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Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 33

Integrazioni e modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4, relativo al fondo lavorazione carni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 9 delle legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, possono essere utilizzate anche per le seguenti finalità:
a) concessione di un contributo di lire 5.000.000.000 a favore della Nuova Valriso SpA per i costi sociali di macellazione ed i maggiori oneri sopportati in applicazione della normativa CEE nella seconda metà dell’anno 1989 e nell’anno 1990;
b) concessione di un contributi di lire 2.000.000.000 a favore della Cooperativa Carni Chilivani, di cui lire 835.000.000 per i costi sociali di macellazione e lire 1.165.000.000 per l’incremento del fondo di dotazione istituito dall’articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 agosto 1991

Floris