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Legge Regionale 10 agosto 1990, n. 37

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 165, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 12204 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’igiene e sanità e assistenza sociale. Spese per il pagamento delle provvidenze ex articolo 7, legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, agli allevatori di Desulo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 165, concernente il prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 12204 relativo a "Assegni di sostentamento ai suinicoltori i cui allevamenti siano stati colpiti dalla peste suina africana" dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’igiene e sanità e assistenza sociale, del bilancio regionale per l’anno finanziario 1989.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 agosto 1990

Floris