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Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 34

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali in materia di trasporti.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto della tassa
1. L’autorizzazione all’esercizio di pubblici servizi ordinari di line per viaggiatori, di competenza regionale, è soggetta alla tassa di concessione.
2. Sono altresì soggette al pagamento anche le autorizzazioni per i servizi fuori linea previsti dall’articolo 57, secondo comma, del Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.


Art.2
Obbligo al pagamento
1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell’emanazione dell’atto e va corrisposta entro e non oltre il momento della consegna all’interessato.
2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono prorogati per un ulteriore periodo di tempo.
3. le autorizzazioni con efficacia pluriennale sono soggette ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi nel termine indicato al successivo articolo 8 per ogni anno successivo a quello nel quale l’atto è stato emesso.


Art.3
Modalità di pagamento
1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

Art.4
Riscossione coattiva
1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art.5
Mancato o ritardato pagamento
1. Gli atti, per i quali sono dovute le tasse in concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l’esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non sono corrisposte.

Art.6
Sanzioni
1. Chi esercita una attività di trasporto per la quale è necessario ottenere una concessione regionale senza aver ottenuto l’atto stesso e senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.
2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributi previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.
3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:
a) in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni alla scadenza;
b) in una sopratassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell’accertamento dell’infrazione.


Art.7
Accertamento delle violazioni
1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative anche dai funzionari dell’amministrazione regionale appositamente designati e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall’Assessore regionale del trasporti, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, all’Assessore dei trasporti il quale notifica all’interessato il verbale di accertamento o lo invita a pagare la somma relativa alla sanzione pecuniaria, pari ad un sesto oltre all’ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.
3. Il pagamento estingue l’obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.
4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l’Assessore regionale dei trasporti, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate, accerti l’esistenza della violazione e la responsabilità dell’interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d’ordinanza l’ammontare della sanzione pecuniaria.
5. Il provvedimento è definitivo ed è notificabile al trasgressore.
6. Avverso tale provvedimento può essere proposta azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione.
7. per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.


Art.8
Misure delle tariffe
1. Le misure delle tariffe vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore dei trasporti.
2. Le suddette misure saranno modificate ogni triennio secondo le variazioni percentuali dell’indice nazionale del costo della vita accertato dall’Istituto di statistica.
3. Per il triennio 1990/ 1992, le misure delle tariffe delle concessioni, tanto provvisorie che definitive, di servizi pubblici automobilistici – di competenza regionale - per viaggiatori, bagagli e colli di qualunque natura e durata che si esercitino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario, sono così determinate:
a) autoservizi con frequenza giornaliera:
tassa di rilascio L. 330.000
tassa annuale L. 330.000
b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana:
tassa di rilascio L. 199.500
tassa annuale L. 199.500
c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana:
tassa di rilascio L. 67.000
tassa annuale L. 67.000
d) concessione annuale di autoservizi gran turismo:
le tasse di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
e) concessione stagionate di autoservizi di gran turismo:
le tasse di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ridotte a metà ;
f) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti, per ciascun anno di durata della concessione:
tassa di rilascio L. 10.000
tassa annuale L. 10.000
g) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:
per il primo giorno di validità L. 7.500
per ogni giorno ulteriore di validità L. 4.000
4. La tassa annuale deve essere corrisposta allorquando la concessione ha durata superiore all’anno.


Art.9
Riscossione e ripartizione delle sanzioni pecuniarie
1. le sanzioni pecuniarie irrogate dall’Assessorato regionale dei trasporto per le violazioni previste dal precedente articolo 6 sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all’erario agli effetti di detta legge.

Art.10
Ricorsi amministrativi
1. I ricorsi amministrativi avverso l’applicazione delle tasse previste nella presente legge e delle relative sopratasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale secondo il disposto dell’articolo 41 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato, o da quando l’interessato abbia avuto piena cognizione di essa.
2. D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 24 novembre 1971, nº 1199.


Art.11
Delega
1. L’Assessore regionale dei trasporti può delegare il coordinatore generale alla firma degli atti previsti dalla presente legge.
2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme della presente legge.


Art.12
Termini per accertamenti e rimborsi
1. L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, può essere eseguito entro il termina di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorni nel quale è stata commessa la violazione.
2. Il contribuente può chiedere all’Assessorato regionale dei trasporti la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.


Art.13
Norma finanziaria
1. Per l’applicazione delle norme della presente legge nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991, sono istituiti i seguenti capitoli:

ENTRATE
Categoria 11: tributi propri
Capitolo 11603
cat. prog. 1.1.6 - Tassa sulla concessione regionale per l’esercizio di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori (art. 8 della presente legge)
lire 300.000.000

Cat. 35: proventi speciali
Capitoli 35021
(N.I.) 3.5.0 - Versamenti delle sanzioni pecuniarie derivanti dal mancato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali (art. 6 della presente legge)
lire 100.000.000

SPESA
Categoria 01: Gestione servizi trasporti pubblici di linea
Capitolo 13006
1.1.1.6.1.2.09.18 - Riparto delle sanzioni pecuniarie derivanti dall’applicazione della legge sulle tasse delle concessioni regionali per il trasporto pubblico di line (art. 9 della presente legge e art. 1 della legge 7.2.1951, n. 168)
lire 400.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 agosto 1991

Floris