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Legge Regionale 31 marzo 1992, n. 5

Contributo alle Università della Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5 lettera a) dello Statuto speciale della Sardegna, ad integrazione degli interventi statali di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi annuali a favore delle Università di Cagliari e di Sassari per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.
2. A tal fine la Giunta regionale approva con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, un programma di spesa triennale.
3. Il programma è predisposto dall’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, su proposta delle Università di Cagliari e di Sassari, nel rispetto degli atti di programmazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 19091, n. 257, ed in armonia con la programmazione sanitaria regionale.
4. I contributi sono erogati entro il 31 dicembre di ogni anno alle Università di Cagliari e di Sassari, secondo la ripartizione indicata nel programma triennale di spesa, con decreto dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità.
5. Le Università di Cagliari e di Sassari destinano i benefici di cui alla presente legge ai medici ammessi alle scuole di specializzazione delle rispettive facoltà di medicina e chirurgia, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che siano nati in Sardegna o vi risiedano da almeno 6 anni, ovvero siano figli di emigrati sardi.
6. I benefici di cui alla presente legge sono incompatibili con il godimento di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici.


Art.2
Norma transitoria
1. Per l’anno 1992, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 1, secondo comma, il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità , sentite le Università.

Art.3
Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente legge si rinvia al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.4
Norma finanziaria
1. Le spese per l’attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.548.000.000 per l’anno 1992, in lire 3.096.000.000 per l’anno 1993 ed in lire 4.644.000.000 per l’anno 1994.
2. Nel bilancio annuale 1992 e pluriennale 1992/ 1994 della Regione, nello stato della spesa dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità dell’assistenza sociale, è istituito il seguente capitolo:
"Contributi alle Università della Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia".
1992 lire 1.548.000.000
1993 lire 3.096.000.000
1994 lire 4.644.000.000
3. Alla suddetta spesa si fa fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
4. Alla determinazione delle spese previste per gli anni successivi al 1994 si provvede con la legge di bilancio sulla base del programma triennale di spesa di cui all’articolo 1 della presente legge.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sul suddetto capitolo del bilancio della Regione 1992 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 marzo 1992

Cabras