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Legge Regionale 24 dicembre 1991, n. 38

Variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Nello stato di previsione dell’entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.

Art.2
1. Una quota dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 1990, rispetto a quella applicata al bilancio di previsione 1991, dell’ammontare di lire 3.523.000.000 è utilizzata quale copertura della reiscrizione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 05029 e 08058, già eliminati dal conto dei residui alla chiusura dell’esercizio 1990 e relativi a spese finanziate con fondi assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione, nonché alla copertura delle nuove o maggiori spese previste dalla presente legge.

Art.3
1. Nel primo comma dell’articolo 62 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, il capitolo 10013 è sostituito dal capitolo 10013/ 02.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 dicembre 1991

Cabras