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Legge Regionale 20 giugno 1989, n. 44

Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
1. Ai fini della presente legge si considera piccola e media impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale.


Art.2
Costituzione della Commissione regionale per i problemi industriali
1. E’ istituita, presso l’Assessorato regionale dell’industria, una Commissione regionale per i problemi industriali che sostituisce il Comitato regionale consultivo per l’industria di cui alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, e successive modificazioni.
2. La Commissione:
a) esprime i pareri in tutte le materie già di competenza del Comitato regionale consultivo per l’industria, con esclusione di quelli sugli interventi di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22;
b) propone iniziative, anche di carattere legislativo, dirette allo sviluppo coordinato dell’industria sarda;
c) elabora proposte finalizzate al coordinamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni e dagli enti che concorrono alla nascita e allo sviluppo di iniziative industriali;
d) propone studi per settori di attività delle imprese;
e) esprime il parere sui problemi per i quali l’assessore dell’industria ritenga interpellarla.
3. La Commissione è composta:
a) dall’Assessore regionale dell’industria che la presiede;
b) da due rappresentanti dell’Api Sarda;
d) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
e) da un rappresentante del CIS (Credito Industriale Sardo);
f) da un rappresentante della SFIRS (Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna);
g) dal coordinatore generale dell’Assessorato regionale dell’industria che sostituisce altresì, in caso di assenza, il Presidente della Commissione;
h) da due funzionari della Regione di VII o VIII fascia in rappresentanza dell’Assessorato regionale dell’industria e dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio;
i) dal Direttore del BIC Sardegna e dal Direttore dell’osservatorio regionale industriale.
I membri della Commissione durano in carica 5 anni e sono nominati con decreto dell’Assessore regionale dell’industria.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario di VI o VII fascia in servizio presso l’Assessorato regionale dell’industria.
5. Il Presidente della Commissione può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni della Commissione esperti tecnici e studiosi.
6. La Commissione è convocata dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti.
7. L’Assessore regionale dell’industria può avvalersi dell’opera dei componenti la Commissione e di esperti e studiosi, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all’industria. Agli stessi può essere dato incarico di effettuare sopralluoghi, indagini e accertamenti. A questi fini è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica di appartenenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia.
8. L’Osservatorio industriale previsto dal Programma straordinario di intervento per il biennio 1986/1987 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è lo strumento tecnico a disposizione dell’Amministrazione regionale per l’attuazione delle sue politiche industriali.


Art.3
Interventi per il consolidamento finanziario
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali, dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese stesse mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine nei confronti di istituti di credito, in essere alla data del 1° aprile 1989, in debito consolidato a medio termine e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Per le finalità di cui al presente articolo l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti dalle suddette operazioni in misura tale che il tasso di interesse a carico delle imprese sia pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.
3. Le operazioni saranno ammesse ai benefici di cui al presente articolo fino alla misura massima del 50 per cento dell’ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 3 miliardi di lire.


Art.4
Imprese beneficiarie
1. Saranno ammesse a godere dei benefici di cui al precedente articolo le piccole e medie imprese industriali aventi sede legale ed impianti in Sardegna, che attuino operazioni di consolidamento finanziario coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva, di ammodernamento, di ampliamento, ovvero con rilevanti operazioni di ricapitalizzazione delle imprese stesse.
2. L’Amministrazione regionale, inoltre, è autorizzata a fornire la fidejussione necessaria per le piccole imprese, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell’azienda e vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali.


Art.5
Fondo anticipazioni contributi
1. E’ costituito presso il CIS, a norma dell’articolo 7 del relativo Statuto, a carico del bilancio della Regione, un "Fondo di rotazione" con un versamento iniziale di lire 30.000.000.000.
2. Il "Fondo" è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali che hanno avanzato richiesta all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le imprese interessate, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione regionale sul contributo in conto capitale, devono aver perfezionato con gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine in Sardegna, il contratto di finanziamento ai sensi dell’articolo 12 ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.
4. L’agevolazione creditizia regionale è commisurata all’ammontare dell’85 per cento del contributo in conto capitale dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato nel provvedimento degli istituti di credito di cui al comma precedente in base all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L’anticipazione di cui al presente articolo può essere richiesta dalle imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 25.000.000.000 al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario. L’Assessore regionale dell’industria è autorizzato ad aggiornare, con propria direttiva, i limiti e i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese ai fini dell’applicazione della presente legge.
6. L’anticipazione opera in favore di quelle imprese che non abbiano ottenuto l’erogazione di alcuna quota del contributo a fondo perduto.
7. L’importo dell’anticipazione non può in ogni caso superare il limite di lire 1.500.000.000.


