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Legge Regionale 28 aprile 1992, n. 7

Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1993-1994.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
1. E’ approvato in lire 8.166.952.000.000 il totale della spesa della regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992.

Art.4
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1992, appartenenti ai Titoli I, II, III e IV, sono classificati secondo le le seguenti sezioni: 01 - Amministrazione generale
04 - Sicurezza pubblica
06 - Istruzione e cultura
07 - Azioni ed interventi nel campo abitazioni
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 - Azioni ed interventi nel campo economico
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili
2. Gli stessi capitoli sono, altresì , classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1) Servizi degli organi costituzionali della Regione.
2) Personale in attività di servizio.
3) Personale in quiescenza.
4) Acquisto di beni e servizi.
5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici.
6) Trasferimenti correnti ad altri settori.
7) Interessi.
8) Partite che si compensano nell’entrata.
9) Somme non attribuibili.
TITOLO II - SPESE D’INVESTIMENTO
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione.
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici.
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori.
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti.
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.
8) Somme non attribuibili.
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI
1) Mutui
2) Obbligazioni.
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
1) Partite di giro.


STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Art.5
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Art.6
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.7
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.8
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 500.000.000.


Art.9
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonchè dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al primo comma, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 500.000.000.
4. Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente dagli stati di previsione della spesa dell’Assessorato della agricoltura e riforma agro - pastorale, dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.


Art.10
1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell’Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art.11
1. Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Art.12
1. Lo stanziamento del capitolo 03014/01 è utilizzato secondo le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 14 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 13.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Art.13
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.14
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.15
1. E’ autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale.

Art.16
1. Nell’anno 1992 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul capitolo 05104.
2. Nello stesso anno è autorizzato il finanziamento delle spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.17
1. E’ approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 7.150.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto (capp. 05036 e 05036/01).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.18
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

Art.19
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, è autorizzato a disporre con propri decreti registrati alla Corte dei conti l’iscrizione al capitolo 06110 dello stato di previsione della spesa in corrispondenza con l’accertamento effettuato in conto del capitolo 36119 dello stato di previsione dell’entrata, delle somme previste dal secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Art.20
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.21
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.22
1. Ai termini dell’articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1991 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1992.
2. A tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le conseguenti variazioni di bilancio.


Art.23
1. Per il completamento funzionale della rete idrica e fognante di Porto Torres e per rendere pienamente efficiente l’adduzione dell’affluente al depuratore consortile dell’omonimo agglomerato industriale di Porto Torres, è utilizzata la somma di lire 4.264.000.000, ottenuta per l’esecuzione della stessa opera dal Fondo europeo di sviluppo regionale ed iscritta in conto del capitolo 08043/01.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Art.24
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.25
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.26
1. Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 10005 può procedersi, per la parte eccedente il 30 per cento di detto stanziamento, subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 23242.
2. La deroga relativa alla percentuale del 30 per cento deve intendersi riferita ai corsi di prosecuzione già finanziati riferita ai corsi di prosecuzione già finanziati dal Ministero del lavoro a valere sui fondi di cui all’articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ed alla prosecuzione degli interventi già finanziati dal medesimo Ministero a valere sui fondi di cui alla legge 12 novembre 1988, n. 492.


Art.27
1. Gli stanziamenti da gestire tramite le contabilità speciali di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, articolo 1 (Fondo sociale), alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, art. 28 (Fondo formazione) ed alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 articolo 46 (Fondo per gli interventi dell’Agenzia regionale del lavoro), sono versati nelle contabilità medesime al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale; le conseguenti disponibilità sono considerate nella determinazione del limite massimo delle giacenze detenibili ai termini delle norme sulla tesoreria unica.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.28
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.29
1. Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1992 in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 1124/04 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all’ammontare delle quote di mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1992.

Art.30
1. Le spese di cui ai capitolo 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.31
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella O).

Art.32
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore medesimo di concerto don l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115, ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12115.


Art.33
1. Le disponibilità sussistenti nel conto dei residui dei capitoli ad esaurimento 12165/01, 12033 e 12163 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991, e soppressi nello stesso bilancio per l’anno 1992, sono attribuite, rispettivamente, ai capitoli 12001/47 (cap. 12165/01) e 12001/49 (capp. 12033 e 12163).

Art.34
1. Agli impegni degli stanziamenti di cui ai capitoli 12111 e 12135 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell'assistenza sociale può procedersi subordinatamente all’accertamento delle relative entrate in conto del capitolo 37206.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Art.35
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.36
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.37
1. Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo si concerto con gli Assessori competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione di stanziamenti di importo pari a detti contributi, nei competenti capitoli di bilancio.
2. La suddetta iscrizione deve essere disposta quanto agli stati di previsione della spesa, in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma, e quanto allo stato di previsione dell’entrata, in conto del capitolo 23402.
3. La procedura di cui al presente articolo è estesa agli interventi finanziari con le disponibilità delle contabilità speciali di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (rifinanziamento Piano di rinascita) ed alle leggi regionali 30 settembre 1971, n. 25, e 10 dicembre 1973, n. 39 (Piano per le zone interne); in tal caso i finanziamenti della CEE sono iscritti in conto del capitolo 23402 dello stato di previsione dell’entrata e del capitolo 03062 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per essere successivamente riservati alle citate contabilità speciali ed attribuiti ai pertinenti titoli di spesa.
4. Le disposizioni del 1° comma si applicano anche ai contributi erogati dalla CEE sui vigenti regolamenti in materia di pesca.


