appena approvato ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, anche per la parte relativa alle attività corsuali per le quali pende o verrà richiesto il finanziamento comunitario e /o statale.
4. Per la parte eccedente, la Regione è tenuta all’attuazione del piano predetto solo in dipendenza dell’accertamento dell’entrata delle assegnazioni comunitarie e/o statali.


Art.5
1. Le norme previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall’anno formativo 1989-1990.


Art.6
1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge verranno apportate le conseguenti modifiche al "Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7" emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 169.


Art.7
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 giugno 1989

Melis