Art.6
Procedure
1. La gestione del fondo di cui all’articolo 5 è affidata al CIS che concede l’anticipazione con provvedimento del presidente dell’istituto su relazione scritta e proposta della direzione, previo parere dell’Assessore regionale dell’industria.
2. Le istanze delle imprese per la richiesta dei benefici, di cui al precedente articolo 5, sono inoltrate al CIS e, per conoscenza, all’Assessorato regionale dell’industria per il tramite dell’istituto di credito incaricato dell’istruttoria della domanda di contributo in conto capitale dall’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
3. I rapporti tra il CIS, quale istituto gestore del fondo di rotazione, e gli istituti di credito istruttori, possono essere regolati anche da convenzione.


Art.7
Modalità
1. Le anticipazioni del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 5, sono concesse dal CIS mediante aperture di credito o sovvenzioni cambiarie in favore dell’impresa beneficiaria.
2. Le operazioni hanno la durata massima di cinque anni e sono garantite dalla cessione irrevocabile in favore del CIS da parte dell’impresa beneficiaria del concedendo contributo in conto capitale dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
3. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie non può superare quello previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
4. L’erogazione dell’agevolazione regionale avviene per il 50 per cento, anticipatamente, una volta dimostrato che la realizzazione del programma ha avuto inizio; la restante quota viene erogata in unica soluzione non appena anche l’erogazione del finanziamento di cui all’articolo 5, terzo comma, abbia raggiunto il 50 per cento.
5. Le operazioni di anticipazione di cui al presente articolo sono soggette al trattamento tributario agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
6. La mancata concessione da parte dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche, comporta la risoluzione di diritto dell’operazione di anticipazione di cui agli articoli precedenti; la concessione del contributo in conto capitale per importo inferiore a quello dell’anticipazione comporta la riduzione di quest’ultima nella misura del contributo stesso.
7. Ove il contributo non sia stato concesso o sia stato concesso in misura inferiore, totale o parziale, la restituzione dell’anticipazione potrà essere consentita ratealmente dal CIS con interessi di dilazione ad un tasso pari a quello dallo stesso CIS corrisposto alla Regione sulla giacenze del fondo di cui all’articolo 5.


Art.8
Gestione del fondo
1. L’Assessore regionale dell’industria, di concerto con l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è autorizzato a stipulare con il CIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente articolo 5 e determinare il compenso.
2. Il compenso di cui al primo comma è posto a carico del fondo stesso, in misura percentuale all’importo complessivo delle operazioni di anticipazione effettuate e percepito in occasione delle relative erogazioni.
3. I risultati netti annuali della gestione del fondo sono portati ad incremento o decremento del fondo stesso.


Art.9
Credito scorte - Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12
1. L’articolo 27 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura pari a quella del tasso creditore percepito dalla regione sulle giacenze di tesoreria, diminuito di tre punti.
In ogni caso il tasso di interesse non potrà essere inferiore al 5 per cento.
La durata massima dei finanziamenti è prevista in anni 8, di cui due di preammortamento".
2. Il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 è sostituito dal seguente:
"I prestiti possono essere concessi sotto forma di mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari".


Art.10
Ricerca pura ed applicata Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 5
1. All’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera f):
"f) la realizzazione di iniziative dirette a favorire il progresso scientifico, tecnico e tecnologico con particolare riguardo alla attività di ricerca pura e applicata".
Conseguentemente la lettera "f)" di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, è denominata con la lettera "g)".
2) All’articolo 2 della medesima legge regionale 6 aprile 1954, n. 5 le parole "due terzi" sono sostituite dalle parole "quattro quinti".


