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Legge Regionale 10 dicembre 1990, n. 44

Integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, concernente "Norme transitorie e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: Riordino delle funzioni socio-assistenziali".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modalità di ripartizione del fondo socio-assistenziale per l’anno 1990
1. Per l’anno 1990 ad integrazione degli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, è assegnata ai Comuni, per il mantenimento dei servizi socio - assistenziali in atto, un’ulteriore quota, pari a lire 33 miliardi, del fondo assistenziale di cui all’articolo 46 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
2. In deroga all’articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, la quota di cui al comma precedente è ripartita tra i Comuni, sulla base della dichiarazione e secondo i criteri di cui all’articolo 1, primo, secondo e terzo comma della legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, in misura pari al 40 per cento degli oneri sostenuti da ciascuno di essi nel 1989 per i servizi socio - assistenziali.
3. Con lo stanziamento di cui al primo comma viene altresì assicurata, per l’anno 1990, la copertura finanziaria complessiva annuale - o parziale, se riferita a porzioni di anno - relativa ai servizi socio - assistenziali avviati con i contributi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, quando si tratti di somme non comprese nei trasferimenti ai Comuni effettuati ai sensi della legge regionale 10 marzo 1989, n. 9, ed ai sensi della legge regionale 25 luglio 1990, n. 32.
4. Per l’anno 1990 è sospesa l’efficacia dei termini per la presentazione dei programmi d’intervento previsti dall’articolo 21, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
5. E’ abrogato il primo comma dell’articolo 65 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
6. Le disponibilità relative ai capitoli di spesa 12001/01, 12001/03, 12001/06, 12001/08 del bilancio regionale per il 1990, afferenti al fondo assistenziale, non impegnate entro il 31 dicembre 1990, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate entro il 31 dicembre 1991.


Art.2
Efficacia temporale del Piano socio - assistenziale 1990-1992
1. Il Piano triennale socio - assistenziale, approvato dal Consiglio regionale il 14 giugno 1990, ha validità dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, ad eccezione della parte concernente gli standard per il Servizio di "Asilo nido" compresi nella parte IV - Progetto obiettivo infanzia e adolescenza. Tali standard esplicano i loro effetti dispositivi dalla data di pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.
2. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvederà, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, all’aggiornamento delle poste finanziarie del Piano per comprendervi le somme resesi disponibili nell’anno 1990.


Art.3
Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
1. All’articolo 21, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le parole "Entro il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 gennaio".
2. All’articolo 21, terzo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, il termine di centoventi giorni, già modificato dalla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, in quello di novanta giorni è ulteriormente abbreviato a sessanta giorni.
3. All’articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"4. Al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno ed il termine assegnato alla Giunta ai sensi del precedente comma terzo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio della Regione, è attribuita ai Comuni - con decreto dell’Assessore competente - un’anticipazione dei finanziamenti del fondo socio - assistenziale pari al 40 per cento del finanziamento ottenuto da ciascuno di essi nell’anno precedente. Nel caso in cui il bilancio regionale non venga approvato entro il termine del 31 dicembre e venga attivato l’esercizio provvisorio, l’anticipazione viene garantita con regolare pagamento in dodicesimi".
4. All’articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, sono inseriti i seguenti commi:
"6. Le convenzioni possono essere stipulate anche nelle more di approvazione dei programmi comunali d’intervento.
7. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio del fondo socio - assistenziale, la Regione inventiva la creazione di équipes territoriali multi - professionali da parte di associazioni di comuni mediante l’utilizzazione congiunta del personale convenzionato ai sensi dei commi precedenti, con l’erogazione di un ulteriore contributo, pari al 10 per cento della somma globale assegnata ai Comuni partecipanti all’associazione per le convenzioni, a titolo di copertura delle spese di funzionamento dell’équipe".


Art.4
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1990

Floris