Art.38
1. E’ autorizzata l’applicazione al bilancio di previsione 1992 di una quota dell’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio finanziario 1991 per l’ammontare di lire 227.916.000.000.
2. La quota di cui al precedente comma è destinata alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 129.137.000.000 per spese iscritte nel bilancio per l’anno finanziario 1992 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazione dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno (capitoli di cui all’allegata tabella 1);
b) quanto a lire 98.779.000.000 per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli dell’allegata tabella 2).
3. Le suddette tabelle 1) e 2) costituiscono parte integrante della presente legge.


Art.39
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell’anno finanziario 1991, per l’utilizzazione degli stanziamenti, in conto competenza e in conto residui, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla base delle singole iniziative finanziarie restano valide anche nell’anno finanziario 1992.

Art.40
1. Per gli effetti di cui all’art. 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese correnti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perenti agli effetti amministrativi quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.41
1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese correnti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.42
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della regione per l’anno 1992, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima, al 31 dicembre 1991.
2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione nella spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stato imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.43
1. Ai fini dell’applicazione del punto 4.2, secondo comma, delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo contrattuale per il triennio 1985- 1987 di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l’Assessore medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti di registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 02017 delle somme corrispondenti alla differenza tra l’ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario e la spesa effettivamente sostenuta per tali prestazioni, nel corso dell’anno 1991.

Art.44
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme; si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno finanziario 1991 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
2. Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
3. Con la procedura di cui al primo comma è autorizzata l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato.


Art.45
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso della Comunità economica europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, ivi compresi i programmi di cui è stata autorizzata l’attuazione con gli articoli 55 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, 26 e 27 della legge regionale 22 gennaio 1990, n, 1 e 52 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, ed attingendo, per quanto concerne le ulteriori quote di concorso della Regione, all’apposito accantonamento predisposto nel fondo di cui al capitolo 03017 (voce 7 della tabella B) allegata alla legge finanziaria).
2. Gli stanziamenti iscritti per l’anno 1992 in conto dei sottoelencati capitoli relativi agli interventi aggiuntivi delle misure del Programma Integrato Mediterraneo, negli importi accanto agli stessi indicati, possono essere impegnati subordinatamente all’approvazione, da parte della Commissione delle Comunità europee, delle pertinenti nuove schede tecniche di misura, in applicazione della vigente normativa regionale.
- Capitolo 07041 L. 2.295.000.000
- Capitolo 071000/01 L. 2.295.000.000
(misura 2.5 - Centri pilota artigianato);
- Capitolo 07104 L. 1.530.000.000
- Capitolo 07104/01 L. 1.530.000.000
(misura 3.4 - Promozione turismo);
- Capitolo 07106 L. 574.000.000
- Capitolo 07106/01 L. 574.000.000
(misura 3.9 - Circuiti trenino verde);
- Capitolo 08301 L. 9.945.000.000
- Capitolo 08301/01 L. 9.945.000.000
(misura 3.10 - Termalismo);
- Capitolo 08303 L. 3- 060.000.000
(misura 3.11 - Scuola alberghiera di Pula);
- Capitolo 10202 L. 752.000.000
- Capitolo 10202/01 L. 918.000.000
(misura 2.8 - Formazione PMI e artigianato);
- Capitolo 10203 L. 876.000.000
- Capitolo 10203/01 L. 1.071.000.000
(misura 3.1 - Formazione operatori turistici).


Art.46
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, con le modalità di cui al precedente articolo 44, è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al programma operativo riguardante la Regione Sardegna in base al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi all’obiettivo n. 1, - ivi compresi il programma "Interreg" e gli interventi da realizzarsi con la "sovvenzione globale" - subordinatamente all’approvazione degli stessi con decisione della commissione delle Comunità europee, ed attingendo per quanto concerne le quote di concorso della Regione, all’apposito accantonamento predisposto nel fondo di cui al capitolo 03017 (voce 7 della tabella B allegata alla legge finanziaria).

Art.47
1. Ai fini dell’applicazione di norme di leggi statali che prevedono la restituzione di quote di assegnazioni non utilizzate, si provvede mediante l’iscrizione delle somme necessarie al capitolo 03063 su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio secondo la procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art.48
1. A termini dell’articolo 5, terzo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1992- 93- 94 nel testo allegato alla presente legge.

Art.49
1. E’ approvato il bilancio pluriennale dell’Azienda delle foreste demaniali della regione sarda per il triennio 1992- 93- 94 nel testo allegato alla presente legge (allegato n. 1).

Art.50
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 aprile 1992

Cabras