Art.11
Consorzi fidi
1. I benefici di cui agli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, fanno carico all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’industria per le imprese che abbiano ottenuto da istituti e aziende di credito prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente fra le piccole e medie imprese industriali.
2. I medesimi benefici faranno carico all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per le imprese che abbiano ottenuto da istituti e aziende di credito prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente da imprese operanti nei settori del turismo, del commercio, dei servizi e dell’artigianato.
3. I benefici di cui all’articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono riconosciuti anche alle imprese di trasporto che abbiano ottenuto da istituti e aziende di credito prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente tra le piccole e medie imprese industriali. Il relativo onere fa carico all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’industria.
4. Per l’anno 1988, e fino all’entrata in vigore della presente legge, l’articolo 4 bis della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, quale modificato con l’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e l’articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono interpretati nel senso che il beneficio previsto da tali norme si applica anche alle imprese non operanti nel settore dell’industria che abbiano ottenuto, da istituti e aziende di credito, prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente tra le piccole e medie imprese industriali (cap. 09042/01).


Art.12
Comitati di gestione dei fondi regionali credito
1. L’espressione "organi deliberanti degli istituti di credito", di cui all’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria), è da intendersi riferita alle commissioni o comitati comunque denominati e previsti da leggi regionali per la deliberazione dei prestiti o contributi a valere sui fondi costituiti presso istituti di credito con stanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.
2. Detti organi, salve le diverse disposizioni di legge, nominano, su designazione dei rispettivi presidenti, i propri segretari, scegliendoli fra i dirigenti e funzionari degli istituti di credito.


Art.13
Contributi per la formazione dei nuovi quadri dirigenti e di nuovi imprenditori
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali operanti in Sardegna o a consorzi costituiti tra di esse, contributi sulle spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento di quadri dirigenti, intermedi e tecnici, dipendenti dalle imprese o dai consorzi, in coerenza con i programmi aziendali di miglioramento delle tecniche produttive e di gestione.
2. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per consentire ai dipendenti indicati nel comma precedente la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno presso strutture formative altamente qualificate operanti nel territorio nazionale o all’estero.
3. Il contributo, in misura non superiore a lire 2.000.000 per il 1989, comprende la somma da corrispondere ogni mese per ciascun soggetto ammesso alla frequenza dei corsi nonché la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza. Il contributo è aumentato del 30 per cento nel caso di corsi da frequentare all’estero. La misura massima del contributo viene aggiornata annualmente con decreto dell’Assessore del lavoro.
4. I contributi vengono corrisposti alle aziende richiedenti in ratei mensili anticipati. Le aziende sono tenute, pena la decadenza del beneficio e la restituzione dello stesso, a produrre trimestralmente, o comunque alla conclusione di ciascun corso di durata inferiore a tre mesi, la documentazione attestante la regolare frequenza e l’esito dei corsi medesimi.


Art.14
Centro europeo di imprese ed innovazione BIC Sardegna
1. L’Amministrazione regionale, per favorire il consolidamento delle piccole e medie imprese a sfruttare il potenziale di sviluppo endogeno della Sardegna, attraverso il Centro europeo di impresa ed innovazione BIC Sardegna, dovrà in particolare:
a) individuare e selezionare potenziali imprenditori o progetti innovativi d’impresa;
b) offrire ai potenziali imprenditori e alle piccole e medie imprese che presentano possibilità di diversificazione e/o ammodernamento un programma completo dei servizi occorrenti per preparare, avviare e sviluppare positivamente nuove attività, che includa in particolare la formazione degli imprenditori, attraverso meccanismi di autoselezione ed assistenza, la formazione manageriale, la valutazione tecnica e tecnologica dei progetti e la preparazione dei piani di impresa;
c) offrire alle nuove imprese, nella fase di avviamento immobili industriali attrezzati.


