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Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 36

Costituzione in Comune autonomo con denominazione "Monserrato" della frazione di Monserrato del Comune di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. La frazione di Monserrato del Comune di Cagliari è costituita in Comune autonomo, con la denominazione di "Monserrato" e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art.2
1. Ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il nuovo Comune di Monserrato fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del Comitato di controllo di Cagliari.

Art.3
1. Ai sensi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo Comune di Monserrato è iscritto nella Unità sanitaria locale n. 21.
2. E’ contestualmente modificata la tabella A allegata alla predetta legge regionale.


Art.4
1. Con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai Comuni interessati, o, in difetto, d’ufficio si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Cagliari ed il costituito Comune di Monserrato.
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Cagliari provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune, a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.
3. Il distacco del personale da effettuarsi, ove possibile, a richiesta degli interessati, deve garantire, prioritariamente, il funzionamento degli Uffici demografici, elettorale e leva, degli uffici di segreteria, ragioneria e tecnico; una adeguata organizzazione del servizio di vigilanza e sicurezza pubblica ed un numero di operai e bidelli idoneo a garantire interventi urgenti di manutenzione ed il regolare funzionamento delle scuole ubicate nella circoscrizione del nuovo Comune.
4. In tutti i casi il personale distaccato deve essere almeno pari al 50 per cento di quello che spetterebbe in ragione diretta della popolazione staccata e, nella prima fase, deve comprendere il personale che già opera nella circoscrizione.
5. Le anticipazioni finanziarie saranno determinate rapportando i trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti alla popolazione distaccata, al periodo di tempo intercorrente fra l’entrata in vigore della corrente legge e della chiusura dell’esercizio finanziario e tenendo conto della percentuale di personale distaccato. Devono comunque essere garantite, fin dall’entrata in vigore della legge, le anticipazioni necessarie a coprire spese obbligatorie.
6. Il distacco del personale e le anticipazioni finanziarie devono essere disposti entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge. In difetto si applica la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 41 della legge 23 ottobre 1978, n. 62.
7. Il nuovo Comune provvederà a prendere in carico il personale distaccato dopo verifica della rispondenza dello stesso alle effettive necessità dell’ente.
8. In attesa dell’espletamento delle procedure per la definizione del contratto di tesoreria del nuovo Comune, le funzioni di tesoriere saranno svolte dal tesoriere del Comune madre.


Art.5
1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento l’amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Monserrato un contributo straordinario di lire 500.000.000.

Art.6
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in Lire 500.000.000 e gravano sul capitolo 04179/ 04 del bilancio della regione per l’anno finanziario 1991.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione
Capitolo 03145 -
Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13 - legge finanziaria) (spesa obbligatoria)
L. 500.000.000

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Capitolo 04179-04 -
(Nuova istituzione) 2.1.1.5.2.2.11. 33 - cat. Progr. 04.15. (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Monserrato per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli Uffici comunali (art. 5 della presente legge)
L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 novembre 1991

Cabras