Art.15
Applicazione dei benefici alle imprese edilizie ed a quelle di montaggio
1. Tutti i benefici di natura creditizia previsti dall’articolo 3 della presente legge si applicano a quelle aziende industriali operanti nel campo dell’edilizia e del montaggio degli impianti industriali che abbiano sede societaria e amministrativa ed operino in Sardegna da almeno cinque anni.


Art.16
Istruttoria delle domande
1. Le domande concernenti la concessione dei benefici di cui all’articolo 3 della presente legge dovranno essere inoltrate, tramite il CIS, la SFIRS o gli altri istituti di credito operanti in Sardegna regolarmente convenzionati, all’Assessorato regionale dell’industria, corredata del piano aziendale di riassetto finanziario e del programma di ristrutturazione, di ampliamento, di ammodernamento ovvero di ricapitalizzazione.
2. Il CIS, la SFIRS o gli istituti di credito provvederanno a curare l’istruttoria finanziaria delle domande esprimendo un giudizio motivato sulla affidabilità delle operazioni entro 45 giorni dalla ricezione della domanda e della relativa documentazione.
3. La concessione dei benefici sarà disposta con decreto dell’Assessore regionale dell’industria.


Art.17
Convenzioni
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, approva i criteri direttivi per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. Per l’attuazione di tali interventi l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Credito Industriale Sardo, con la SFIRS S.p.A. e con gli istituti di credito operanti in Sardegna abilitati all’esercizio del credito a medio termine.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge alla competente Commissione consiliare.


Art.18
Norma finanziaria
1. Alle spese per il funzionamento della presente legge, calcolate per l’anno 1989 in lire 50.400.000.000, si fa fronte con una quota delle disponibilità del fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66; è estesa a detto fondo la facoltà prevista dall’articolo 69 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
2. Alle ulteriori dotazioni si provvede annualmente con la legge finanziaria.
3. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Capitolo 36113
(Nuova istituzione) (3.6.0) - Recuperi di somme del fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 66, da destinare alla dotazione del fondo per l’anticipazione del contributo in conto capitale di cui all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni (art. 5 della presente legge).
Lire 50.400.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
In aumento
Capitolo 09041
Contributi ai consorzi di garanzia fidi costituiti tra piccole e medie imprese individuali, societarie o cooperative operanti nei settori dell’industria dell’edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica (art. 11 della presente legge)
lire 1.500.000.000
Capitolo 09042-01
Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie imprese individuali societarie o cooperative operanti nei settori dell’industria, dell’edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica con la garanzia dei consorzi fini costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (art. 11 della presente legge)
lire 1.850.000.000
Capitolo 09045-06
(Nuova istituzione) (2.1.2.4.3.3.10.28) (02.02)
Fondo per la concessione di anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali in conto dei contributi di cui all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni (artt. 5, 6, 7 e 8 della presente legge)
L. 30.000.000.000
Capitolo 09045-07 - (NI) - (1.1.1.4.1.1.01.28) (01.03)
Spese per il funzionamento della commissione regionale per i problemi industriali (art. 2 della presente legge)
lire 150.000.000
Capitolo 09045-08 - (NI) (2.1.2.4.3.3.10.28) (02.02)
Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (artt. 3, 4 e 16 della presente legge)
lire 15.000.000.000
Capitolo 09045-09 (NI) (1.1.1.4.2.2.10.28) (02.02)
Spese per lo svolgimento dell’istruttoria finanziaria, da parte di istituti di credito o finanziari, delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge
lire 400.000.000
Capitolo 09045-10 - (NI) (2.1.1.5.6.2.10.28) (02.02)
Contributi per il funzionamento e l’attività del Centro europeo di impresa e innovazioni BIC Sardegna (art. 14 della presente legge)
lire 500.000.000
Capitolo 10013 -02 (NI) (2.1.1.5.6.2.10.28) (02.02)
Contributi alle piccole e medie imprese industriali per l’aggiornamento e la formazione di nuovi quadri dirigenti e di nuovi imprenditori (art. 13 della presente legge)
lire 1.000.000.000
4. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 09041,09042-01, 09045-02, 09045-03, 09045-04, 09045-05, 09046, 10013 del bilancio della Regione per l’anno 1989 ed in quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 giugno 1989

Melis